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Negli ultimi anni il numero dei contenziosi tra le banche e i propri clienti ha conosciuto un profondo incremento, con ogni probabilità favorito dalla grave crisi economica globale del 2008 che ha sconvolto gli equilibri economici (già delicati) del nostro paese.

Uno dei profili più interessanti di questa tipologia di contenzioso è rappresentato dall’illegittima segnalazione nei sistemi di valutazione del merito creditizio, nonché dal conseguente risarcimento del danno originato da tale fatto illecito.

Come è noto, è estremamente importante (in special modo nel mondo dell’imprenditoria) evitare che il proprio nominativo o quello della propria impresa risulti segnalato quale “cattivo pagatore” in una delle tante banche dati che hanno come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti.

Tale segnalazione negativa, infatti, potrebbe innescare un pericoloso “effetto domino” potenzialmente in grado di provocare, nel peggiore dei casi, persino il fallimento della propria impresa.

La segnalazione negativa in queste banche dati ha notevoli implicazioni non solo in quanto comporta la sostanziale impossibilità per l’imprenditore di accedere ad ulteriori fonti di finanziamento ma anche perché potrebbe indurre gli altri istituti di credito (diversi da quello del segnalante) a procedere alla revoca degli affidamenti bancari già concessi o anche ad impedire al soggetto l’apertura di nuovi conti correnti.

In definitiva, la segnalazione come “cattivo pagatore” in queste banche dati può rappresentare l’inizio della fine di un’impresa, ragion per cui le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia dovranno essere subordinate all’osservanza di una serie di rigorosi requisiti, la cui sussistenza andrà valutata con estrema cautela.

LA CENTRALE DEI RISCHI, I SIC E LE ALTRE BANCHE DATI

Prima di descrivere i più ricorrenti profili di illegittimità delle segnalazioni nelle banche dati di valutazione del merito creditizio, si rende preliminarmente opportuna una breve disamina delle stesse.

Centrale dei Rischi della Banca d’Italia

A) La Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia (c.d. CR), innanzitutto, è un sistema informativo di matrice pubblica avente ad oggetto l’indebitamento della clientela verso le banche e verso le società finanziarie (intermediari).

In pratica, ogni mese gli intermediari comunicano alla Banca d’Italia il totale dei crediti verso i propri clienti, limitatamente a quelli pari o superiori ad € 30.000,00, oltre ai crediti in sofferenza di qualunque importo purché riferibili a finanziamenti concessi per somme pari o superiori ai medesimi € 30.000,00 e la Banca d’Italia, d’altro canto, fornisce mensilmente agli intermediari le predette informazioni, comprensive del debito totale verso il sistema creditizio di ciascuno dei clienti segnalati.

La Centrale dei Rischi persegue quindi l’interesse pubblico di informare il sistema bancario del fatto che un determinato soggetto risulta moroso in relazione a finanziamenti di una certa entità (almeno € 30.000,00) oppure che, nonostante la regolarità dei pagamenti, egli risulti già gravato da un’esposizione debitoria alquanto rilevante (sempre almeno € 30.000,00).

L’obiettivo della CR presso la Banca d’Italia consiste nel migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela, innalzando la qualità del credito concesso dagli intermediari e rafforzando così la stabilità finanziaria del sistema creditizio medesimo.

Oltre che al soggetto interessato, i dati della Centrale dei Rischi sono accessibili soltanto agli intermediari, agli organi giudiziari e di polizia giudiziaria strettamente per ragioni di giustizia, nonché alle istituzioni, alle autorità, alle amministrazioni o agli enti pubblici nei soli casi di legge. 

Gli intermediari tra l’altro sono obbligati a segnalare le esposizioni dei propri clienti in sofferenza in riferimento ai finanziamenti concessi per almeno € 30.000,00 sebbene, per essere segnalato nella sezione della CR dedicata ai crediti sofferenti, il cliente dovrà versare in un vero e proprio stato di “insolvenza”, intendendosi per tale non il mero inadempimento del cliente ad un solo rapporto o il suo tardivo adempimento bensì una sua persistente instabilità patrimoniale e finanziaria.

