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Nota a CGUE, Sez. VI, 26 marzo 2020, C-66/2019

di Marco Chironi

Con la recentissima sentenza in oggetto, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima.

2) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione.

******

  1. Article 10(2)(p) of Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC must be interpreted as meaning that the information to be specified, in a clear and concise manner, in a credit agreement in accordance with that provision includes information on how the period of withdrawal, provided for in the second subparagraph of Article 14(1) of that directive, is to be calculated.

2.  Article 10(2)(p) of Directive 2008/48 must be interpreted as precluding a credit agreement from making reference, as regards the information referred to in Article 10 of that directive, to a provision of national law which itself refers to other legislative provisions of the Member State in question.

*******

I. Contesto giuridico.

La controversia ha ad oggetto una pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Nel caso di specie, la domanda era stata proposta da un consumatore nei confronti di un Istituto di credito e riguardava l’esercizio da parte del primo soggetto del diritto di recesso dal contratto di credito concluso con la società.

In via preliminare, la Corte ha richiamato alcuni considerando della sopracitata direttiva 2008/48, secondo cui il mercato debba offrire un livello sufficiente di protezione dei consumatori per garantire la fiducia dei consumatori (considerando 8). Per raggiungere tale obiettivo, è necessaria una completa armonizzazione delle normative all’interno degli Stati membri (considerando 9), i quali dovrebbero uniformarsi alle prescrizioni della direttiva di cui in oggetto[1]. Al contempo, è lasciata impregiudicata l’applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva in settori che non rientrano nel suo campo di applicazione (considerando 10)[2].

In ogni caso, secondo il considerando 14 “I contratti di credito relativi alla concessione di crediti garantiti da beni immobili dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva”, in quanto trattatasi di un tipo di credito di natura molto specifica. Analogo discorso vale per i contratti di credito il cui scopo è finanziare l’acquisizione o il mantenimento di diritti di proprietà in terreni o in un edificio esistente o previsto dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva.

Infine, il considerando 31 prescrive che “Al fine di consentire al consumatore di conoscere i propri diritti e obblighi ai sensi del contratto di credito, esso dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso“.

Quanto alle informazioni che devono essere incluse nei contratti di credito, la Corte di Giustizia ha richiamato l’art. 10 di detta direttiva, in particolare, il paragrafo 2, lettera p), secondo cui il contratto di credito specifica in modo chiaro e coinciso “(p) l’esistenza o l’assenza di un diritto di recesso, il periodo durante il quale tale diritto può essere esercitato e altre condizioni che ne disciplinano l’esercizio, comprese le informazioni relative all’obbligo del consumatore di versare il capitale prelevato e gli interessi in conformità con Articolo 14, paragrafo 3, lettera b) e importo degli interessi pagabili al giorno.[3].

*******

II. La controversia nella causa principale e le questioni pregiudiziali

Nel 2012 il consumatore concludeva un contratto di credito garantito da un mutuo con un Istituto di credito. Quanto al diritto di recesso, l’art. 14 del contratto prevedeva che “Il mutuatario può recedere dall’obbligo contrattuale, senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 giorni e per iscritto (ad esempio, tramite lettera, fax o e-mail). Il periodo inizia dopo la conclusione dell’accordo, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie di cui all’articolo 492, paragrafo 2, del [BGB] (ad esempio, informazioni sul tipo di prestito, informazioni relative all’importo netto del prestito, informazioni sulla durata contrattuale).

Con e-mail del 30 gennaio 2016, il consumatore inviava una missiva all’Istituto di Credito, con cui dichiarava di voler recedere dall’obbligo contrattuale previsto nel contratto di credito.

Successivamente, il consumatore avviava un giudizio innanzi al giudice di prime cure dell’ordinamento tedesco, chiedendo, per quello che interessa in tale sede, il risarcimento per tutti i danni derivanti dal rifiuto dell’Istituto di Credito di accettare la risoluzione del contratto.

Il giudice del rinvio decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

“(1) L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della [direttiva 2008/48] deve essere interpretato nel senso che le informazioni obbligatorie in relazione al” periodo durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso “o” altre condizioni che disciplinano l’esercizio dello stesso” deve includere anche i requisiti che regolano l’inizio del periodo di recesso?

