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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023, dopo
l’approvazione in prima lettura da parte della Camera dei Deputati
(senza alcuna modifica rispetto al testo predisposto da Palazzo
Chigi) il Decreto Legge n.
212/2023
(Decreto Superbonus e bonus edilizi) si avvia alla
conclusione del suo percorso di conversione in legge.

Decreto Superbonus: il calendario del Senato

È stata calendarizzata per il 20, 21 e 22 febbraio 2024 la
discussione dell’assemblea del Senato che si prevede approverà in
prima lettura il testo del disegno di legge di conversione del D.L.
n. 212/2023 trasmesso lo scorso 31 gennaio dalla Camera.

Non si prevedono grosse novità in quanto, considerata la
scadenza del Decreto Legge (27 febbraio), il Senato avrà solo il
tempo di una breve discussione prima di confermare le disposizioni
contenute in questo provvedimento che possono già essere
considerate definitive nella sua versione originaria predisposta
dal Governo.

La struttura del Decreto Legge n. 212/2023

Ricordiamo che il D.L. n. 212/2023 è un provvedimento
emergenziale che riguarda esclusivamente il mondo del bonus edilizi
e si compone di appena 4 articoli:

  • Art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore
    dell’edilizia
  • Art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle
    detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei
    comuni dei territori colpiti da eventi sismici
  • Art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per
    l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • Art. 4. Entrata in vigore

Salva SAL e contributo redditi bassi

Il primo dei 4 articoli, al comma 1, interviene sui bonus
edilizi indiretti maturati a stato di avanzamento lavori (SAL).
Questi SAL scontati dalle imprese o ceduti ad altri soggetti non
saranno oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione
dell’intervento anche nel caso in cui non si soddisfi il requisito
del miglioramento di due classi energetiche (richiesto per gli
interventi di riqualificazione energetica). Resta la responsabilità
solidale in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa
grave (ovvero il motivo principale per cui ad oggi la cessione
risulta completamente bloccata).

Il successivo comma 2 dispone un contributo per i redditi bassi
utilizzabile per completare i lavori in condominio. In particolare,
i proprietari di unità immobiliari in condominio con reddito di
riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi
dell’articolo 119, comma 8-bis .1, del Decreto Rilancio) che entro
il 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei
lavori non inferiore al 60% potranno richiedere un contributo (al
momento sconosciuto) da utilizzare per coprire le spese sostenute
dal’1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024. Saranno l’Agenzia delle
Entrate ha stabilire le risorse disponibili per questo contributo e
un Ministro dell’economia e delle finanze (da emanarsi entro fine
febbraio) a stabilire criteri e modalità di utilizzo.

Opzioni alternative nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici

L’articolo 2:

  • modifica la disciplina delle esclusioni al divieto di utilizzo
    delle opzioni alternative contenuta all’art. 2, comma 2, lettera
    c), secondo periodo del Decreto Legge n. 11/2023 (relativa agli
    interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
    edifici nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1,
    2 e 3);
  • obbliga alla stipula di un contratto di assicurazione a
    copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità
    naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio
    nazionale, i contribuenti indicati all’art. 119, comma 8-ter del
    Decreto Legge n. 34/2020, ovvero quelli che potranno continuare ad
    utilizzare il superbonus con aliquota al 110% fino al 31 dicembre
    2025.

Relativamente al primo punto, potranno continuare ad utilizzare
le opzioni alternativa unicamente i contribuenti in relazione agli
interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli
edifici per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023,
risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per
l’esecuzione dei lavori edilizi.

Barriere architettoniche: ambito oggettivo e opzioni
alternative

Decisamente più “importante” il contenuto dell’art. 3 che
stravolge completamente il mondo delle detrazioni fiscali del 75%
previsto all’art. 119-ter del Decreto Rilancio per l’abbattimento
delle barriere architettoniche.

Entrando nel dettaglio, a partire dal 30 dicembre 2023 il bonus
viene limitato per l’abbattimento delle barriere architettoniche di
tipo verticale (scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme
elevatrici). Niente più bonus 75% per le barriere orizzontali
(infissi, bagni, cucine,…).

Viene abrogato il comma 3 dell’art. 119-ter citato, per cui a
partire dal 30 dicembre 2023 il bonus 75% non può più essere
utilizzato per gli interventi di automazione degli impianti degli
edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere
le barriere architettoniche.

Colmando un pericoloso vuoto normativo (durato 2 anni) viene
espressamente previsto che il rispetto dei requisiti di cui decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, sia
asseverato da un tecnico abilitato.

Altro aspetto, decisamente importante, riguarda le possibilità
di utilizzo del bonus mediante opzioni alternative. Modificando
l’art. 2, comma 1-bis del Decreto Legge n. 11/2023 (che escludeva
questo bonus dal divieto di opzioni alternative) viene previsto un
nuovo sistema che consentirà di utilizzare sconto in fattura e
cessione del credito alle spese sostenute successivamente al 31
dicembre 2023 unicamente da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici
    a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici
    unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a
    condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà
    o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la
    stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che
    il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a
    15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo
    familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di
    disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5
    febbraio 1992, n. 104.

Le possibilità per continuare ad utilizzare le opzioni
alternative sono state, infine, limitate alle spese sostenute in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30
dicembre 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
    necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione
    di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel
    caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato
    stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei
    beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un
    acconto sul prezzo.

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