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Cosa succede se non si paga una rata del finanziamento e quali sono i rischi per chi è in ritardo con i pagamenti.

Secondo le stime, il popolo italiano è uno dei più ricchi in Europa. Basta confrontare il patrimonio personale di un italiano medio con quello di un francese o di un tedesco per accorgersi che il primo sta meglio degli altri. Da noi, più del 70% delle persone ha casa di proprietà; la stessa percentuale degli svizzeri vive invece in affitto. Solo la metà dei tedeschi ha un immobile intestato, mentre in Francia la soglia è leggermente superiore (il 65%).

A fronte di un patrimonio individuale così solido, le famiglie italiane sono anche tra le più indebitate: quasi tutte hanno un mutuo o una finanziaria con cui fare i conti a fine mese. In un’economia nazionale altalenante, dove l’instabilità del lavoro e il pericolo di un licenziamento sono sempre dietro l’angolo, il rischio di non poter pagare la rata è elevato.

Se però la banca ha la possibilità di una immediata rivalsa sulla casa ipotecata, per la finanziaria non è così. Non sempre, infatti, a fronte di un finanziamento viene iscritta un’ipoteca. Al contrario vengono richieste altre garanzie più flessibili come ad esempio la fideiussione (per la quale basta la semplice sottoscrizione di un contratto, senza bisogno di atto notarile). È allora naturale chiedersi quando la finanziaria può pignorare una casa: quali sono le possibili azioni legali che la società può intraprendere contro il cliente che non paga una rata? Cerchiamo di scoprirlo qui di seguito.

Cosa comporta il mancato pagamento di una rata della finanziaria?

I poteri di una finanziaria sono stemperati rispetto a quelli di una banca. La ragione risiede nella natura del contratto firmato con questi due soggetti:

  • il mutuo bancario è un «titolo esecutivo», un documento cioè che consente al creditore di avviare un pignoramento senza previa condanna del giudice. La legge infatti stabilisce che, in presenza di un atto notarile dal quale si desume l’esistenza di una obbligazione, non c’è bisogno di un’azione legale per il riconoscimento del diritto del creditore. Risultato: se non versi una rata del mutuo, la banca può procedere direttamente a pignorare la casa ipotecata;
  • il contratto di finanziamento è, invece, una scrittura privata. Viene redatta e firmata cioè dalle stesse parti, senza l’assistenza di un pubblico ufficiale. La conseguenza è notevole: se non adempi, la finanziaria deve prima avviare un giudizio nei tuoi riguardi, anche se nella forma abbreviata del «decreto ingiuntivo».

Ecco allora cosa succede se non si paga un finanziamento. Anche il mancato pagamento di una rata consente alla finanziara di agire nei riguardi del debitore. L’azione consiste di solito nella richiesta di un decreto ingiuntivo

al tribunale (o al giudice di pace, a seconda del valore della rata). Viene così emesso dal giudice un ordine di pagamento nei confronti del debitore senza che questi sia mai stato convocato in un’udienza. Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore entro 60 giorni. A tale condanna questi può rispondere, entro 40 giorni, pagando il debito o facendo opposizione. Se non agisce né in un modo, né nell’altro scatterà il pignoramento dei suoi beni. A scegliere quali beni aggredire è la finanziaria. Vedremo meglio, a breve, come funziona tale fase.

La finanziaria ha però un secondo rilevante potere: nel caso in cui la morosità si ripeta per più rate può recedere dal contratto revocando il piano di ammortamento; detto in soldoni, può pretendere la restituzione immediata di tutto il prestito effettuato. Le banche possono esercitare tale facoltà solo dopo l’omesso versamento di 18 rate. Invece per le finanziarie non c’è una regola e tutto dipende dalla regolamentazione contenuta nel contratto: è lì che bisogna controllare per sapere quanta tolleranza c’è in caso di ritardato pagamento.

Il fatto di non poter recedere dal contratto prima dell’omesso versamento di un certo numero di rate non impedisce alla finanziaria di avviare il pignoramento anche per importi più modesti. Così, ad esempio, se non paghi tre rate, la finanziaria può avviare nei tuoi riguardi un’esecuzione forzata pur non potendo ancora recedere dagli accordi contrattuali e dalla dilazione del pagamento.

