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Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente detto “gratuito patrocinio”, rappresenta un istituto di civiltà giuridica, che consente anche ai meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.

Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.

1. Che cos’è il gratuito patrocinio?

Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è assicurato il patrocinio (art. 74 DPR 115/2002):

  1. nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
  2. nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

In buona sostanza, le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).

Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:

  • per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
  • per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
  • in ogni stato e grado del processo.

Invece, se il beneficiario è soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.

Quindi, per godere del gratuito patrocinio, occorre esservi ammessi.      
La legge prescrive i requisiti necessari tra i quali spicca la necessità che le ragioni fatte valere dalla parte richiedente non siano manifestamente infondate. In altre parole, è negato il diritto di ottenere il patrocinio gratuito allorché le ragioni avanzate dal richiedente siano pretestuose.    
Il motivo è ovvio: le spese del gratuito patrocinio sono a carico della collettività, quindi, è possibile accedervi solo ove vi sia davvero necessità.

Prima di analizzare l’istituto, ricordiamo la differenza rispetto alla difesa d’ufficio con cui spesso è confuso.

2. Differenza tra difesa d’ufficio e gratuito patrocinio

La difesa d’ufficio è un istituto previsto in materia penale (o nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni); la sua finalità consiste nel garantire la difesa a ciascun soggetto. Pertanto, nel caso in cui un individuo si trovi coinvolto in un procedimento penale e non disponga di un avvocato o ne sia privo (ad esempio, perché il difensore ha dismesso il mandato), avverrà la nomina d’ufficio.
Il difensore d’ufficio è nominato:

  • dal giudice, o
  • dal pubblico ministero,

i quali attingono ad un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell’Ordine forense, d’intesa con il Presidente del Tribunale. L’avvocato d’ufficio ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo.

Veniamo ora alla differenza più significativa (per il cliente) tra gratuito patrocinio e difesa d’ufficio: le spese della difesa d’ufficio sono a carico della parte, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.    

Cosa significa?          

Il difensore d’ufficio viene pagato dal cliente; solo nell’ipotesi in cui il soggetto non abbia un reddito sufficiente, ossia abbia i requisiti che vedremo, potrà chiedere di essere ammesso al beneficio e, in caso di accoglimento della richiesta suddetta, il suo difensore sarà remunerato dallo Stato.

3. Le finalità del patrocinio a spese dello Stato

L’istituto del gratuito patrocinio trova il proprio ubi consistam nell’art. 24 c. 3 della Costituzione; la norma, infatti, stabilisce che siano assicurati non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. Si sostanzia nel diritto alla cosiddetta difesa tecnica, ossia ad essere assistiti nel processo da un esperto.

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli.

Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 llett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».

La normativa di riferimento è contenuta nel Testo Unico in materia di spese di giustizia (DPR 115/2002).

4. Chi ha diritto al gratuito patrocinio?

Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:

  • i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
  • i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
  • gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Invece, sono esclusi dal beneficio (art. 76 c. 4 bis DPR 115/2002) i soggetti già condannati con sentenza definitiva per:

  • associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.),
  • reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p.,
  • reati commessi al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso (ex art. 416 bis c.p.),
  • associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater DPR 43/1973);
  • produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 c. 1 DPR 309/1990).

5. I limiti di reddito per accedere al gratuito patrocinio

Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il richiedente deve essere titolare di:

  • un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a € 11.493,82 (D.M. 16 gennaio 2018).

Tale importo viene aggiornato ogni due anni.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi:

  • che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), come ad esempio la pensione d’invalidità, l’indennità accompagnamento et cetera;
  • che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ad esempio, interessi sui conti correnti;
  • che sono soggetti ad imposta sostitutiva (art. 76 c. 3 DPR 115/2002).

Il richiedente deve allegare un’autocertificazione sull’entità del proprio reddito.

Il richiedente straniero (extracomunitario), per i redditi prodotti all’estero, deve allegare una certificazione dell’autorità consolare competente che attesti la veridicità di quanto dichiarato nella domanda.

Per l’esatta quantificazione del reddito, è consigliabile che il richiedente si rivolga al proprio commercialista di fiducia o ad un patronato.

 

6. Gratuito patrocinio: quali redditi devono essere considerati?

Lo scopo dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato è quello di consentire l’accesso alla giustizia a chi non è in condizioni economiche idonee a sostenere il relativo costo. Pertanto, per verificare tale condizione di minorazione, deve considerarsi ogni componente di reddito, imponibile o meno, in quanto espressivo di capacità economica (Cass. Pen. 23223/2016; Cass. Ord. 24378/2019).