In realtà, ai fini dell’apposizione di un credito come sofferente, è necessario tenere in considerazione l’intera situazione patrimoniale del debitore, vale a dire il quadro complessivo dei rapporti di dare/avere esistenti tra questi e l’istituto bancario.

Per quanto riguarda la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi, infine, va osservato che gli intermediari possono consultare gli avvicendamenti relativi ad un dato nominativo negli ultimi 36 mesi ragion per cui, per risultare completamente “puliti” da ogni pendenza pregressa, occorrerà attendere appunto 3 anni dalla data dell’eventuale e tardivo pagamento integrale del debito, ovvero 3 anni dal pagamento parziale che riduca lo stesso debito sotto la soglia dei € 30.000,00.

In quest’ultimo caso, infatti, l’intermediario cesserà di segnalare il soggetto (essendo il credito sceso al di sotto del limite minimo di segnalazione) ma talune segnalazioni pregresse saranno ancora visibili agli intermediari per i successivi 36 mesi.

Sistemi di informazione creditizia (SIC)

B) Oltre alla Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia, esistono altre società private a scopo di lucro c.d. SIC (Società di Informazioni Creditizie) che raccolgono dati limitatamente ai finanziamenti concessi dagli intermediari aderenti al sistema (anche in caso di saldo regolare delle rate mensili).

Tali banche dati, a differenza della CR presso la Banca d’Italia, includono altresì lo scaglione compreso tra le poche migliaia di euro e la somma di € 30.000,00.

Giova rilevare poi che gli intermediari, diversamente da quanto avviene con la CR della Banca d’Italia, non sono obbligati ad effettuare tali segnalazioni e che inoltre chi aderisce alle SIC (banca o finanziaria) dovrà pagare alla società privata il compenso pattuito per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti (CRIF è senz’altro la più conosciuta ma esistono anche EXPERIAN gestita da CRIF, CTC, CERVED e altre ancora). 

Banche e finanziarie, dunque, possono utilizzare i dati dei SIC solo ed esclusivamente nell’ambito della propria attività nel concedere dilazioni di pagamento e ciò al fine di preservarsi dal rischio di insolvenza dei loro clienti.

L’intera attività delle c.d. SIC è regolata dal Codice di deontologia per i sistemi di informazioni creditizie (entrato in vigore nel 2005), a differenza di quanto accadeva in passato quando non esisteva alcuna normativa di riferimento.

Per quanto concerne i tempi di conservazione dei dati, essi sono pari a 12 mesi in caso di due rate insolute ma sanate tardivamente, 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo, nonché 36 mesi in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dall’ultimo aggiornamento segnalato nella banca dati dall’intermediario.

Altre banche dati (CAI e Registro Informatico dei Protesti)

C) Da non confondere con la Centrale dei Rischi né con i SIC è poi la Centrale d’Allarme Interbancaria detta anche CAI, la quale contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari.

Può essere consultata solo dagli intermediari e la sua funzione consiste nell’impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi). 

La segnalazione definitiva alla CAI, peraltro, può essere scongiurata se si provvede al pagamento tardivo dell’assegno protestato o della cambiale protestata, entro 60 giorni dalla segnalazione medesima, con maggiorazione del 10% a titolo di interessi di mora ed oltre al saldo di ulteriori oneri e spese.

D) Per quanto riguarda il Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.), infine, esso è gestito dalla Camera di Commercio ed è liberamente consultabile da chiunque.

Il R.i.p. contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari nonché alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali. 

Ad ogni buon conto, l’atto di protesto dovrà essere cancellato dall’apposito registro, una volta che siano trascorsi 5 anni dalla relativa levata anche laddove il pagamento non sia mai stato effettuato.

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE SEGNALAZIONI NELLE PRINCIPALI BANCHE DATI DEL SISTEMA CREDITIZIO

A) Motivi di illegittimità delle segnalazioni in Centrale dei Rischi o SIC (es. Crif, Experian, Cerved) 

I più ricorrenti casi di illegittima segnalazione nella Centrale dei Rischi e nelle banche dati SIC sono  riconducibili, in buona sostanza, a tre distinte fattispecie: 

1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario 

La prima fattispecie è rappresentata dalla segnalazione eseguita in mancanza del dovuto preavviso al cliente persona fisica, atteso che l’onere di dimostrare l’avvenuto invio della predetta comunicazione grava interamente sull’intermediario.

