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Il Codice deontologico dell’ostetrica indica i principi e le regole che l’ostetrica deve osservare, nell’interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta. La deontologia professionale ostetrica consiste nell’insieme delle regole comportamentali da osservare nell’esercizio della professione. Tali regole sono scritte e possono essere modificate ed aggiornate.

Il Codice Deontologico, per definizione, è il complesso delle norme su cui si modella il comportamento rispetto ad un dovere (dal greco δέον -οντος (deon) e λογία (loghìa), letteralmente “studio del dovere”).

Infatti i Codici Deontologici costituiscono obblighi giuridici ben precisi per gli iscritti ad un albo che, per questo, sono riconosciuti come professionisti che svolgono attività ad elevato contenuto intellettuale.

Il Codice indica i principi e le regole che l’ostetrica deve osservare, nell’interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.

La deontologia professionale ostetrica dunque consiste nell’insieme delle regole comportamentali da osservare nell’esercizio della professione ostetrica. Tali regole sono scritte e possono essere modificate ed aggiornate.

Il Codice Deontologico, a tutti gli effetti, secondo la legge 42/1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” fa parte del quadro normativo cui l’ostetrica deve fare riferimento nell’esercizio della sua professione, insieme al profilo professionale (D.M 740/94) e agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e formazione post base.

Il testo finale dell’attuale codice deontologico è frutto di un intenso lavoro interdisciplinare che ha visto la collaborazione di numerosi ordini italiani e di esperti professionisti di diverse discipline (bioetica, medicina legale, diritto, midwifery, ostetricia e ginecologia) ed è stato approvato dal Consiglio Nazionale della FNOPO il 19 giugno 2010 e hanno fatto seguito due aggiornamenti nel 2014 (integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014) e nel 2017 (nuove integrazioni proposte nella seduta del 28 e 29 luglio2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017).

Testo del Codice Deontologico dell’Ostetrica/o

Approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 19 giugno 2010 con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del seduta del 5 luglio 2014, con integrazioni/revisioni approvate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5 luglio 2014, nuove integrazioni proposte nella seduta del 28 e 29 luglio2017 ed approvate dal Consiglio Nazionale del 18 novembre 2017.

1. Premessa

1.1 – L’ostetrica/o è il professionista sanitario abilitato e responsabile dell’assistenza ostetrica, ginecologica e neonatale; la sua attività si fonda sulla libertà e l’indipendenza della professione.

1.2 – L’ostetrica/o riconosce la centralità della donna, della coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni di salute, nell’esercizio delle funzioni di sua competenza per la prevenzione, cura, salvaguardia e recupero della salute individuale e collettiva.

1.3 – L’assistenza garantita dall’ostetrica/o, si integra con le attività degli altri professionisti, attraverso interventi specifici di natura intellettuale e tecnico-scientifica, in ambito assistenziale, relazionale, educativo e gestionale, svolti con responsabilità, in autonomia e/o in collaborazione con altri professionisti sanitari.

1.4 – Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene alle conoscenze scientifiche e agisce nel rispetto dei principi fondamentali della qualità dell’assistenza e delle disposizioni normative che regolano le funzioni di sua competenza, al fine di assicurare l’appropriatezza, l’equità e la sicurezza delle cure.

1.5 – L’ostetrica/o, responsabile della formazione e dell’aggiornamento del proprio profilo professionale, promuove e realizza in autonomia e in collaborazione la ricerca di settore.  

1.6 – Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o si attiene ai principi del codice deontologico ed alle normative vigenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

2. Principi generali

2.1 – L’ostetrica/o presta assistenza rispettando la dignità e la libertà della persona promuovendone la consapevolezza in funzione dei valori etici, religiosi e culturali, nonché, delle condizioni sociali nella esclusiva salvaguardia della salute degli assistiti.  

2.2 – Il comportamento dell’ostetrica/o si fonda sul rispetto dei diritti umani universali, dei principi di etica clinica e dei principi deontologici della professione.

2.3 – L’ostetrica/o riconosce il valore della ricerca. Si impegna nella promozione e nella realizzazione della ricerca, della sperimentazione clinica e assistenziale ponendo particolare attenzione a quella di genere nel rispetto dei diritti inderogabili della persona.

2.4 – L‘ostetrica/o cura con assiduità il proprio aggiornamento professionale scientifico e tecnico e contribuisce alle attività di formazione e aggiornamento delle/dei colleghe/i, degli altri professionisti sanitari e del personale di supporto.

2.5 – L’ostetrica/o garantisce la formazione teorico-pratica dei futuri professionisti, in coerenza con gli obiettivi dei rispettivi progetti/percorsi formativi di base, post-base, continua e permanente.

2.6 – L’ostetrica/o nell’agire professionale si impegna ad operare con prudenza, diligenza e perizia al fine di tutelare la salute degli assistiti.

2.7 – L’ostetrica/o assume responsabilità sulla base delle competenze professionali acquisite anche avvalendosi dell’eventuale ed opportuna consulenza di altri professionisti, al fine di garantire le cure adeguate alla persona in relazione a specifici obiettivi di salute.