Ai fini della determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, non rileva il reddito ISEE.

Senza pretesa di completezza, si indicano alcuni dei redditi che vanno computati nel reddito nel richiedente:

  • tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione;
  • l’assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge; l’assegno a favore dei figli, benché non costituisca reddito (art 3 c. 3 lett. b) D.P.R. 917/1986), secondo la recente giurisprudenza va computato (in tal senso Cass. Pen. 18818/2016; Cass. Ord. 24378/2019);
  • gli interessi dei conti correnti e i proventi da fondi di investimento,
  • gli interessi di BOT, CCT e BTP;

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (Cass. 24842/2015). Infatti, tale indennità ha natura di sussidio destinato a fare fronte agli impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito, di cui all’art. 76 DPR 115/2002 (Cass. Pen. 26302/2018).

La giurisprudenza, circa la determinazione del reddito per l’ammissione al gratuito patrocinio, ha precisato che: «si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, perché il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile» (Cass. Ord. 24378/2019).

Si ribadisce il consiglio di rivolgersi al commercialista di fiducia o ad un patronato per il corretto calcolo del reddito.

7. Gratuito patrocinio: si prende in considerazione il reddito lordo o netto?

Il reddito complessivo del richiedente è composto da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del Testo Unico Imposte sul Reddito (TUIR). In tal senso, vedasi la Risoluzione n. 15/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate.

Si ribadisce il consiglio di rivolgersi al commercialista di fiducia o ad un patronato per il corretto calcolo del reddito.

8. Limiti di reddito e convivenza

Come già anticipato, per il computo del reddito, si sommano al reddito del richiedente anche quelli dei membri costituenti la famiglia anagraficamente convivente, ossia i soggetti risultanti dai registri dell’ufficio anagrafe presso il Comune di residenza. Tra i familiari sono compresi il convivente more uxorio, nonché tutte le persone che coabitano con l’istante in maniera stabile e continuativa.

Riassumendo, se l’interessato convive con:

  • il coniuge,
  • l’unito civilmente,
  • altri familiari,

il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente.

Invece, si tiene conto del solo reddito personale del soggetto:

  • quando sono oggetto della causa diritti della personalità (ad esempio, il diritto al nome, all’immagine, all’identità personale, alla riservatezza et cetera),
  • nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (si pensi ad una causa di separazione tra coniugi).

In ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:

  • il limite di reddito di euro 11.493,82 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

9. Gratuito patrocinio senza limiti di reddito

Come abbiamo visto, l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio postula dei limiti reddituali. Ebbene, esistono circostanze in cui lo Stato ritiene di estendere il beneficio a prescindere dal reddito.

Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali:

  • la persona offesa dai seguenti reati: articoli 572 (maltrattamenti in famiglia), 583-bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis, 609-quater, 609-octies (violenza sessuale) e 612-bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (riduzione in schiavitù), 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (corruzione di minorenne) e 609-undecies (adescamento di minorenni) – come previsto dall’art. 76 c. 4 ter DPR 115/2002;
  • il minore straniero non accompagnato coinvolto, a qualsiasi titolo, in un procedimento giurisdizionale, il quale ha diritto di essere informato dell’opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l’esercente la responsabilità genitoriale (art. 3 c. 1 legge 184/1983) – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002;
  • i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza; in questo caso l’ammissione al gratuito patrocinio riguarda il relativo procedimento penale e tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata – come previsto dall’art. 76 c. 4 quater DPR 115/2002 (comma aggiunto dall’ art. 1 c.1, legge 4/2018, non tenendo conto dell’esistenza di un comma con identica numerazione).

10. Come si richiede il gratuito patrocinio?

Il soggetto che si trovi nelle condizioni indicate nei paragrafi precedenti, ossia

  • abbia un reddito inferiore a 11.493,82 euro, oppure
  • la causa riguardi le ipotesi che non prevedono limiti di reddito,

può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio con le modalità indicate nei paragrafi successivi. La domanda può riguardare qualsiasi stato e grado del processo e la sua proposizione non comporta costi per il richiedente.

L’istanza può essere depositata presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente (art. 124 DPR 115/2002):

  • personalmente dalla parte, oppure
  • tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
  • telematicamente tramite il suo difensore che ne autentica la sottoscrizione.