L’invio a mezzo posta ordinaria di tale preavviso, infatti, non è sufficiente ad assolvere l’onere probatorio qualora il cliente contesti di averlo mai ricevuto, ragion per cui in pratica l’intermediario sarà tenuto a recapitare al proprio cliente una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La predetta informativa risulta essenziale in quanto è espressione del fondamentale principio di correttezza e lealtà nel trattamento dei dati personali e risponde all’esigenza di offrire al debitore la possibilità di intervenire prima della segnalazione della morosità o di un altro evento negativo.

A tal proposito, l’art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.”

Pertanto, anche alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l’intermediario debba -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del 21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).

2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”

Un ulteriore motivo di illegittimità della segnalazione in CR o nei SIC, molto frequente nella realtà pratica, consiste nell’errata valutazione del quadro patrimoniale/finanziario del soggetto segnalato. Come è noto, infatti, l’iscrizione nel registro dei crediti “a sofferenza” nelle banche dati creditizie richiede un’attenta analisi da parte del soggetto intermediario il quale, prima di disporla, dovrà esaminare la complessiva situazione finanziaria del cliente, non potendo essa scaturire a seguito dell’inadempimento a un solo rapporto o in conseguenza di un ritardo di modesta entità nel pagamento del debito.

In particolare, il credito può essere considerato in sofferenza soltanto qualora sia vantato nei confronti di soggetti che si trovino in stato di “insolvenza” o che comunque versino in situazioni sostanzialmente analoghe ad essa.

Tale nozione di insolvenza, occorre precisarlo, non si identifica con quella dell’insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come “grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza” (Cass. Civ. n. 23093/2013; Cass. Civ. n. 7958/2009; Cass. Civ. n. 21428/2007). 

Sul punto tra l’altro il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2276/2012 (riconoscendo nel caso di specie l’illegittima segnalazione in CR), ha avuto modo di chiarire che “[..] l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario, se sussista davvero in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo […]”. 

In conclusione, l’intermediario è tenuto ad una rigorosa valutazione prima di segnalare a sofferenza il credito del proprio cliente in quanto -in caso contrario- la segnalazione potrà essere ritenuta illegittima e l’istituto di credito potrebbe essere condannato al risarcimento dei danni cagionati al cliente.

3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente

La terza ed ultima fattispecie concerne infine il caso della segnalazione inizialmente legittima che, a seguito di un accordo transattivo sopravvenuto tra il cliente e l’intermediario, non sia mai stata aggiornata dall’istituto di credito stesso.

Ebbene, in tale casistica il cliente avrà pieno diritto ad ottenere la rettifica/cancellazione della segnalazione dalla data di stipula del piano di rientro, nonché il ristoro dell’eventuale risarcimento del danno cagionato dal tardivo adempimento della banca (v. decisione ABF Napoli n. 6484 del 1° settembre 2015; ABF Napoli n. 6899 del 10 settembre 2015). Un ragionamento analogo, peraltro, troverà applicazione anche nel caso in cui venga accertato giudizialmente un credito di misura inferiore a quello preteso dall’intermediario, il quale -anche in tal caso- sarà obbligato ad aggiornare la banca dati ove è avvenuta la segnalazione indicando la corretta entità del proprio credito.

B) Illegittimità della segnalazione alla CAI per mancata ricezione del preavviso previsto dall’art. 9 bis della legge n. 386/1990

Per quanto concerne poi la Centrale di Allarme Interbancaria, la quale occorre ricordarlo vieta agli intermediari il rilascio di nuove carte di credito o di nuovi libretti di assegni per tutto il periodo oggetto di segnalazione, il più ricorrente motivo di illegittimità della segnalazione, in maniera similare a quanto illustrato per la CR e per i SIC, consiste nel mancato recapito al cliente di una raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione.

Tale necessità, infatti, trova riscontro normativo nell’art. 9 bis ex legge n. 386/1990 il quale prevede che prima della segnalazione alla CAI occorrerà inviare il predetto preavviso e dovranno essere trascorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

C) Illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti

In ordine all’illegittimità dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti, si osservi che una levata di protesto può risultare illegittima, o errata, o per vizi di forma o per vizi di merito.