(2) Se la risposta alla prima domanda è affermativa:

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della [direttiva 2008/48] osta a un’interpretazione secondo cui le informazioni sul ritiro sono “chiare” e “concise” se non comprendono di per sé le informazioni obbligatorie da fornire in merito a l’inizio del periodo di recesso, ma a questo proposito si riferisce a una disposizione del diritto nazionale – nella fattispecie, l’articolo 492, paragrafo 2, del [BGB] nella versione valida fino al 12 giugno 2014 – che a sua volta fa riferimento a ulteriori disposizioni nazionali – nella fattispecie, l’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell ‘[EGBGB] nella versione valida fino al 12 giugno 2014 – e pertanto il consumatore è tenuto a leggere numerose disposizioni legislative in una varietà di testi legislativi per chiarire quali informazioni obbligatorie devono essere fornite affinché il periodo di recesso inizi a decorrere nel caso del suo contratto di prestito?

(3) In caso di risposta negativa alla domanda 2 (e in linea di principio non vi sono preoccupazioni riguardo a un riferimento alle disposizioni del diritto nazionale):

L’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della [direttiva 2008/48] osta a un’interpretazione secondo cui le informazioni sul ritiro sono “chiare” e “concise” se il riferimento a una disposizione di diritto nazionale – nella fattispecie, l’articolo 492 (2) del [BGB] nella versione valida fino al 12 giugno 2014 – e l’ulteriore riferimento – nella fattispecie, all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, del [EGBGB] nella versione valida fino a 12 Giugno 2014 – significa necessariamente che il consumatore deve svolgere un processo di inferenza oltre la semplice lettura delle disposizioni – ad esempio, se il prestito gli è stato concesso a condizioni consuete per i contratti garantiti da ipoteca e il relativo finanziamento intermedio o se esistono accordi collegati, in modo che possa ottenere chiarezza su quali informazioni obbligatorie devono essere fornite affinché il periodo di recesso inizi a decorrere nel caso del suo contratto di prestito? “.

  1. Motivi di diritto. La decisione della Corte

Con riferimento alla prima domanda, la Corte ha affermato che il richiamato art. 10, paragrafo 2, lettera p), di detta direttiva, prescriva che il contratto di credito debba specificare, in modo chiaro e conciso, non solo “l’esistenza o l’assenza di un diritto di recesso” e “il periodo durante il quale tale diritto può essere esercitato “, ma anche le “condizioni che ne disciplinano l’esercizio“.

 L’obbligo di includere le informazioni menzionate in tale disposizione in un contratto di credito redatto su carta o su un altro durevole è necessario un mezzo in modo chiaro e conciso per garantire che il consumatore sia a conoscenza dei propri diritti e doveri[4].

In tale modo è possibile raggiungere l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/48, che consiste nel fornire, per quanto riguarda il credito al consumo, “un’armonizzazione completa e obbligatoria in una serie di settori chiave, ritenuta necessaria per garantire che tutti i consumatori L’Unione europea gode di un livello elevato ed equivalente di protezione dei propri interessi e di facilitare l’emergere di un mercato interno ben funzionante nel credito al consumo[5].

Posto che il diritto di recesso ricopra un ruolo fondamentale nella la tutela del consumatore, le informazioni relative a tale diritto sono di notevole importanza per lo stesso consumatore, cosicché quest’ultimo deve essere a conoscenza delle condizioni, del termine e delle procedure per l’esercizio anticipato del diritto di recesso[6].

Del resto, l’efficacia del diritto di recesso previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/48 sarebbe gravemente ridotta se le informazioni su come calcolare tale periodo di recesso non fossero comprese nelle condizioni che disciplinano l’esercizio di tale diritto che devono essere obbligatoriamente incluso nel contratto di credito.

Per tali motivi, la Corte, rispondendo alla prima questione pregiudiziale, ha statuito che “l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che le informazioni da specificare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito ai sensi di tale disposizione, sono incluse informazioni su come calcolare il periodo di recesso, previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva.