La richiesta è in carta semplice e deve essere redatta in duplice copia:

  • una per il Consiglio dell’Ordine,
  • una per l’Agenzia delle Entrate.

In ambito penale, la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento (vedasi paragrafo 13).

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11. Cosa deve contenere l’istanza per accedere al gratuito patrocinio? (con facsimile)

Il modello di istanza da compilare per accedere al gratuito patrocinio è disponibile:

  • fisicamente presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA),
  • digitalmente sul sito del COA di riferimento.

La domanda è formulata in carta semplice (ossia non occorrono marche da bollo) e deve contenere (art. 79 DPR 115/2002):

  • la richiesta di ammissione al patrocinio,
  • i dati anagrafici del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale),
  • l’autocertificazione dei redditi percepiti durante l’anno precedente alla domanda,
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio,
  • l’indicazione della data della prossima udienza (se di tratta di causa già pendente), delle generalità e residenza della controparte, delle ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere, delle prove (documenti, contatti, testimoni et similia),
  • infine, se il difensore è già stato nominato, la sottoscrizione del richiedente che deve essere autenticata dall’avvocato, a pena d’inammissibilità.

Il richiedente ha l’obbligo di dichiarare il vero, in quanto le dichiarazioni false o omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito sono punite con la pena della reclusione e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato (art. 125 DPR 115/2002).

Si ricorda che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della Guardia di Finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.

>> Scarica gratis le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale.

12. La documentazione necessaria per presentare la domanda di accesso al gratuito patrocinio

La domanda deve essere presentata:

  • personalmente dall’interessato, oppure
  • telematicamente dal difensore.

In entrambi i casi, deve essere allegata:

  • la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente,
  • la fotocopia del codice fiscale,
  • copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario),
  • lo stato di famiglia (se richiesto),
  • l’autocertificazione sul reddito (o certificazione dell’autorità consolare in caso di soggetto extracomunitario),
  • copia dei documenti necessari per valutare la fondatezza della domanda.

Infine, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79 c. 3 DPR).

13. Dove deve essere presentata l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio?

Il destinatario della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato cambia a seconda che si tratti di una controversia civile, amministrativa, tributaria o di un giudizio penale.

Nel primo caso (civile, amministrativo, tributario) la domanda deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) competente. Gli uffici del COA si trovano solitamente all’interno del Tribunale. Per individuare la competenza territoriale occorre far riferimento al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Invece, in ambito penale, la domanda per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere depositata, dal richiedente o dal suo avvocato, presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il pende il procedimento:

  • presso la cancelleria del G.I.P. se il procedimento si trova in fase di indagini preliminari;
  • presso la cancelleria del giudice procedente se il procedimento e nella fase dibattimentale;
  • presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento si trova innanzi alla Corte di Cassazione.

Inoltre, la domanda può essere presentata:

  • al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto,
  • all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

I soggetti di cui sopra devono provvedere alla trasmissione al magistrato procedente.

14. Gratuito patrocinio telematico

La richiesta di gratuito patrocinio può essere presentata dalla parte personalmente o tramite il proprio difensore. In quest’ultimo caso, l’avvocato deve inoltrare la domanda telematicamente.

Infatti, i vari Consigli dell’Ordine, nell’ottica della progressiva digitalizzazione dei documenti cartacei, disposta per le pubbliche amministrazioni (d. lgs. 179/2016), hanno attivato la piattaforma telematica per la presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il sistema consente di:

  • redigere,
  • depositare,
  • monitorare,
  • integrare le istanze,
  • ricevere la delibera del Consiglio dell’Ordine tramite PEC.

15. Avvocati iscritti nelle liste del patrocino a spese dello Stato

Non tutti gli avvocati sono disponibili alla difesa mediante gratuito patrocinio, pertanto, il cittadino come effettua la scelta?

Esiste un Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato in cui sono indicati i nominativi dei difensori a cui il richiedente può rivolgersi. Tale elenco è consultabile sul sito del Consiglio dell’Ordine competente o fisicamente presso la Segreteria del COA di riferimento.