Nel primo caso, i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio onde richiedere la cancellazione del protesto precisando che per soggetti interessati si intendono tutti coloro che abbiano illegittimamente o erroneamente subito la levata di protesto a proprio nome, nonché i pubblici ufficiali incaricati della levata, l’azienda di credito o l’ufficio postale incaricato di procedere alla levata medesima.

Se invece l’illegittimità o l’erroneità della levata del protesto ha ad oggetto vizi di merito, occorrerà richiedere all’Autorità Giudiziaria di accertare (nel merito appunto) la concreta sussistenza delle ragioni che abbiano determinato la levata di protesto oggetto di contestazione.

IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE E IL PROBLEMA DELLA QUANTIFICAZIONE

Una volta accertata la responsabilità da illegittima segnalazione nelle banche dati creditizie, la giurisprudenza maggioritaria (v. tra le tante Cass. civ. n. 1931/2017) ritiene che il danno non sia in re ipsa, vale a dire automaticamente riconosciuto al soggetto ingiustamente segnalato, in quanto quest’ultimo dovrà comunque dimostrare il pregiudizio subito in conseguenza del fatto illecito.

L’onere della prova del danno da illegittima segnalazione

Le casistiche più ricorrenti al riguardo sono quelle della mancata concessione di finanziamenti, della revoca dei fidi da parte di altri istituti di credito, e quella del rifiuto ad aprire nuovi conti correnti ad un soggetto segnalato. 

Il problema dell’onere della prova, in questi casi, sta nel dimostrare che la ragione per cui l’istituto di credito abbia posto il proprio diniego alle richieste del soggetto segnalato vada ricercata nell’illegittima segnalazione nelle banche dati.

A tal proposito, occorrerà senz’altro produrre in giudizio l’eventuale documentazione comprovante il diniego di finanziamenti ma il reale problema è che nella pratica risulta assai raro che la banca o la finanziaria -nella lettera di comunicazione di diniego recapitata al cliente- si siano spinti a specificare la precisa motivazione di questa scelta.

Infatti, sarà più probabile che tale missiva contenga una mera frase di stile -con ogni probabilità adottata dall’istituto bancario in tutte le situazioni di questa tipologia- con la quale si affermi genericamente che il prestito richiesto (o la richiesta di apertura di conto corrente) è stata negata alla luce della documentazione esaminata dall’istituto bancario.

Va da sé che una missiva di tal genere non può costituire una prova idonea a dimostrare l’esistenza del danno subito dal momento che non è spiegato quale documentazione abbia indotto la banca a rigettare le richieste del cliente. 

Per evitare ciò, ancora prima di instaurare il giudizio volto ad ottenere il risarcimento dei danni da illegittima segnalazione, occorrerà contestare il generico riscontro della banca richiedendo all’intermediario di motivare più compiutamente il proprio diniego, consegnando inoltre al cliente una copia del dossier integrale che lo riguarda e su cui la banca ha fondato la propria decisione. 

Infatti, se è vero che la scelta di rigettare una richiesta di finanziamento è un diritto insindacabile della banca, essendo essa espressione dell’esercizio della libertà di impresa, il cliente ha comunque il pieno diritto di conoscere le ragioni del diniego delle proprie istanze.

Quanto sopra illustrato trova riscontro normativo sia nei principi generali di buona fede, correttezza e adeguata professionalità a cui gli istituti bancari devono obbligatoriamente conformarsi, sia nella Comunicazione della Banca d’Italia del 22 ottobre 2007 che ha espressamente riconosciuto il diritto del cliente a conoscere le ragioni del diniego espresso dalla banca (v. sul punto Collegio Coordinamento ABF n. 6182/2013; Cass. Civ. n. 349/2013). 

Per quanto concerne poi il diritto alla consegna di una copia del dossier relativo alla posizione creditizia del cliente, esso è un diritto del cliente la cui fonte normativa è rinvenibile nel Codice della Privacy (segnatamente all’art. 7), il quale riconosce espressamente al titolare dei dati sensibili il diritto di accesso ad ogni documentazione che lo interessa.