2.8 – L’ostetrica/o risponde alla richiesta di bisogno di salute anche quando questa esuli dalla normale attività professionale. Nei casi di inderogabile urgenza si attiva tempestivamente e si adopera per assicurare una adeguata assistenza.

2.9 – L’ostetrica/o salvaguarda in ogni circostanza la dignità e il decoro della professione e si astiene da pratiche di concorrenza sleale.

2.10 – L’ostetrica/o rende nota alla collettività la propria attività professionale secondo le disposizioni legislative vigenti in materia e secondo le indicazioni del proprio Collegio. 

2.11 – L’ostetrica/o che viene a conoscenza di casi di abuso di professione o di favoreggiamento dello stesso, ne fa formale denuncia al Collegio e alle autorità competenti.

2.12 – L’ostetrica/o rispetta il proprio codice deontologico anche nel contesto internazionale.


2.13 – L’ostetrica/o sostiene la salute globale nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e si impegna alla cooperazione per contrastare le diseguaglianze nell’accesso alle cure e promuovere la salute riproduttiva e  di genere, nel mondo.


3. Rapporti con la persona assistita

3.1 – L’ostetrica/o tutela la dignità e promuove la salute femminile in ogni età, individuando situazioni di fragilità, disagio, privazione e violenza, fornendo adeguato supporto e garantendo la segnalazione alle autorità preposte, per quanto di sua competenza.

3.2 – L’ostetrica/o promuove e si impegna a garantire la continuità assistenziale accompagnando e prendendosi cura della donna, della coppia, del nascituro durante la gravidanza, il travaglio, il parto ed il puerperio, al fine di garantire una salute globale degli assistiti.

3.3 – L’ostetrica/o si attiva per garantire un’assistenza scientificamente validata ed appropriata ai livelli di necessità. Si impegna nella tutela e nella sorveglianza dei processi fisiologici della sessualità, della fertilità e della salute riproduttiva della donna e della coppia.

3.4 – L’ostetrica/o garantisce cure appropriate al neonato favorendo i processi fisiologici di adattamento alla vita post-natale.

3.5 – Con il consenso della persona interessata, l’ostetrica promuove le tecniche di contenimento del dolore nella donna e nel neonato per quanto di sua competenza attraverso una scelta clinicamente ed eticamente appropriata.


3.6 – L’ostetrica/o favorisce l’attaccamento precoce madre/padre e bambino, promuove  l’allattamento al seno e supporta il ruolo  genitoriale. L’ostetrica sostiene e diffonde la donazione volontaria del latte materno. L’ostetrica/o altresì aderisce al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno, ne promuove il rispetto delle norme e si impegna a denunciarne eventuali violazioni.

3.7 – L’ostetrica/o favorisce una informazione scientificamente validata sulla donazione/raccolta di materiale biologico ai fini terapeutici e di ricerca, per mettere la donna/coppia nelle condizioni di poter fare una scelta consapevole. L’ostetrica/o promuove e sostiene la raccolta e la conservazione allogenica del sangue cordonale per la donazione solidale.

3.8 – L’ostetrica/o si impegna a promuovere la salute globale e riproduttiva della persona fornendo un’informazione corretta, appropriata e personalizzata rispetto agli stili di vita.

3.9 – L’ostetrica/o nel rispetto dei programmi di salute multidisciplinari, integra le attività di sua competenza a quelle degli altri professionisti e si impegna a fornire informazioni complete e corrette sui programmi di prevenzione, assistenza/cura, riabilitazione e palliazione, utilizzando metodologie di comunicazione efficaci e favorenti i processi di comprensione della persona.

3.10 – L’ostetrica/o, al di fuori dei casi di emergenza-urgenza, prima di intraprendere sulla persona qualsiasi atto professionale, garantisce l’adeguata informazione al fine di ottenere il consenso informato, sulla base di una vera e propria alleanza terapeutica con la persona.

3.11 – L’ostetrica/o prende parte alla pianificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici dell’area ostetrico-ginecologica e neonatale ed attua i relativi programmi di prevenzione, assistenza/cura e riabilitazione.

3.12 – L’ostetrica/o si impegna nel processo di miglioramento continuo dell’assistenza anche attraverso la valutazione del proprio operato e dei risultati delle cure/interventi erogati nei contesti nei quali opera.

3.13 – L’ostetrica/o, sulla base delle competenze acquisite in ambito ginecologico, orienta il proprio operato a favore della continuità e della qualità dell’assistenza; partecipa alle procedure diagnostico-terapeutiche e sostiene in modo attivo il percorso di salute della donna.

3.14 – L’ostetrica/o orienta la sua azione e la sua assistenza individuando e attivando le risorse e le competenze della donna in tutte le sue fasi vitali al fine di favorire e valorizzare la sua partecipazione attiva ai programmi diagnostici e terapeutici.

