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La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. I votanti sono stati 297: a favore si sono espressi 174 deputati, 123 i contrari, 5 gli astenuti. Il decreto ora passerà rapidamente al Senato: scade infatti il 30 luglio.

Nel testo figura tra gli altri temi l’istituzione della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, mentre l’emendamento Mulè consegnerà, eventualmente, più potere alla Serie A all’interno del Consiglio federale.

In particolare:

Il comma 1-bis dell’articolo 1 del provvedimento, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede che, nel rispetto degli statuti delle federazioni di riferimento, al fine di garantire una adeguata rappresentanza nei sistemi federali di cui al presente articolo, negli sport a squadre composte da atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali di riferimento che tenga conto anche del contributo economico apportato al relativo sistema sportivo.

L’articolo 2, composto da un unico comma suddiviso in due lettere, alla lettera a), introduce nel decreto legislativo n. 36 del 2021 un nuovo articolo, il 13-bis, volto ad istituire una Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. La Commissione opererà, prima e durante le competizioni sportive, quale organismo di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni.

Il comma 4 elenca in quali attività specifiche si sostanziano le funzioni esercitate dalla Commissione. In particolare, essa:

▪ ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi; le indicazioni da ultimo citate, relative ai casi più urgenti, come specificato da una modifica apportata nel corso dell’esame in sede referente, sono rivolte alle relative federazioni di competenza, per le rispettive valutazioni

▪ verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro una data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, almeno 30 giorni prima dell’inizio della rispettiva stagione sportiva (lett. b));

▪ richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni (lett. c));

▪ effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società (lett. d));

▪ richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte (lett. e));

▪ convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell’organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni (lett. f));

▪ fornisce pareri su questioni di propria competenza, d’ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche (come previsto da un emendamento approvato in sede referente) o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse dalla CONSOB, nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l’attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi (lett. g));

▪ segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione (lett. h));

▪ attiva forme di collaborazione con la CONSOB e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti (lett. i)).

Il comma 6 reca disposizioni in materia di composizione e assetto organizzativo della Commissione, specificando in primo luogo che essa è dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. La Commissione è un organo collegiale, composto da un presidente e da sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Tra i sei componenti, ve ne sono due di diritto: il presidente dell’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell’Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il Presidente e gli altri quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all’albo dell’ordine territoriale competente, anche in elenchi speciali (precisazione apportata tramite l’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame in sede referente) e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all’elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria. Due tra i membri elettivi del collegio sono individuati nell’ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate. La nomina del presidente e dei quattro componenti elettivi è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all’audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è fissata in sette anni a decorrere dall’insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L’incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Con una modifica apportata in sede referente, è stato disposto che il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.

La lettera b) dell’articolo 2 differisce dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale si applicheranno le disposizioni in materia di istituzione, all’interno delle società sportive professionistiche, di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie. L’organo consultivo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza. L’organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.



 

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