L’elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dai difensori che ne fanno domanda, infatti, non tutti i legali decidono di iscriversi nel citato elenco. Le ragioni sono varie, prima fra tutte, la tempistica (lunga) in cui viene corrisposto il compenso da parte dello Stato.
I difensori, per essere inseriti nell’elenco, devono essere in possesso dei requisiti di:

  • attitudine ed esperienza professionale;
  • assenza di sanzioni disciplinari;
  • iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno due anni

Prima di depositare la domanda è consigliabile che il richiedente si rivolga ad un avvocato che lo aiuti a compilare l’istanza e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio.

16. Quando tempo ha il Consiglio dell’ordine per decidere sull’istanza?

Dopo il deposito dell’istanza da parte del richiedente (art. 126 DPR), il Consiglio dell’Ordine deve:

1) valutare la fondatezza delle pretese e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,

2) nei 10 giorni successivi, dichiarare: 

  • l’accoglimento della domanda,
  • l’inammissibilità della domanda,
  • il rigetto della domanda,

3) trasmettere copia del provvedimento:

  • all’interessato,
  • al giudice competente,
  • all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati (art. 127 c. 1 DPR 115/2002).

Se il Consiglio dell’Ordine rigetta o dichiara inammissibile l’istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto. Infatti, il provvedimento del Consiglio dell’Ordine è provvisorio. È il giudice che, nel merito, decreta l’ammissione confermando, modificando o revocando lo stesso provvedimento pronunciato dal Consiglio.

Nella circostanza in cui la decisione da parte del Consiglio dell’Ordine non avvenga entro ragionevoli termini di tempo, l’interessato può inviare una nota al Consiglio dell’Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile – Ufficio III.

17. Gratuito patrocinio: le cause per cui si può richiedere

Come già diffusamente detto, il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto:

  • nel processo penale (vedasi paragrafo 19),
  • nel processo civile, compresa la volontaria giurisdizione (vedasi paragrafo 18),
  • nel processo amministrativo (ad esempio, per impugnare un provvedimento della P.A.),
  • nel processo contabile,
  • nel processo tributario (ad esempio, per difendersi contro l’Erario, per impugnare una cartella di pagamento o per opporsi ad un fermo amministrativo).

L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche (art. 75 DPR 115/2002):

  • nella fase dell’esecuzione,
  • nel processo di revisione,
  • nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Cosa accade nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio rimanga soccombente (ossia perda la causa)?

In tale circostanza, non può ricorrere nuovamente al beneficio per proporre impugnazione.

Inoltre, se viene condannata al pagamento di somme a favore della controparte, queste ultime non sono a carico dello Stato. Infatti, il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore (Cass. 10053/2012).

18. Gratuito patrocinio in sede civile

Il gratuito patrocinio può essere utilizzato nelle controversie civili di qualsiasi tipo, ad esempio, dalla questione condominiale, alla responsabilità medica, dalla separazione contenziosa all’usucapione, dalla controversia relativa al contratto di locazione alla controversia ereditaria, dal ricorso contro una contravvenzione al Codice della Strada alla vertenza con l’istituto di credito e così via.

Il patrocinio a spese dello Stato è espressamente previsto anche per le pratiche di volontaria giurisdizione, a titolo di esempio si citano:

  • la separazione consensuale,
  • il divorzio congiunto,
  • l’affidamento della prole,
  • i provvedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione,
  • i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale,
  • richiesta di autorizzazione al giudice tutelare,
  • ·nomina del curatore dell’eredità giacente.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che «la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria» (Cass. 3006/2017; Cass. 15175/2019).

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche (art. 75 DPR 115/2002):

  • ·nella fase dell’esecuzione,
  • ·nel processo di revisione,
  • ·nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

Il gratuito patrocinio è escluso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

Inoltre, è escluso in caso di nomina di un secondo difensore, infatti, come vedremo nel paragrafo seguente, la nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito penale, che civile. «L’obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare […] in relazione al processo civile» (Cass. 1736/2020).

19. Gratuito patrocinio in sede penale

L’art. 98 c.p.p. dispone che possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti:

  • l’imputato,
  • la persona offesa dal reato,
  • il danneggiato che intende costituirsi parte civile,
  • il responsabile civile.

La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 DPR 115/2002).

L’ammissione al patrocinio, in ambito penale, è esclusa (art. 91 DPR 115/2002):

  1. per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
  2. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

La nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al gratuito patrocinio sia in ambito penale che civile (Cass. 1736/2020).

La nomina di un secondo difensore non esclude il beneficio nel caso in cui trovi applicazione la legge 11/1998 recante la “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”. In tale circostanza, l’indagato, l’imputato o il condannato possono nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.

