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Un focus su sovraindebitamento, concordato minore ed esdebitazione: regole e procedure previste dalla normativa

Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 23 Maggio 2023, ha affermato alcuni rilevanti principi in tema di sovraindebitamento e concordato minore.

Il concordato minore, come noto, è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, a carattere volontario, cui non possono accedere i consumatori, basata su una proposta di soddisfacimento dei crediti formulata dal debitore, che viene sottoposta alla valutazione dei creditori ed alla valutazione del Tribunale.

È una procedura simile al concordato preventivo, la cui disciplina si applica in quanto compatibile.

Concordato minore: come funziona

La finalità del concordato minore è, in sostanza, quella di consentire il superamento della situazione di sovraindebitamento del debitore, assicurando comunque ai creditori un soddisfacimento non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.

Come per il concordato preventivo, vi può essere un concordato minore in continuità, diretta o indiretta, o un concordato minore liquidatorio, ammesso però solo nel caso in cui l’apporto di risorse esterne aumenti in misura “apprezzabile” la soddisfazione dei creditori (art. 74, comma 2, del Codice della crisi d’impresa).

In caso di concordato in continuità aziendale vi deve essere una prospettazione non solo del piano finanziario, ma anche industriale, con indicazione delle attività imprenditoriali future.

Se il Tribunale ritiene ammissibile la domanda, dichiara dunque aperta la procedura, assegnando ai creditori un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale gli stessi devono fare pervenire all’OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

In mancanza di comunicazione all’OCC, vale la regola del silenzio assenso (art. 79, comma 3, del Codice).

Se uno dei creditori contesta invece la convenienza della proposta, il Tribunale può comunque omologare il concordato se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura superiore all’alternativa liquidatoria.

Focus su sovraindebitamento, concordato minore ed esdebitazione

In caso di omologa, il debitore ottiene quindi l’esdebitazione nei confronti di tutti i creditori anteriori, laddove, per crediti anteriori, si ricorda, si intende che i crediti oggetto di esdebitazione devono essere precedenti all’apertura della procedura.

Ne consegue che la stessa esdebitazione non varrà naturalmente per i crediti successivi all’apertura della procedura, non rappresentando questa certo un lasciapassare perpetuo da ogni responsabilità verso i creditori successivi.

Tanto premesso in linea generale, nel caso esaminato dal Tribunale di Ferrara, superato lo scoglio della legittimazione attiva, i giudici rilevavano che il piano incontrava l’ostacolo del mancato rispetto dell’art. 74, comma 2, CCI.

Nel caso del concordato minore, ricordano infatti i giudici, in caso di concordato liquidatorio, si prevede un aumento del soddisfacimento derivante dall’attivo con finanza esterna in misura apprezzabile.

Ciò significa anzitutto che la finanza esterna non deve assicurare, a differenza dell’ipotesi del concordato preventivo, un’aggiunta pari almeno al dieci per cento rispetto all’attivo, ma appunto deve trattarsi di un contributo sicuramente più consistente, come suggerisce il concetto di non irrisorietà del soddisfacimento aggiuntivo.

Tale apporto, afferma il Tribunale, non facendosi riferimento ad una specifica percentuale, non deve peraltro necessariamente avere natura pecuniaria, ma potrebbe anche essere costituito da utilità diverse.

Nel caso in esame, comunque, la soddisfazione proposta per l’Erario era pari a meno dell’1 per cento rispetto al debito.

E tale percentuale, secondo il Tribunale, era da considerarsi “irrisoria” e assolutamente inidonea ad integrare il presupposto di legge, non giustificandosi pertanto l’effetto esdebitatorio previsto per effetto della omologa.

In definitiva, come sta peraltro per esempio emergendo anche nell’ambito della giurisprudenza sul cosiddetto cram down (vedi per tutte Corte d’Appello di Firenze, Decreto del 14.10.2022), la valutazione della convenienza della proposta che mira ad un’esdebitazione deve essere sempre rigorosa, verificando soprattutto che la eventuale esiguità della stessa non celi un intento elusivo e fraudolento e che comunque l’importo proposto non sia meramente simbolico ed irrisorio (cfr., Corte d’Appello di Firenze del 14/10/2022; Tribunale di Salerno del 23 gennaio 2023; Tribunale di Lecce del 17 ottobre 2022; Tribunale di Reggio Calabria, del 09/06/2023).

In sostanza, in tutte le varie procedure di “ristrutturazione del debito” (in senso atecnico), la valutazione della compressione dei diritti dei creditori deve essere effettuata secondo ragionevolezza.

 

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