*******

Con riferimento alla seconda questione, in via preliminare, la Corte ha rilevato che nella controversia principale, l’accordo controverso prevedesse che il periodo di recesso avesse inizio dopo la conclusione del contratto, ma non prima che il mutuatario abbia ricevuto tutte le informazioni obbligatorie menzionate all’articolo 492, paragrafo 2, del BGB. Tale disposizione si riferisce all’articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell’EGBGB, e quest’ultimo articolo a sua volta fa riferimento ad altre disposizioni del BGB.

Sul punto, la Corte ha osservato che qualora un accordo concluso da un consumatore faccia riferimento a determinate disposizioni del diritto nazionale in materia di informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2008/48, si deve ritenere che il consumatore non sia in grado, sulla base dell’accordo, di determinare l’ambito delle sue obbligazioni contrattuali, di verificare se tutte le informazioni richieste, conformemente a tale disposizione, siano incluse nel contratto che ha concluso, o a maggior ragione verificare se il periodo di recesso aperto sia iniziato a decorrere.

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che, laddove una direttiva in materia di protezione dei consumatori preveda l’obbligo per il venditore o il fornitore di informare il consumatore in merito alla sostanza dell’obbligo contrattuale proposto, con alcuni rinvii a disposizioni statutarie o regolamentari obbligatorie di uno Stato membro, il venditore o il fornitore è tenuto a informare il consumatore del contenuto di tali disposizioni[7].

Invero, un semplice riferimento, nei termini e condizioni generali di un accordo, a un atto legislativo o regolamentare che determina i diritti e gli obblighi delle parti è insufficiente[8].

Pertanto, nel caso di specie, stante il rinvio a disposizioni di legge nazionali non soddisfa le prescrizioni della presenta direttiva, che ha l’obiettivo di tutelare il consumatore, il quale deve essere informato, in modo chiaro e conciso, del periodo durante il quale egli può esercitare il suo diritto di recesso e delle altre condizioni che regolano l’esercizio di tale diritto.

In virtù di quanto esposto, la risposta alla seconda questione è che “l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito faccia riferimento, per quanto riguarda le informazioni di cui Articolo 10 di tale direttiva, a una disposizione di diritto nazionale che fa riferimento ad altre disposizioni legislative dello Stato membro in questione.


[1] Testualmente il considerando 9: “È necessaria una completa armonizzazione per garantire a tutti i consumatori della Comunità un livello elevato ed equivalente di protezione dei propri interessi e creare un vero mercato interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. (…)”

[2] Uno Stato membro potrebbe quindi mantenere o introdurre la legislazione nazionale corrispondente alle disposizioni della presente direttiva o di alcune delle sue disposizioni relative ai contratti di credito al di fuori del campo di applicazione della presente direttiva, ad esempio per i contratti di credito che prevedono importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75000 EUR.

[3] In tal guisa, l’art. 14, paragrafo 1, di detta direttiva, intitolato «Diritto di recesso», prevede quanto segue:

“Il consumatore deve disporre di un periodo di 14 giorni di calendario in cui recedere dal contratto di credito senza fornire alcuna motivazione. Tale periodo di recesso ha inizio a) dal giorno della conclusione del contratto di credito, oppure

b) dal giorno in cui il consumatore riceve i termini e le condizioni contrattuali e le informazioni a norma dell’articolo 10, se tale giorno è successivo alla data di cui alla lettera a) del presente comma.

[4] Cfr. CGUE, sentenza del 9 novembre 2016, Credito domestico Slovacchia, C   42/15, EU: C: 2016: 842, punto 31.

[5] Testualmente, CGUE, sentenza del 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia , C   42/15, EU: C: 2016 : 842, paragrafo 32.

[6] V., per analogia, sentenza del 23 gennaio 2019, Walbusch Walter Busch, C   430/17 , EU: C: 2019: 47, punto 46

[7] V., in tal senso, CGUE, sentenza del 26 aprile 2012, Invitel, C  472/10 , EU: C: 2012: 242, punto 29.

[8] V., In tal senso, sentenza del 21 marzo 2013, RWE Vertrieb , C   92 / 11, EU: C: 2013: 180, punto 50

Qui la decisione


 

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