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La rottamazione dei veicoli è una procedura che consente la definitiva demolizione di un veicolo, e che si attua secondo due distinte modalità:

  • il veicolo viene condotto presso un centro autorizzato di autodemolizioni, autorizzato dalla Regione allo smaltimento dei rifiuti speciali, delle sostanze inquinanti e dei rottami (ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 in materia di rifiuti pericolosi), il quale provvederà a presentare istanza di cancellazione del veicolo al Pra;
  • il veicolo viene consegnato alla concessionaria al momento dell’acquisto di un’auto nuova, a fronte del beneficio di incentivi o sconti rottamazione: in tal caso è la stessa concessionaria a presentare, nel termine di 30 giorni, domanda di cancellazione della vettura dal Pra (Pubblico Registro Automobilistico).

>> In tema di automobili leggi anche la guida: Auto: il comodato d’uso gratuito.

Sommario


La disciplina

E’ contenuta nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, composto da 15 articoli e 4 allegati.


La consegna dei documenti

Al momento della consegna del veicolo destinato alla rottamazione, devono depositarsi i documenti al medesimo inerenti:

  • carta di circolazione;
  • certificato di proprietà o foglio complementare.

Al contempo è necessario assicurarsi che l’auto sia munita di entrambe le targhe (anteriore e posteriore).

In ipotesi di furto o smarrimento di targhe e documenti, deve essere presentata la relativa denuncia alle Forze dell’Ordine, che a sua volta deve essere consegnata, per la rottamazione del veicolo, unitamente alla ulteriore documentazione.

Il certificato di rottamazione (art. 5, comma VII, D.Lgs. n. 209 del 2003)

Viene rilasciato dall’azienda (cd. centro di raccolta) incaricata alla materiale rottamazione del veicolo, al proprietario e deve indicare e includere:

  • il nome, l’indirizzo, la firma ed il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato;
  • il nome e l’indirizzo dell’autorità competente che rilascia l’autorizzazione allo stabilimento o all’impresa che rilascia il certificato di rottamazione;
  • il nome, l’indirizzo e il numero di registrazione o di identificazione dello stabilimento o dell’impresa che rilascia il certificato, nel caso in cui il certificato è rilasciato da un produttore, da un distributore o da un operatore addetto alla raccolta per conto di un centro di raccolta;
  • la data e l’ora di rilascio del certificato di rottamazione e la data e l’ora di presa in carico del veicolo da parte del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato;
  • l’impegno alla cancellazione del veicolo dal PRA;
  • la classe, la marca ed il modello del veicolo;
  • il numero di identificazione del veicolo (il numero del telaio e della targa, ove prevista);
  • il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, la nazionalità, gli estremi del documento di identificazione e la firma del detentore che consegna il veicolo e, nel caso in cui il veicolo è consegnato da un soggetto diverso dal proprietario, il nome, il luogo, la data di nascita, l’indirizzo e la nazionalità dello stesso proprietario.


Effetti della rottamazione

Dal momento della definitiva cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico, il proprietario dello stesso risulta libero da obblighi e responsabilità afferenti al veicolo stesso (ad esempio, non sarà più soggetto all’obbligo di revisione, al pagamento del bollo, e via di seguito).


Consegna del veicolo ad un demolitore estero

Nell’ipotesi ove il veicolo debba essere demolito in un paese estero, il proprietario può chiedere al PRA la “cessazione della circolazione per demolizione” depositando:


radiazione automobiliDemolizione in ipotesi di fermo amministrativo

Nessun veicolo sottoposto a fermo amministrativo può essere rottamato, in via generale.

E’ previsto un solo caso in cui risulta possibile procedere alla rottamazione, e cioé nell’ipotesi ove il veicolo non sia più idoneo a circolare. In tal caso la demolizione potrà essere concessa qualora il veicolo sia sprovvisto di talune parti essenziali al fine di circolare, come ad esempio il motore o gli pneumatici, ovvero abbia subito dei danni ingenti a causa di incendio o sinistro.

Inoltre, il fermo non impedisce la compravendita, ma la parte acquirente non potrà impiegare il veicolo, essendo lo stesso soggetto alla misura cautelare in questione. Qualora la parte acquirente non sia informata della sussistenza della misura cautelare, vanterà il diritto alla restituzione del prezzo, come pure al risarcimento del danno. Deve tuttavia precisarsi che, in occasione dell’acquisto di un veicolo, è possibile accertare la sussistenza di eventuali fermi attraverso una visura al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), attraverso il numero della targa del veicolo interessato.


Costi

I costi per la rottamazione di un veicolo sono i seguenti:

  • Emolumenti ACI: € 13,50    
  • Imposta di bollo:

€ 32,00 (se si utilizza il CdP come nota di presentazione) o
€ 48,00 euro (se si utilizza il modello NP3C come nota di presentazione)


Le misure contenute nella Legge di Bilancio

I commi 1031-1047 dalla Legge n. 145 del 2018 ha introdotto, in via sperimentale,incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi: per gli anni 2019, 2020 e 2021, è previsto un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricoli in Italia un autoveicolo nuovo (di categoria M1) caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM (veicoli totalmente elettrici o ibridi). L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Il contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro in ipotesi di contestuale rottamazione è pari a:

  • 2.500 euro se le emissioni sono comprese tra 21 e 70 g/KM,
  • 6.000 euro se comprese tra 0 e 20 g/KM.

In assenza di rottamazione muta anche il contributo:

  • 1.500 euro se le emissioni sono comprese tra 21 e 70 g/KM,
  • 4.000 euro se comprese tra 0 e 20 g/KM.

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi alla medesima persona intestataria del nuovo veicolo o a uno dei familiari conviventi alla data di acquisto. In ipotesi di locazione finanziaria del nuovo veicolo, quello consegnato per la rottamazione deve risultare intestato all’utilizzatore o a un familiare da almeno dodici mesi. Nell’atto di acquisto deve essere esplicitamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione. Entro 15 giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo, pena il mancato riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere in modo diretto alla richiesta di cancellazione per demolizione, allo sportello telematico dell’automobilista. A tal fine il venditore è tenuto a consegnare i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Tali veicoli non possono essere rimessi comunque in circolazione. Il contributo viene corrisposto mediante sconto sul prezzo di acquisto dal venditore all’acquirente, e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo come credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando esclusivamente il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle entrate.


Le misure contenute nel decreto cd. “clima”

Il D.L. n. 111 del 14 ottobre 2019 (in corso di conversione), che risponde agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria contiene il cd. “Bonus mobilità” finalizzato all’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, anche a favore di persone conviventi, e di biciclette, anche a pedalata assistita, riservato agli abitanti dei comuni sotto procedura d’infrazione Ue per la qualità dell’aria, in ipotesi di rottamazione:

  • entro dicembre 2021, di auto fino alla classe Euro 3, in tal caso si potrà accedere al bonus da 1.500 euro;  
  • entro dicembre 2021, di motocicli fino agli Euro 2 e agli Euro 3 a due tempi, in tal caso si potrà accedere al bonus da 500 euro.

Tale importo: 

  • non incide sul reddito imponibile,
  • non rileva ai fini Isee,
  • deve essere speso entro 3 anni.

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