Una sig.ra di Castelfiorentino (FI), affetta da malattia di Alzheimer, era deceduta in RSA senza aver corrisposto per svariati mesi la “quota sociale” del costo della retta di ricovero. Gli eredi, che avevano nel 2021 ricevuto una ingiunzione di pagamento di circa 25.000 euro, si sono opposti ed hanno ottenuto giustizia in entrambi i gradi del giudicio di merito, facendo valere il principio che in caso di malattia all’ultimo stadio non può operarsi una scissione fra quota sanitaria e quota sociale.
In buona sostanza, la Corte d’Appello ha accolto quanto di recente ribadito dalla Corte di Cassazione (Sent. 2038/2023), ossia che a fronte della necessaria assistenza sanitaria, farmacologica, infermieristica, ogni aspetto di cura della persona (nutrizione e degenza) è¨ strettamente funzionale alla tutela del diritto universalistico e primario alla salute e, come tale, è posto anche in detta componente, a ncarico integrale di Asl.
Da tempo le giurisdizioni superiori, con pronunce costanti da molti anni, hanno ravvisato l’esigenza di tutelare i pazienti malati di Alzheimer con esigenze di cura e assistenza h24, facendo rientrare nell’alveo delle prestazioni ad alta integrazione sanitaria a carico del SSN tutte quelle degenze che, per quanto croniche e durature, non possano dirsi sostitutive dell’assistenza familiare, poichè corredate di controlli e interventi costanti di personale qualificato medico o infermieristico.
Recentemente, e con ancora più forza rispetto alle pronunce più risalenti, la Corte di Cassazione ha identificato nella inscindibilità funzionale della prestazione socio assistenziale rispetto a quella santaria l’elemento sul quale debba vertere l’indagine per l’accollo dei costi delle rette di ricovero fra Als da un lato e Comuni/pazienti dall’altro. Non è più, dunque, come in precedenza, l’elemento della prevalenza dell’una o dell’altra tipologia di prestazione.
Il che rafforza i diritti dei degenti perchè anche solo un trattamento “salva vita” ad opera del personale delle strutture di ricovero se necessario a tutelare la salute del paziente, non somministrabile a casa, è di per sè sufficiente ad inquadrare il ricovero come prestazione socio-sanitaria a totale carico Als.
La Corte d’Appello di Firenze ha fatto propri i recenti, ormai consolidati, approdi, ed ha condannato alle spese legali l’Als appellante ed al raddoppio del contributo unificato proprio perchè non ha ritenuto la questione incerta ma evidentemente ormai pacifica e, si legge, dalle “questioni di diritto non complesse”.
* Si ringrazia l’Avv.ta Valentina Bertini per la gentile condivisione della sentenza
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