Sono dolori da CAS a Casamicciola Terme, per questioni ed omissioni legate al pagamento del Contributo di Autonoma Sistemazione c’è l’opposizione da parte del comune terremotato ed alluvionato al Reclamo ex articolo 669 terdecies cpc avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del 29/04/2024, emessa dal G.E. del Tribunale di Napoli – Sez. Dist. di Ischia nel Procedimento R.G.E. n. 4554/2019, promosso dai Sigg.ri B.G. e P.A.Come è nt dopo il terremoto del 2017 in virtù dell’emergenza in atto dichiarata cessata eppure con una ricostruzione che non parte, gli sfollati aventi diritto ricevono un contributo per il fitto si abitazioni, una sistemazione in attesa di poter ritornare a casa. Orami quasi una chimera.Nello specifico la Sig.ra G. B. B. era percettrice del contributo di autonoma sistemazione in quanto soggetto che al momento del sisma del 21 agosto 2017 risultava locatario dell’immobile danneggiato dall’evento summenzionato nel quale aveva stabilito la propria abitazione principale;dopo l’evento sismico, con l’ausilio del contributo, G. B. B. prendeva in locazione l’immobile di proprietà dei Sigg.ri B.G. e P.A..Con Decreto Ingiuntivo n. 114/2018, emesso dal Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Ischia, dotato di formula esecutiva il 04/12/2018, i Sigg.ri B.G. e P.A. intimavano alla Sig.ra G. B. B. il pagamento della somma di € 6.948,97 oltre interessi, nonché spese e compensi della procedura monitoria per € 690,50 per il mancato pagamento del canone di locazione.I Sigg.ri B.G. e P.A., in forza del suddetto titolo esecutivo, notificavano atto di pignoramento a G. B. B., debitrice esecutata, e al Comune di Casamicciola Terme, terzo pignorato (era il competente ufficio CAS del Comune, remunerato dal Commissario alla Ricostruzione a dover liquidare le somme agli aventi diritto). Ritardi su ritardi hanno cerato disagi e problemi, generato mostri giudiziari.La Commissione C.A.S., deputata all’istruttoria e alla liquidazione del contributo per autonoma sistemazione, in conseguenza della notifica dell’atto di pignoramento, procedeva a sospendere la corresponsione del contributo previsto per la Sig.ra G. B. B. per tutto l’anno 2019, accantonando le somme pignorate. Con nota del 13 febbraio 2020, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 1628/2020, l’Avv. Catello Ruopoli, quale difensore della debitrice esecutata (G. B. B.), trasmetteva il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Se. Dist. di Ischia, con il quale sospendeva l’esecuzione e rigettava l’istanza di assegnazione delle somme.La Commissione C.A.S. procedeva, pertanto, all’erogazione del contributo precedentemente accantonato e spettante alla Sig.ra G. B. B. Successivamente il 31 dicembre 2023 l’Avv. Stefano Pettorino notificava, a mezzo p.e.c., ordinanza ex art. 533 c.p.c., con cui il Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Ischia, assegnava ai creditori procedenti Sigg.ri B. G. e P. A. la somma di € 7.245,99 a titolo di sorta capitale, nonché l’importo di € 2.690,50 per spese e compensi legali, ordinando al terzo pignorato (Comune di Casamicciola Terme) di corrispondere all’assegnatario le citate somme aumentate delle spese di registrazione, di copia e notifica del provvedimento, oltre interessi successivi.Per questo il comune ha ritenuto opportuno proporre opposizione avverso l’ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo R.G.E. n. 4554/2019, poiché l’Ente aveva già corrisposto alla Sig.ra G. B. B. le somme dovute a titolo di contributo di autonoma sistemazione come disposto dal precedente provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli, Sez. Dist. di Ischia, trasmesso dall’Avv. Catello Rupoli (prot. n. 1628/2020), con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell’11/01/2024, si disponeva di proporre opposizione avverso la suddetta ordinanza, affidando l’incarico legale in oggetto all’Avv. Mario Carcaterra; con successiva determinazione n. 75 del 24/01/2024 si provvedeva ad impegnare la somma necessaria per il compenso dell’avvocato incaricato.Il 2 maggio scorso, con noto protocollo n. 9347 l’Avv. Carcaterra trasmetteva il provvedimento di sospensione della opposta ordinanza e con successiva comunicazione inoltrava il reclamo avverso il detto provvedimento, col pedissequo decreto di fissazione di udienza al 12/07/2024, R.G. n. 9761/2024, al medesimo notificato dall’Avv. Stefano Pettorino, in nome e per conto dei Sigg.ri B. G. e P. A..Gli inquilini del Convento dei Padri Passionisti hanno ravvisata, pertanto, la necessità di resistere nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli, XIV Sezione Civile, R.G. n. 9761/2024, dall’Avv. Pettorino, per i Sigg.ri B. G. e P. A., avversando tutte le richieste avanzate e far valere in giudizio le ragioni dell’Ente circa l’inammissibilità e l’infondatezza, in fatto ed in diritto, del reclamo proposto, conferendo mandato al medesimo Avv. Mario Carcaterra, già procuratore costituito del Comune di Casamicciola Terme nel giudizio di opposizione alla ordinanza di assegnazione delle somme R.G.E. n. 4554/2019.Dato atto che per tale attività è previsto un compenso di € 660,00, oltre CPA ed IVA, se dovuta, per un totale complessivo di € 761,28. Ad occuparsene sarà ancora l’Avv. Mario Carcaterra per un totale complessivo di € 761,28, che sarà liquidato a conclusione dell’incarico previa presentazione di rituale fattura elettronica al codice univoco WILYTP.
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