Come già ricordato nel paragrafo 8, in ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:

  • il limite di reddito di euro 11.493,82 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).

20. Si può richiedere il gratuito patrocinio per la mediazione?

La mediazione, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al processo, volto a diminuire il contenzioso. In altre parole, si tratta di un istituto tramite il quale le parti, assistite dai propri difensori, si confrontano davanti ad un mediatore per trovare una soluzione. La mediazione può essere:

  • facoltativa, quando le parti, di comune accordo, scelgono questa via, in quanto meno onerosa e più veloce del processo ordinario,
  • obbligatoria, quando è la legge ad imporre alle parti di celebrarla, a pena di inammissibilità.

Le cause in cui la mediazione è obbligatoria riguardano molti campi:

  • condominio,
  • diritti reali,
  • divisione,
  • successioni ereditarie,
  • patti di famiglia,
  • locazione,
  • comodato,
  • affitto di aziende,
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Circa i costi della mediazione, si ricorda che occorre corrispondere il compenso per l’organismo di mediazione, che varia da organismo a organismo. Solitamente è necessario versare l’onorario del mediatore, che rimane invariato per tutta la durata del procedimento, a prescindere dal numero di incontri. Le spese di mediazione sono dovute da ambo le parti, che risultano obbligate in solido; ossia, se una di esse non paga, l’organismo può rivalersi per intero sull’altra. Il compenso può essere aumentato in ragione della complessità della causa o nell’ipotesi in cui la mediazione abbia successo. Può anche essere ridotto della metà nei casi di mediazione obbligatoria sopraelencati. Viene chiesto sempre un contributo forfettario per spese di segreteria (di solito, una cinquantina di euro). Il compenso da corrispondere all’organismo varia a seconda del valore della causa.

La procedura di mediazione prevede dei benefici fiscali, le parti infatti possono giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità che viene corrisposta all’Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa). Inoltre, tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.

Ciò premesso, la parte che abbia i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • è esonerata dal pagamento dell’indennità di mediazione, ossia dal compenso all’Organismo (art. 17 c. 5 bis d. lgs. 28/2010), in caso di mediazione obbligatoria;
  • mentre l’onorario dell’avvocato resta a suo carico (ossia non viene pagato dallo Stato).

Giova chiarire come, in materia, si assista ad un contrasto giurisprudenziale.

Secondo un orientamento, la mediazione obbligatoria rientra nell’alveo dei procedimenti ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Infatti, i principi e le garanzie costituzionali portano a considerare la mediazione obbligatoria fra “le procedure accidentali o comunque connesse a quelle giudiziali” menzionate dall’art. 75 DPR 115/2002 (Trib. Firenze sentenza 13.12.2016).

Secondo un altro indirizzo, invece, la mediazione rientra nell’attività stragiudiziale stricto sensu intesa e, quindi, resta esclusa dal gratuito patrocinio (Trib. Roma sentenza 11.01.2018).

Come per la negoziazione assistita (paragrafo 21), anche per la mediazione, si attende un intervento normativo volto a chiarire la situazione e ad eliminare le incongruenze.

21. Si può richiedere il gratuito patrocinio per la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita rientra tra gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, come la mediazione. La legge istitutiva dispone che (art. 3 c. 6 legge 164/2014):

  • «quando il procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, all’avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 DPR 115/2002».

    La norma riguarda solo i casi in cui la negoziazione assistita sia obbligatoria, ossia quando la parte non possa incardinare il procedimento giurisdizionale senza prima aver esperito il tentativo di negoziazione. L’obbligatorietà vige in materia di:

  • risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti,
  • domanda di pagamento di somme non eccedenti 50 mila euro,
  • contratti di trasporto o di sub-trasporto.

Nelle ipotesi di negoziazione facoltativa, è precluso l’accesso al patrocinio a spese dello Stato. Si può ricorrere alla negoziazione facoltativa nelle controversie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili, nelle materie in cui non sia prevista la mediazione obbligatoria, nei casi che non riguardino materia di lavoro. Ad esempio, è possibile ricorrere a questo strumento nell’ambito della separazione personale.

Per completezza espositiva, si segnala la presentazione di un disegno di legge (disegno di legge n. 1881/2019) ove è previsto il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita obbligatoria, stabilendo che all’avvocato venga corrisposto il compenso nei casi in cui tali prcedure rappresentino una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, purché si sia raggiunto un accordo.