Il pignoramento della finanziaria

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, se non viene presentata opposizione, la finanziaria è libera di pignorare i beni del debitore. Di solito, il pignoramento più quotato dalle finanziarie è quello dello stipendio. La ragione è semplice e l’abbiamo già spiegata in Finanziamento non pagato: pignoramento stipendio: in pratica, prima di concedere un prestito, la società finanziatrice chiede sempre la produzione delle buste paga o della Certificazione Unica da cui si attesta la presenza di un reddito fisso in capo al soggetto finanziato. Ciò serve come garanzia di rimborso del finanziamento; tuttavia, nel caso di sospensione del pagamento, tali documenti costituiscono anche un indizio sull’esistenza di un reddito da pignorare. Il creditore così non dovrà imbarcarsi in lunghe cacce al tesoro alla ricerca dei beni del debitore.

In ogni caso le forme di pignoramento possibili sono tre: quella dei beni mobili (con l’ufficiale giudiziario che arriva a casa a prelevare l’arredo), quella dei beni immobili (che avviene previa iscrizione di ipoteca sui registri immobiliari) e quella dei crediti verso terzi (ad esempio stipendio, conto corrente, pensione, canoni di affitto).

La legge comunque non vincola il creditore a una forma di pignoramento piuttosto che a un’altra, con l’unica eccezione per chi ha già un’ipoteca (dovendo questi soddisfarsi innanzitutto sul bene ipotecato).

Questo significa che la finanziaria può pignorare la casa.

Quando una finanziaria può pignorare una casa

Una volta appurato che la finanziaria può decidere di pignorare la casa del debitore, vediamo quando ciò è materialmente possibile.

Innanzitutto non esiste un limite al di sotto del quale non si possa avviare il pignoramento immobiliare. Questo tetto è previsto solo per i debiti con l’agente della riscossione esattoriale (ed ammonta a 120mila euro).

Il vero limite è l’

opportunità: un pignoramento immobiliare è lungo e costoso, sicché vale intraprendere questa strada solo per debiti particolarmente consistenti, a partire da circa 5mila euro. Questo non toglie che il creditore potrebbe ugualmente avviare un pignoramento immobiliare per cifre ancora più ridotte.

Come detto, il pignoramento può essere avviato anche in caso di omesso versamento di una sola rata. Ma la finanziaria deve prima richiedere un decreto ingiuntivo. Detto decreto va poi notificato al debitore e, da tale momento, decorrono 40 giorni per consentire a questi di presentare opposizione.

Solo in caso di omessa impugnazione il decreto diventa definitivo e costituisce un titolo esecutivo pari a una sentenza “passata in giudicato”.

La finanziaria che voglia, a questo punto, avviare un pignoramento deve prima notificare il cosiddetto atto di precetto, ossia una intimazione tramite ufficiale giudiziario volta a sollecitare il pagamento entro massimo 10 giorni. Dall’undicesimo giorno in poi è possibile avviare qualsiasi tipo di pignoramento, ivi compreso quello immobiliare.

Il pignoramento immobiliare richiede la notifica di un atto (il vero e proprio atto di pignoramento) in cui viene identificato il bene soggetto ad esecuzione forzata.

Il debitore può sempre concordare una transazione con il creditore al fine di bloccare la procedura esecutiva.

Che possibilità ci sono che la finanziaria pignori la casa?

Come detto in teoria la finanziaria potrebbe avviare il pignoramento della casa anche in caso di omesso versamento di una sola rata pur tenendo in vita il residuo contratto di finanziamento. Ci sono però una serie di variabili da tenere in considerazione.

Il pignoramento immobiliare è costoso e lungo. A nessun creditore piace intraprendere questa via, anche se dà rilevanti speranze di recupero. Pertanto se la finanziaria troverà altri beni intestati al debitore da aggredire, li preferirà certamente. È il caso dell’accennato pignoramento dello stipendio o, meglio ancora, del conto corrente bancario.

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