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Come si compila la dichiarazione dei redditi quando si è legalmente separati? Cosa cambia se l’ex coniuge è ancora a carico oppure no? Molto dipende dalla permanenza o meno nella casa di residenza e nei carichi di famiglia, ma non solo.

In questo articolo analizziamo i casi più tipici e le regole fiscali per la corretta compilazione della denuncia dei redditi dopo una separazione, con e senza figli.

Coniuge separato a carico: come compilare il 730

In primo luogo è bene chiarire che il coniuge legalmente ed effettivamente separato può rientrare tra gli “altri familiari” fiscalmente a carico, sempre che possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Ma ci sono delle condizioni:

  • l’ex-coniuge deve essere ancora convivente con il dichiarante
  • oppure deve ricevere assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

In questo caso, quindi, la detrazione spettante è quella indicata nella lettera d) dell’articolo 12 e dall’imposta lorda si detrae (per carichi di famiglia) l’importo di 750 euro.

Nel prospetto del modello 730 dedicato ai familiari a carico, devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nell’anno d’imposta precedente sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni.

E’ necessario indicare il codice fiscale dell’ex coniuge nella colonna 4 del quadro “Familiari a carico” del modello, barrando la casella A=Altro della colonna 2 e indicando il numero dei mesi a carico nella colonna 5.

Gli assegni periodici all’ex coniuge nel 730

Gli assegni periodici (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente e partecipano alla determinazione del reddito complessivo cui far riferimento per essere considerati a carico.

Dove si indicano nel 730

Il Quadro da utilizzare per indicare gli assegni di mantenimento è il Quadro E al Rigo E22  va così compilato:

  • Colonna 1: va indicato il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici
  • Colonna 2: vanno indicati gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato

Le spese del mutuo: come cambia la detrazione

Tra le varie spese che si possono scaricare nel 730 troviamo anche gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale. In tal caso nel quadro E vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Coniugi separati: come ripartire le detrazioni per i figli

Nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e affidamento congiunto dei figli, la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.

Di comune accordo, tuttavia, i genitori possono decidere di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato. Questa possibilità permette di beneficiare per intero della detrazione per figli a carico spettante, nel caso in cui uno dei genitori possieda un reddito basso e, quindi, un’imposta che non gli consentirebbe di ottenerla in tutto o in parte.

Le spese per i figli da scaricare nel 730

  • Spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione.
  • Spese di istruzione sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Tra i contributi volontari detraibili sono compresi, ad esempio:
    • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
    • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
    • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
    • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
  • Spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
  • Spese per attività sportive praticate dai ragazzi. La detrazione riguarda le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L’importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210 euro.
    • La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi.
    • Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; la causale del pagamento; l’attività sportiva esercitata; l’importo pagato; i dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.

 

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