La ratio della norma, che limita l’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai soli casi nei quali sia stato raggiunto un accordo, è da ricercarsi nel tentativo di deflazionare il contenzioso.

22. Gratuito patrocinio e assistenza stragiudiziale

Il patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la fase giudiziale, ne consegue che la fase fuori del giudizio, ossia stragiudiziale, non sia coperta dal beneficio. Con tale espressione ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta anteriormente alla causa, si pensi alle trattative e ai tentativi di risolvere la vertenza al di fuori delle aule di giustizia. Alcuni esempi sono:

  • la lettera di diffida,
  • la lettera di costituzione in mora,
  • la consulenza in studio,
  • la redazione di un contratto.

Ebbene, tali atti fuoriescono dal beneficio e la parcella dell’avvocato deve essere pagata dal cliente.

In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24723/2011) che, in virtù di un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina normativa di riferimento, precisa come la refusione delle spese a carico dello Stato riguardi solo la fase giudiziale, vale a dire quella che si esplica all’interno di un procedimento giudiziale, civile, penale o amministrativo. Sono considerate giudiziali in senso lato e dunque, rientranti nel gratuito patrocinio, le attività stragiudiziali svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio, in quanto attività strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali (Cass. 24723/2011).  In buona sostanza,

  • l’attività dell’avvocato, svolta in vista della successiva azione giudiziaria, è compresa nel patrocinio a spese dello Stato (Cass. 9526/2013),
  • l’attività svolta a prescindere da una futura azione giudiziale ne resta esclusa.

23. Accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio e spese

L’accoglimento dell’istanza comporta l’ammissione del richiedente al beneficio del gratuito patrocinio. Pertanto, le conseguenze sono:

  1. la nomina di un avvocato iscritto negli appositi elenchi (scelto dal richiedente),
  2. l’esenzione dal pagamento del compenso dell’avvocato (che viene liquidato dallo Stato),
  3. l’esenzione del pagamento di alcune spese (prenotate a debito dallo Stato),
  4. l’anticipazione di alcune spese (da parte dello Stato).

1) L’avvocato nominato, prima di iniziare la causa, deve analizzarne la fondatezza; al momento della costituzione in giudizio deve allegare la delibera di ammissione al gratuito patrocinio all’interno del fascicolo di parte. L’avvocato può dismettere il mandato nel caso in cui venga meno il vincolo fiduciario con la parte; parimenti, il cliente è libero di revocare il mandato dell’avvocato nominato e chiedere che venga nominato un altro legale. È ammessa la nomina di un solo legale, pena la decadenza dal beneficio.

2) Il compenso dell’avvocato non è a carico del cliente; al termine del giudizio il difensore deposita la nota spese a cui allega la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il corrispettivo spettante all’avvocato è ridotto della metà (art. 130 DPR 115/2002). Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale (art. 85 c. 3 DPR 115/2002 e art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).

Giova chiarire che la parte ammessa al patrocinio non versa il corrispettivo al proprio avvocato, ma in caso di soccombenza, il rimborso delle spese legali, dovute all’avvocato della parte vittoriosa, non sono a carico dello Stato.

3) La parte ammessa al gratuito patrocinio non deve pagare (art. 131 DPR):

  • il contributo unificato,
  • le spese per le notifiche a richiesta d’ufficio,
  • le imposte di registro (si pensi ad un decreto ingiuntivo); le imposte ipotecarie e catastali (si pensi all’iscrizione di ipoteca su un immobile);
  • i diritti di copia

Tali spese sono “prenotate a debito” dallo Stato.

Nel caso di compensazione delle spese,

  • se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte;
  • è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge (art. 132 DPR 115/2002).

4) Sono spese anticipate dallo Stato (art. 131 c. 4 DPR):

  • gli onorari e le spese dovuti al difensore (vedi punto 2);
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  • le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;
  • le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  • le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  • le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

24. Rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

  • In ambito civile, il Consiglio dell’Ordine, nei 10 giorni successivi al deposito della richiesta, valuta la sua ammissibilità. Nel caso in cui la rigetti o la dichiari inammissibile, l’istanza può essere proposta al giudice competente per il giudizio che decide con decreto (art. 126 c. 3 DPR 115/2002).
  • In sede penale, la domanda viene rivolta direttamente al giudice che, valutate le risultanze del casellario giudiziario, il tenore di vita, le condizioni personali e familiari, può decidere di rigettare l’istanza. La decisione avviene entro 10 giorni dal momento della presentazione dell’istanza.