Tutto ciò delineato, va detto che un’ulteriore possibilità per provare il danno da illegittima segnalazione potrebbe essere quella di chiamare a testimoniare i dipendenti o il direttore dell’istituto creditizio ma può accadere che questi ultimi -pur riconoscendo il fatto che la segnalazione nelle centrali rischi o nei Sic in genere determinino il diniego del finanziamento- non siano in grado di ricordare esattamente la fattispecie concreta (magari risalente ad alcuni anni precedenti) e dunque non possano confermare il reale svolgimento dei fatti.

Su quest’ultimo punto, tra l’altro, la Corte di Cassazione (con la succitata sentenza n. 1931/2017) ha già avuto modo di chiarire che ai fini probatori non è sufficiente fornire la prova delle linee guida adottate dalla banca nel concedere finanziamenti ma occorrerà altresì dimostrare come si siano svolti i fatti nella fattispecie oggetto del giudizio.  

Le voci di danno risarcibili e la loro quantificazione

Il danno da illegittima segnalazione può assumere non soltanto la veste di danno patrimoniale ma anche quella di danno non patrimoniale.

A livello di danno patrimoniale, il danno si concretizza soprattutto sotto il profilo della riduzione della possibilità di investimenti e del ridotto (rectius, annullato) accesso al credito e tale danno avrà una portata più consistente laddove il soggetto rivesta la qualifica di imprenditore.

A tal proposito, occorrerà dimostrare l’effettiva perdita del volume di affari dell’impresa e in questo caso -anche ai fini della quantificazione del danno- parrebbe auspicabile rivolgersi ad un esperto contabile che si occupi di redigere una perizia tecnica.

Tale perizia, in particolare, dovrà innanzitutto individuare il danno subito dall’impresa in conseguenza dei dinieghi ricevuti dagli istituti bancari, nonché in secondo luogo quantificare l’esatta entità del risarcimento.

In ordine al danno non patrimoniale, poi, esso è comprensivo di molteplici componenti, ovvero del danno morale e del danno alla reputazione personale e commerciale del soggetto ingiustamente segnalato, rientrando entrambi nel novero dei diritti della personalità che godono di copertura costituzionale ai sensi dell’art. 2 della Cost. e che dunque sono pienamente risarcibili.

Il c.d. danno morale, tra l’altro, potrà essere oggetto di risarcimento (non autonomamente ma nell’ambito del danno non patrimoniale) anche nel caso in cui il soggetto segnalato non sia una persona fisica ma una persona giuridica tant’è che la Corte Suprema sul punto ha rilevato che “anche nei confronti dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale intesa come qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione: allorquando, cioè, il fatto lesivo incida su di una situazione giuridica dell’ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla costituzione” (Cass. Civ. n. 15609/2014; Cass. Civ. n. 22396/2013; Cass. Civ. n. 29185/208; Cass. Civ. n. 12929/2007).

Circa la quantificazione del danno non patrimoniale, infine, è dato rilevare che esso sarà liquidato dal Giudice (o dall’ABF), in via equitativa, sulla base di un giudizio che terrà conto delle peculiarità del caso concreto nonché della esistenza o meno di una o più delle componenti del danno non patrimoniale sopra illustrate (danno alla reputazione personale e commerciale, danno morale).

Le possibili strade per l’accertamento dell’illegittima segnalazione e per richiedere il risarcimento del danno

Coloro che intendano far accertare l’illegittimità di una segnalazione in una banca dati del sistema creditizio, nonché richiedere il conseguente risarcimento del danno, avranno a disposizione in buona sostanza due possibile strade:

1) il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario che ha il vantaggio di avere tempi contenuti e costi irrisori ma le sue decisioni non sono vincolanti e non consente di poter citare testimoni o richiedere consulenze tecniche d’ufficio (il che può essere un problema in particolare in punto di prova della quantificazione del danno).

2) il giudizio civile che ha tempi più lunghi e costi più elevati ma le sue pronunce sono vincolanti, l’istruttoria è più approfondita e soprattutto è possibile -prima di instaurare il giudizio ordinario- attivare un procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. data la necessità del soggetto segnalato di ottenere la cancellazione del suo nominativo dalle banche dati il più velocemente possibile.

Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI):
– ha natura pubblica
– contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari
– può essere consultata solo dagli intermediari
– la sua funzione consiste nell’impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).

