Proprio in dirittura d’arrivo del 2023, è arrivato l’ennesimo – ultimo? – decreto, il Salva Superbonus, che per la verità contiene norme rilevanti anche per quanto concerne il Sismabonus (o meglio, le demo-ricostruzioni in zone sismiche) e il Bonus barriere Architettoniche al 75%, ultima frontiera di tentativi più o meno riusciti di aggirare il divieto di optare per cessione del credito o sconto in fattura, divieto che nella versione originale di tale agevolazione era completamente ‘derogato’.
Salva Superbonus
L’articolo 1 del DL 212/2023 va a ‘salvare’ il Superbonus (al 110 o al 90%, a seconda dei casi) per tutti quei lavori che non si sono riusciti a concludere entro il 31/12 scorso.
Nello specifico, in relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “Superbonus 110%”, è riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31 dicembre 2023.
La parte importante è quella dove si sottolinea che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del DL 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, sulla base di stati di avanzamento dei lavori (SAL) effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119.
Per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente (cioè. per quanto concerne i condomini, il decalage al 70%).
Nuovo contributo per i redditi ‘bassi’ in compensazione
Il comma 2 dell’articolo 1 istituisce inoltre un nuovo contributo, teso a tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri Superbonus 110% che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023.
Nello specifico, il contributo è riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 e sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del MEF da adottarsi entro 60 giorni.
Interventi di demo-ricostruzione senza cessione del credito
L’articolo 2 dispone invece che, dallo scorso 30 dicembre, è esclusa la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
La stretta sul Bonus Barriere 75%
Il provvedimento ‘stringe’ sul Bonus Barriere Architettoniche.
Nello specifico, per evitare l’uso improprio dei bonus, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità.
Tradotto: sono ‘agevolabili’ al 75% solamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Fuori quindi gli infissi e altri interventi non pertinenti.
Inoltre, è necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti ed è richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante” (stesse regole previste, ad esempio, per il Bonus Ristrutturazioni).
Leggi l’ultimo articolo: https://www.opificiumagazine.it/giorgetti-sul-superbonus-il-problema-dellitalia-e-il-debito/
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