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Approvata dall’Agenzia delle entrate la nuova versione del modello di comunicazione degli investimenti nel Sud Italia e nei territori agevolati ZES (Zone economiche speciali) e ZLS (Zone logistiche speciali).
La richiesta degli incentivi, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate attraverso il software “CIM23” a partire dall’8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024, contiene alcune novità rispetto alla versione precedente e riguarda esclusivamente gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Ecco la nostra guida alla compilazione

Investimenti nel Mezzogiorno, zone ZES e ZLS SU: riferimenti normativi

Investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2023

L’articolo 1, comma 265, della legge 29.12.2022, n. 197, ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).[1]

Allo stesso modo, il successivo comma 267 dell’art. 1 della citata legge di Bilancio per il 2023 ha differito al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate e consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione – denominato CIM23[2] – per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Investimenti effettuati sino al 31.12.2022

I soggetti che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni effettuate entro il 31 dicembre 2022 continueranno ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 – denominato CIM17[3] – come modificato, da ultimo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2022, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Decorso tale termine non sarà più possibile presentare comunicazioni relative agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022.

 

La composizione del modello CIM23

Il tracciato ministeriale è strutturato in cinque parti.

Il frontespizio, che contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e del rappresentante firmatario della comunicazione, la rinuncia al credito richiesto o la rettifica di una precedente comunicazione e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Rispetto alla versione precedente nel nuovo spazio appositamente introdotto nel frontespizio dovrà essere indicata l’annualità oggetto dell’investimento, oltre che al tipo di agevolazione.

modello cim23

 

In caso di proroghe delle agevolazioni non sarà più necessario procedere con la modifica del modello, ma occorrerà aggiornare il software di compilazione per consentire l’indicazione del suddetto campo della nuova annualità.

Relativamente alle modalità di rinuncia le istruzioni ministeriali distinguono l’ipotesi in cui il contribuente intenda:

  1. annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, declinando totalmente la richiesta dell’incentivo;
     
  2. rettificare parzialmente la dichiarazione trasmessa.

Nel caso di rinuncia totale, può essere utilizzato lo stesso modello CIM23, barrando la casella relativa alla rinuncia ed indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende invalidare.

In tal caso, i quadri A, B, C e D non vanno compilati e nel riquadro “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” non va apposta la firma.

Se il contribuente, invece, intende correggere una precedente comunicazione deve compilare il modello in tutte le sue parti e barrare nel frontespizio la casella relativa alla rettifica, indicando il numero di protocollo della comunicazione oggetto di modifica.

La comunicazione di rettifica sostituirà la precedente comunicazione.

 

Quadro A: progetti d’investimento e credito d’imposta

Il quadro A, che accoglie i dati relativi al progetto d’investimento[4] e al credito d’imposta.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d’investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo del quadro, numerandolo progressivamente.

 

modello cim23

 

In sede interpretativa, nell’ambito di una delle FAQ datate 6 luglio 2023[5], sono stati richiesti chiarimenti circa gli adempimenti da porre in essere da parte di un’impresa che aveva programmato inizialmente gli investimenti interamente nell’anno 2022, poi effettivamente completati nell’anno 2023.

Nella fattispecie prospettata, secondo quanto precisato dai tecnici dell’Agenzia delle entrate, l’impresa è tenuta a:

  1. inviare una comunicazione rettificativa di quella inviata nel 2022, utilizzando la medesima versione del modello impiegata per la comunicazione da rettificare (CIM17), nella quale va indicato l’importo del credito rideterminato per tenere conto dei soli investimenti realizzati nel 2022.
    Inoltre, nel campo “Data fine investimento” del rigo A2 del quadro A deve essere riportata la data del 31 dicembre 2022, non consentendo il software di compilazione l’indicazione di date successive;
     
  2. inviare una nuova comunicazione (non rettificativa), utilizzando l’ultima versione del modello (CIM23) approvata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1° giugno 2023, per indicare i soli investimenti realizzati nel 2023 e il corrispondente credito d’imposta.
    In tale comunicazione, nel campo “Data inizio investimento” del rigo A2 va indicata la medesima data riportata nel predetto campo della comunicazione inviata nel 2022 mentre nel campo “Data fine investimento” va indicata la data (ricompresa nell’anno 2023) in cui si conclude il progetto di investimento.