BANCHE DATI PER VALUTARE
IL MERITO CREDITIZIO
 

Centrale dei Rischi presso la Banca d’Italia:
– ha natura pubblica
– riguarda crediti anche regolarmente onorati pari o superiori ad € 30.000,00 o crediti in sofferenza di qualunque importo ma sempre in ordine a finanziamenti di almeno € 30.000,00
– c’è uno scambio di informazioni mensili tra la Banca d’Italia e gli intermediari i quali sono vicendevolmente obbligati a fornire tali informazioni
– è accessibile solo dall’interessato, dagli intermediari, dalla polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, dagli enti pubblici o altre istituzioni se previsto dalla legge
– si possono visionare i dati degli ultimi 36 mesi perciò anche in caso di pagamento tardivo o di riduzione del debito sotto i € 30.000,00, la segnalazione pregressa è visibile per 3 anni

Sistemi di informazione creditizia (c.d. SIC es. Crif, Experian, Cerved):
– è gestita da società private ed è a pagamento
– riguarda crediti anche inferiori ad € 30.000,00 e anche se regolarmente onorati ma in quest’ultimo caso gli interessati possono richiedere la cancellazione dei dati
– c’è uno scambio di informazioni ma gli intermediari non sono obbligati a segnalare e comunque occorre che l’intermediario abbia aderito alla  banca dati 
– è accessibile solo dall’interessato e dall’intermediario, dalla polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, dagli enti pubblici o altre istituzioni se previsto dalla legge
– i tempi di conservazione dei dati sono pari a 12 mesi in caso di due rate insolute sanate tardivamente, 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo, 36 mesi in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dall’ultimo aggiornamento segnalato

 

Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI):
– ha natura pubblica
– contiene i dati relativi alle carte di credito e alla loro eventuale revoca, nonché informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti, la revoca alla possibilità di emettere assegni ed altre tipologie di dati negativi su questa categoria di titoli finanziari
– può essere consultata solo dagli intermediari
– la sua funzione consiste nell’impedire ai soggetti sanzionati a seguito di protesti, o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione medesima (di regola sei mesi).

Il Registro Informatico dei Protesti:
 – è gestito dalla Camera di Commercio
– è liberamente consultabile da chiunque
– contiene le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari e alle dichiarazioni emesse dalle stanze di compensazione per il mancato pagamento degli assegni postali
– il protesto viene cancellato automaticamente  dall’apposito registro trascorsi 5 anni anche in caso di mancato pagamento

 

PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI CREDITIZIE

 Centrale dei Rischi presso Banca d’Italia (CR) e Sistemi di Informazione Creditizia (es. CRIF, Experian, Cerved) Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI):
– è illegittima la segnalazione alla CAI senza l’invio al cliente di una raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione ai sensi dell’art. 9 bis ex legge n. 386/1990 o se non sono trascorsi dieci giorni dal ricevimento della stessa

Il Registro Informatico dei Protesti:
 – per i vizi di forma, i soggetti interessati (coloro che hanno illegittimamente o erroneamente subito la levata di protesto a proprio nome, i pubblici ufficiali incaricati della levata, l’azienda di credito o l’ufficio postale che abbiano proceduto alla levata)
possono rivolgersi alla Camera di Commercio per la cancellazione del protesto
– per i vizi di merito occorrerà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per far accertare l’insussistenza delle ragioni che hanno determinato il protesto

 

 1) Mancata ricezione del preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3°, del Testo Unico Bancario 
– l’onere della prova è a carico dell’intermediario che dovrà aver inviato  una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
2) Errata valutazione dell’intermediario circa lo stato economico-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”
– l’istituto di credito ha senz’altro l’obbligo di compiere una approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, per verificare sulla base di elementi oggettivi – quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l’ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario
– lo stato di “insolvenza” del debitore richiesto ai fini della segnalazione in CR a sofferenza non coincide con quello richiesto ai fini fallimentari ma è meno rigoroso
3) Mancato aggiornamento della segnalazione dopo il sopravvenuto accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente
– l’intermediario che non provveda può essere chiamato a risarcire gli eventuali danni prodotti

(Altalex, 28 giugno 2017. Articolo di Davide Longo)

 

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