La dimensione aziendale costituisce uno dei parametri in base ai quali sono riconosciuti gli aiuti di Stato alle imprese; al riguardo l’esame della disciplina applicabile nulla prevede circa eventuali modifiche dimensionali.
Gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea sono solitamente commisurati anche sulla base della dimensione aziendale del richiedente. Capita però frequentemente che, dopo aver presentato una richiesta di ammissione all’agevolazione, nel caso del bonus Sud e del bonus ZES il modello CIM, con l’indicazione di una specifica dimensione aziendale, questa risulti variata già al momento del rilascio del nulla osta o al momento dell’effettiva fruizione del credito.
Ci si chiede, quindi, se il credito spetti in relazione alla dimensione dichiarata o in relazione alla dimensione esistente al momento dell’effettiva erogazione e/o fruizione dell’agevolazione.
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Aiuti di Stato: la dimensione aziendale
L’art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015 diversifica l’agevolazione spettante in relazione alla dimensione aziendale del beneficiario, distinguendo tra piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale.
Al riguardo, la circolare n. 34/E/2016 conferma che, per l’individuazione della dimensione aziendale, occorre fare riferimento ai limiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con decreto MISE del 18 aprile 2015 e all’Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 che definisce le PMI.
La Raccomandazione, oltre a fornire una definizione di azienda, chiarisce i concetti di impresa autonoma, collegata ed associata, validi per l’accertamento del requisito di indipendenza.
Infatti, poiché l’individuazione della qualifica di PMI è fatta soprattutto in relazione all’ammontare di taluni parametri quantitativi, i parametri stessi non sono rilevati con esclusivo riferimento alla singola impresa in quanto si devono considerare anche gli ammontari realizzati in capo ad altre imprese legate alla prima da eventuali rapporti di tipo finanziario, societario, ecc.
In linea di massima, i presupposti per l’individuazione dell’impresa autonoma, associata o controllata sono quelli sinteticamente riportati più avanti, anche se, per evitare errori, risulta sempre opportuna e necessaria la lettura dei provvedimenti innanzi richiamati, in particolare il decreto MISE del 18 aprile 2015 e, per eventuali approfondimenti, anche la “Guida dell’utente alla definizione di PMI”, predisposta dalla Commissione Europea nel 2020.
Impresa autonoma
È definita “impresa autonoma” quella che non è identificabile come impresa associata o collegata; in pratica, l’impresa autonoma è quella che:
- non deve essere partecipata, direttamente o indirettamente, da altra impresa per più del 25% del proprio capitale o dei diritti di voto;
- e non deve partecipare, direttamente o indirettamente, in altra impresa per più del 25% del capitale o dei diritti di voto di quest’ultima.
In ogni
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