L’avvocato perde il compenso professionale se non avverte il cliente dei rischi connessi all’atto che l’assistito sta per compiere. È dunque revocata l’ingiunzione ottenuta dal legale per le proprie spettanze, legate alla predisposizione di un preliminare di compravendita immobiliare: dopo la trascrizione dell’atto, infatti, la banca nega il finanziamento al promissario acquirente perché il promittente venditore si era già impegnato con un altro, il quale chiede l’esecuzione specifica del precedente accordo. Il legale avrebbe dovuto avvisare i clienti il terzo poteva promuovere l’azione, con tutte le conseguenze del caso. Così la Cassazione civile, sez. 3^, nell’ordinanza 1378/2024. Definitiva la decisione sfavorevole al professionista, che evita tuttavia il risarcimento del danno chiesto in via ricovenzionale dai clienti. Prima di sottoscrivere il preliminare di vendita con la snc, il promittente venditore ha firmato «una lettera di intenti» in cui si dichiara disposto a cedere lo stesso immobile al socio di una srl. Il preliminare con la snc è trascritto in modo tempestivo, ma anche la srl ha trascritto la domanda giudiziale per l’esecuzione in forma specifica dell’accordo precedente: la banca dà il nulla osta al finanziamento per la snc soltanto quando la srl e il socio danno l’assenso alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole. L’avvocato presta assistenza «per tutte le sfaccettature giuridiche della compravendita»: avrebbe dovuto prevedere il ricorso al finanziamento, visto che il prezzo da pagare per l’immobile ammonta a 610 mila euro. Il rischio di cui il legale doveva avvisare il cliente non è la probabilità di esito vittorioso per l’azione del terzo di cui all’art. 2932 cc ma il processo in sé, come fatto in grado di ostacolare il programma negoziale cui si riferisce la prestazione di consulenza e assistenza legale. C’è colpa professionale del legale perché poco prima del preliminare srl e socio chiedono di dare esecuzione al precedente accordo, invece sottovalutato dal legale: il professionista ritiene basti la mera disdetta, su cui invece non si poteva fare affidamento.
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