 

Quadro B: dati della struttura produttiva

Il quadro B, individua i dati della struttura produttiva da intendersi quale singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori agevolati[6], in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Pertanto, la struttura produttiva deve individuarsi nell’ambito di ciascun comune “agevolato” in cui l’impresa esercita la propria attività; in altri termini, essa si identifica come l’insieme di tutti i beni facenti parte del medesimo processo produttivo dell’impresa che sono ubicati nel territorio dello stesso comune anche se diversamente dislocati.

In continuità con le modifiche già apportate al modello previgente il 20 marzo 2023, è presente nella sezione I al rigo B2, la casella denominata “Noleggio unità da diporto”.

Come chiarito dalle istruzioni ministeriali alla compilazione dell’istanza, la casella va barrata dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto che dalla possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto [7].

 

 

Appare evidente, altresì, la semplificazione della sezione II dello stesso quadro B che riepiloga esclusivamente gli investimenti effettuati nell’anno 2023.

In sostanza, sono stati stralciati i diversi riquadri con le annualità prestampate (dal 2016 al 2022) e sostituiti con un solo riquadro riguardante gli investimenti effettuati nell’anno agevolabile. 

 

 

Quadro C: elenco soggetti sottoposti a verifica antimafia

Il quadro C, riepiloga l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

 

 

Quadro D: agevolazioni concesse

Il quadro D, che rubrica le altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis.

 

 

Modalità e termini per l’invio del Modello CIM23

Il Modello è inviato entro il 31 dicembre esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

La trasmissione telematica del Modello è effettuata utilizzando il software denominato CIM23, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. a partire dall’8 giugno 2023 e sino al 31 dicembre 2024.

Con riferimento alle comunicazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta sia superiore a 150.000 euro, detto credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche in presenza di un credito richiesto inferiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di tutte le comunicazioni validamente presentate precedentemente per lo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è comunque obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello.

Le comunicazioni inviate successivamente al termine di presentazione fissato al 31 dicembre 2024 saranno scartate in fase di accoglienza.

Oltre tale termine potranno essere accolte eventuali:

 

Fonte: Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 188347/2023.

 

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***

NOTE

[1] Incentivo istituito dall’art. 1, co. da 98 a 108, della legge 28.12.2015, n. 208, e successive modificazioni.

[2]Art. 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 Art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni).

[3] CIM17 mod (agenziaentrate.gov.it)

[4] Sulla nozione di progetto d’investimento si richiamano le istruzioni ufficiali dettate dall’Agenzia delle entrate nella circolare 03.08.2016, n. 34. In quella occasione è stato precisato che:

“…sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”.

Pertanto, risultano agevolabili gli investimenti – in macchinari, impianti e attrezzature varie – relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree di cui all’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, quelli a favore di una nuova attività economica (cfr. articolo 2, punto 49 e 51, articolo 2, del regolamento citato).

Si ritiene di escludere dall’agevolazione gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere mai considerati “investimenti iniziali” (cfr. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20), Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34), Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4), nonché circolare n. 38/E dell’11 aprile 2008).

Quanto ai requisiti dei beni agevolabili, il riferimento del comma 98 ai “beni strumentali” comporta che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Sono pertanto esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita (cd. beni merce), come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita.

Si ritengono ugualmente esclusi i materiali di consumo.

Il citato comma 98, altresì, prevede espressamente che il credito di imposta riguarda gli investimenti in beni strumentali “nuovi”.

Conseguentemente, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati…”.

[5] Nella stessa data, attraverso una seconda FAQ, è stato chiarito che per le acquisizioni di beni agevolabili effettuate dal 1° gennaio 2023, nella colonna 6 del rigo A2 del quadro A del nuovo modello di comunicazione (mod. CIM23) occorre indicare la data inziale del progetto di investimento (ossia la data del primo impegno giuridicamente vincolante) anche se anteriore al 1° gennaio 2023.

[6] Si tratta delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

[7] D. REVERBERI, Crediti d’imposta mezzogiorno, ZES e ZLS su investimenti 2023: domande al via, Euroconference New, giugno 2023.

 

A cura di Attilio & Antonino Romano

Martedì 18 luglio 2023

 

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