I beneficiari della misura “Parco Agrisolare”
potranno usufruire di una proroga dei termini per
la comunicazione di fine lavori, previa
presentazione di sistanza adeguatamentre motivata al GSE.
Parco Agrisolare: ok del GSE alla proroga dei lavori
A darne conferma è lo stesso Gestore dei Servizi
Energetici, specificando che la richiesta, sostenuta da
motivi oggettivi e accettata dal GSE d’intesa con il
Masaf, permetterebbe di derogare ai
diciotto mesi previsti per l’invio della
comunicazione di fine lavori e richiesta di erogazione del
contributo.
Questi termini attualmente corrispondono a quelli previsti
dal primo Bando pubblicato sulla Misura e sono:
- il 21 giugno 2024, per i progetti di cui
all’Allegato 1 del Decreto Masaf pubblicato il
21/12/2022; - il 30 settembre 2024, per i progetti di cui
all’Allegato 2 del Decreto Masaf pubblicato il
30/03/2023.
La richiesta va inviata a questa PEC, entro le date di scadenza
indicate nei bandi, riportando nell’oggetto il numero di
pratica “AGRSXXXXXXXXXXXXXX – Richiesta proroga fine lavori” e
specificando:
- la motivazione della richiesta;
- il termine richiesto, entro il quale si prevede di ultimare i
lavori.
In ogni caso, precisa il GSE, è necessario garantire
entro il 30 giugno 2026 la realizzazione, il
collaudo e la rendicontazione degli interventi.
Cos’è la misura Parco Agrisolare
La misura “Parco Agrisolare” fa parte del PNRR (M2C1 I2.2) e
prevede il finanziamento di impianti fotovoltaici
da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo,
zootecnico e agroindustriale.
Possono richiede l’accesso ai Fondi i progetti che prevedono
l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle
coperture di fabbricati strumentali all’attività
dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione
ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Insieme all’attività di installazione, possono essere eseguiti
uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:
- rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti;
- realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso
alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di
progetti da realizzare nelle regioni del Centro-Sud.
Parco agrisolare: a chi spettano i finanziamenti
Possono richiedere l’accesso ai contribuiti i seguenti
soggetti:
- imprenditori agricoli, in forma individuale o
societaria; - imprese agroindustriali, in possesso di uno
dei codici ATECO segnalati nei Bandi; - indipendentemente dai propri associati,
le cooperative agricole che svolgono
attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le
cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; - tutti i soggetti precedenti, costituiti in forma
aggregata quale associazioni temporanee di imprese
(A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti
d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità
IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore a 7mila euro. Resta
inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume
d’affari inferiore a questa cifra, a condizione che il valore del
relativo contratto di soccida sia superiore a 7mila euro nell’anno
precedente la richiesta.
Interventi e spese ammissibili
Sono ammessi gli interventi di installazione di impianti
fotovoltaici, di nuova costruzione e realizzati con componenti di
nuova costruzione, nel rispetto del principio
“DNSH”, con potenza di picco non inferiore a
6 kWp e non superiore a 1000 kWp, ai quali affiancare uno o più dei
seguenti interventi:
- rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso,
l’eternit) dai tetti; - realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla
sostituzione del tetto (intercapedine d’aria.)
Inoltre è possibile installare impianti fotovoltaici su
coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica
dall’amianto (e, se del caso, dall’eternit), purché appartenenti
allo stesso fabbricato. È ammessa l’opera di bonifica anche su
superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti
fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.
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