25. I rimedi contro il rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio

In caso di rigetto da parte del Consiglio dell’Ordine, vista la natura provvisoria del provvedimento, l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto (art. 126 c. 3 DPR 115/2002).

Se il processo non è ancora stato instaurato, l’istanza deve essere proposta al Presidente della Sezione competente.

In caso di rigetto da parte del giudice:

  • l’interessato, oppure
  • il difensore,

possono proporre opposizione, entro 20 giorni dalla notifica, davanti al Presidente del Tribunale (o Presidente della Corte d’Appello) al quale appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto (art. 99 DPR 115/2002).

Il ricorso (procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.) è un procedimento contenzioso che comporta il pagamento del:

  • contributo unificato pari a € 98,00,
  • anticipazione forfettaria pari a € 27,00.

Inoltre, in sede di giudizio presidenziale di opposizione al rigetto, stante la sua natura completamente devolutiva, è ammessa la valutazione di ulteriori documenti idonei a integrare la richiesta originaria e a dimostrare la ricorrenza dei presupposti negati dal primo giudice, circa la condizione di difficoltà economica del richiedente (Cass. 2263/2020).

26. Rinuncia al gratuito patrocinio

L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato rappresenta un beneficio, pertanto, la parte può anche rinunciarvi. Ad esempio, perché ha superato il reddito necessario per mantenere il beneficio oppure perché rinuncia al procedimento, determinando l’estinzione del giudizio.

Come vedremo nel paragrafo 28, lo Stato che ha anticipato le spese ha diritto di rivalsa verso il soccombente (art. 132 DPR 115/2002). Se il soccombente non paga, lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto ammesso al gratuito patrocinio:        

  • nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio;
  • se per sentenza o transazione la parte ammessa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese (ossia un importo sei volte maggiore delle spese, quindi, se le spese ammontano a 100 euro e la parte ne ha ottenuto 1.000, ha conseguito più di un sestuplo delle spese e dovrà rifonderle allo Stato).

Inoltre, in caso di estinzione o rinuncia, l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito. Si ricorda che le spese prenotate a debito (art. 131 c. 2 DPR 115/2002) sono:

  • contributo unificato
  • spese di notifica a richiesta d’ufficio,
  • diritti di copia,
  • imposta di registro, ipotecaria, catastale et cetera

Per completezza espositiva, si ricorda che l’avvocato è libero di rinunciare al mandato, anche nel caso del gratuito patrocinio. È sufficiente che ne dia comunicazione scritta al cliente e lo avvisi della necessità di nominare di un nuovo difensore “abilitato” al patrocinio a spese dello Stato.

27. Revoca del gratuito patrocinio

Il decreto di ammissione al gratuito patrocinio può essere revocato dal giudice (art. 136 DPR 115/2002):

  • se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio;
  • se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione,
  • se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca è pronunciata con decreto dal giudice e ha effetto:

  • dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali;
  • retroattivamente, in tutti gli altri casi.

28. Condanna alle spese e soccombenza

Se il soggetto ammesso al gratuito patrocinio vince la causa, il pagamento delle spese legali, come da regole generali, è a carico della parte soccombente, ossia della parte che ha perso. Il soccombente, quindi, dovrà eseguire il pagamento a favore dello Stato (art. 133 DPR 115/2002).

Lo Stato che ha anticipato le spese ha diritto di rivalsa verso il soccombente (art. 132 DPR 115/2002).

Se il soccombente non paga, lo Stato può esercitare la rivalsa verso il soggetto ammesso al gratuito patrocinio:           

  • se, per sentenza o transazione, la parte ammessa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese (ossia un importo sei volte maggiore delle spese, quindi, se le spese ammontano a 100 euro e la parte ne ha ottenuto 1.000, ha conseguito più di un sestuplo delle spese e dovrà rifonderle allo Stato),
  • ·nel caso di rinuncia all’azione o di estinzione del giudizio.

Infine, la rivalsa può essere esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.

Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo (art. 132 c. 3 DPR).   

In caso di estinzione o rinuncia, l’attore o l’impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Si ricorda che le spese prenotate a debito (art. 131 c. 2 DPR 115/2002) sono:

  • contributo unificato
  • spese di notifica a richiesta d’ufficio,
  • diritti di copia,
  • imposta di registro, ipotecaria, catastale et cetera.

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