3.15 – L’ostetrica/o per la tutela e l’attuazione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, presta ed assicura con ogni mezzo a sua disposizione, sostegno ed informazioni sui temi della sessualità, della riproduzione e della contraccezione.

3.16 – L’ostetrica/o di fronte ad una richiesta di intervento in conflitto con i principi etici della professione e con i valori personali, si avvale della obiezione di coscienza quando prevista dalla legge e si avvale della clausola di coscienza negli altri casi, garantendo le prestazioni inderogabili per la tutela della incolumità e della vita di tutti i soggetti coinvolti.

3.17 – L’ostetrica/o mantiene il segreto di quanto viene a conoscenza nello svolgimento dell’attività professionale, e sulle prestazioni assistenziali effettuate e garantisce la riservatezza del trattamento dei dati personali e della relativa documentazione, salvo il caso di obbligo giuridico o pericolo di vita della persona.

3.18 – L’ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l’anonimato riguardo al concepito e al parto, salvo quanto previsto da specifiche normative.

3.19 – L’ostetrica/o che presta attività libero professionale informa l’assistita sul suo onorario concordandone preventivamente l’ammontare e garantendo l’adeguatezza e professionalità del suo compenso rispetto all’opera prestata.

4. Rapporti con colleghe/i e altri professionisti e operatori sanitari

4.1 – L’ostetrica/o collabora con altri professionisti della salute di cui riconosce lo specifico apporto, integrandosi nel lavoro di équipe.

4.2 – Il rapporto tra colleghe/i ed altri professionisti ed operatori sanitari si ispira a principi di reciproco rispetto e collaborazione nell’esercizio professionale indipendentemente dai ruoli ricoperti.

4.3 – L’ostetrica/o si impegna a tutelare la dignità personale e professionale per sé e per tutte/i le/i colleghe/i, si astiene da comportamenti lesivi dell’onore e reputazione.

5. Rapporti con le istituzioni sanitarie e con il Collegio

5.1 – Nell’esercizio della professione, l’ostetrica/o, contribuisce con il suo impegno ad assicurare l’efficienza del servizio ed un corretto impiego delle risorse nel rispetto dei principi etici di solidarietà e di sussidiarietà. 

5.2 – L’ostetrica/o, per quanto di sua competenza, segnala agli organi istituzionalmente preposti, le carenze e le disfunzioni delle strutture e dei servizi in cui opera, impegnandosi in modo propositivo a favorire il miglioramento dei contesti organizzativi e strutturali.

5.3 – L’ostetrica/o respinge qualunque tentativo di imposizione di comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontologici, dandone immediata notizia al Collegio professionale.

5.4/b> – L’ostetrica evita ogni conflitto di interesse economico e non, che si può manifestare nei rapporti individuali, nella prescrizione, nei rapporti con enti, organizzazioni, istituzioni ed industrie.

5.5 – L’ostetrica/o, nell’ambito della programmazione sanitaria, collabora ad iniziative di interesse collettivo e fornisce alle autorità sanitarie nazionali ed internazionali nonché ai comitati etici, il proprio specifico contributo.

5.6 – L’ostetrica/o, nell’ambito delle attività di rappresentanza professionale a livello locale, nazionale ed internazionale, contribuisce alla realizzazione di programmi di salute della donna, in ambito sessuale-riproduttivo e dell’età evolutiva.

5.7 – I dirigenti degli Organismi Istituzionali di rappresentanza della professione locale e nazionale, mantengono tra loro un costante e fattivo rapporto di collaborazione, al fine di garantire lo sviluppo professionale per la tutela del cittadino e della collettività.

5.8 – L’ostetrica/o riconosce, rispetta e valorizza gli organi di rappresentanza professionale, favorendo la democratica e attiva gestione di tali organismi.

5.9 – L’ostetrica/o è tenuta/o a comunicare al Collegio di appartenenza l’iscrizione ad eventuali società ed ogni accordo/contratto privato diretto allo svolgimento dell’attività professionale. 

6. Disposizioni conclusive

6.1 – Il presente codice contiene principi etici di orientamento e guida all’esercizio della professione di ostetrica/o, e la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.

6.2 – L’Ostetrica/o, nel rispetto della normativa vigente, è iscritta al Collegio Provinciale o interprovinciale di riferimento e partecipa attivamente al conseguimento degli obiettivi professionali ed istituzionali.

6.3 – I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazione dei professionisti, dell’acquisizione, dello sviluppo e del mantenimento delle loro competenze, per la promozione e la tutela della salute di genere, riproduttiva e dell’età evolutiva.

6.4 – È compito dei Collegi Provinciali ed Interprovinciali promuovere, trasmettere e fare osservare a ciascuna/o iscritta/o il presente Codice, ed i principi e i valori che lo ispirano.

6.5 – I Collegi Provinciali ed Interprovinciali e gli Organi di rappresentanza nazionale si impegnano ad adottare ogni misura necessaria od opportuna a prevenire fenomeni di corruzione o conflitti fra l’interesse pubblico e quello personale ed a garantire la necessaria autonomia ed indipendenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.



 

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