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Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di riforma della riscossione delle imposte.
A livello generale vengono confermate le novità contenute nelle bozze originarie, salvo alcune modifiche di rilievo in merito al ricorso contro il c.d. estratto di ruolo.

In primo luogo ci sono consistenti modifiche all’art. 19 del DPR 602/73 in tema di dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Viene confermato che in caso di dilazione, per ciascuna domanda del valore sino a 120.000 euro, non bisogna dimostrare lo stato di temporanea difficoltà economica.

Poi, si introduce la possibilità di dilazionare il debito sino a 120 rate mensili, ma in modo “crescente negli anni” e in funzione del fatto che il debitore sia o meno in stato di difficoltà finanziaria.
Un decreto dovrà individuare i criteri in base ai quali potrà essere dimostrata la difficoltà economica, ma dovranno essere recepiti quelli già in essere presso gli uffici di Agenzia delle Entrate-Riscossione (indice ISEE per le persone fisiche e indice di liquidità per le società).
Le modifiche operano per le dilazioni chieste dal 1° gennaio 2025.

Viene poi ribadito come, nel prossimo futuro, il sistema degli accertamenti esecutivi dovrà essere esteso a sostanzialmente tutti gli atti impositivi (recupero crediti di imposta, imposte indirette diverse dall’IVA …) con l’eccezione della liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.
Questa, a ben vedere non è una novità se si considera che ciò sarebbe potuto/dovuto avvenire sin dal lontano 2010 (il decreto sulla riscossione non introduce ma modifica la lettera h) dell’art. 29 del DL 78/2010 elencando gli atti che dovranno abbandonare il sistema del ruolo mentre prima figurava una generica previsione di estensione dell’accertamento esecutivo ad altri ambiti).

Ma le novità più interessanti riguardano il ricorso contro l’estratto di ruolo. Volendo essere tecnici, meglio dire il ricorso contro la cartella di pagamento non validamente notificata di cui il contribuente è venuto a conoscenza visionando il c.d. estratto di ruolo rilasciato dal funzionario.

Purtroppo, per effetto dell’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, la cartella di pagamento e il ruolo non validamente notificati non possono essere impugnati salvo il contribuente dimostri che il carico può:
– pregiudicare la partecipazione a gare di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 comma 4 del DLgs. 50/2016;
– compromettere i pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni mediante attivazione della procedure di blocco (ciò avviene per i pagamenti superiori a 5.000 euro);
– comportare la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Resta l’ampliamento della dilazione dei ruoli

Il decreto amplia le casistiche in cui la cartella di pagamento non notificata potrà essere impugnata, ovvero quando il carico può causare un pregiudizio:
”- nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
– in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
– nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Per quanto riguarda i finanziamenti la novità è da salutare con favore (in senso contrario si era espressa la Cass. 25 ottobre 2022 n. 31561), e lo stesso va detto per la cessione di azienda.
Ad ogni modo, non pare sia stato accolto il forte e chiaro monito al legislatore della Corte Costituzionale (sentenza Corte Cost. 17 ottobre 2023 n. 190), che aveva rilevato la consistente deviazione di giustizia che si verifica proprio quando l’Erario viola la legge non notificando correttamente la cartella di pagamento.

Giusto o sbagliato che sia, le Sezioni Unite hanno sancito (Cass. SS.UU. 6 settembre 2022 n. 26283), e ribadito moltissime volte, che l’art. 12 comma 4-bis del DPR 602/73, introdotto dal DL 146/2021 è retroattivo incidendo sull’interesse ad agire. Per coerenza, salvo diversa disposizione di legge allora sono retroattive anche le novità apportate dal decreto riscossione.

 

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