Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del decreto cessione crediti, non è più possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori. Sono tuttavia previste delle deroghe, che sono state ampliate in sede di conversione del decreto Cessione crediti. A seguito del blocco delle cessioni e se non si rientra nelle eccezioni, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso. In quali casi è consentito ancora optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura?
Il divieto di sconto in fattura e cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori, entrato in vigore dal 17 febbraio 2023, è pieno di dettagli ed eccezioni.
Se non si rientra in tali deroghe, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso.
È quindi importante individuare correttamente in quali casi è consentito ancora esercitare dette opzioni.
Quali sono le deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura per il superbonus
Per il superbonus, le ipotesi di deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura sono individuate all’articolo 2, comma 2.
In particolare, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Per gli interventi effettuati dai condomini, invece, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito è ancora consentito qualora entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA.
Nel caso invece di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, il blocco non si applica nel caso in cui al 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Piani di recupero e di riqualificazione urbana
Nelle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3, inoltre, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rimangono possibili per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che:
– concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
– abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di titoli semplificato;
– alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali.
Quali sono le deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura per i bonus minori
Per i bonus minori diversi dal superbonus, le eccezioni allo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono invece indicate al comma 3, sempre dell’articolo 2.
In tal caso, la facoltà di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito resta consentita qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
Interventi in edilizia libera
Per gli interventi in edilizia libera (come, ad esempio, sostituzione finestre e caldaie), invece, le opzioni sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili in tre casi.
Prima ipotesi: qualora i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023.
Seconda ipotesi: nel caso in cui i lavori non siano iniziati al 17 febbraio 2023, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito o qualora al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Bonus acquisti
Ulteriori deroghe sono previste per:
Per questi bonus, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito restano possibili qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. |
Quando sono possibili cessione e sconto per IACP, cooperative a proprietà indivisa e ONLUS
La facoltà di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, inoltre, rimane per i seguenti soggetti, se già costituiti alla data del 17 febbraio 2023:
– gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
– le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Quando sono possibili cessione e sconto per il bonus barriere architettoniche
Quando sono possibili cessione e sconto per i Comuni dei territori colpiti da eventi sismici
Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere ancora fruito anche per i seguenti interventi:
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il superbonus 110% si applica fino al 2025;
– per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.
Cessione e sconto sono ancora possibili in caso di varianti
La facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito rimane possibile anche nel caso di varianti.
Come infatti chiarito dall’articolo 2-bis, dette opzioni sono consentite anche qualora, successivamente al 17 febbraio 2023, vengano presentate delle varianti alla CILAS o al diverso titolo edilizio richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, non è rilevante neppure l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Pertanto, per valutare se si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, si deve considerare la data originaria di presentazione della CILAS o di altro titolo abilitativo (e non alle variazioni successive) e, per gli interventi effettuati dai condomini, la deliberazione assembleare di approvazione dei lavori.
Come usufruire dei bonus edilizi dopo il blocco
Se non si rientra nelle eccezioni, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Ciò ha due conseguenze.
La prima: deve essere verificata la capienza fiscale.
Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota del bonus edilizio spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Ad esempio, si supponga che il Signor Rossi nel 2023 effettui un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà (titolo edilizio presentato dopo il 17 febbraio 2023), per un importo lavori di 86.000 euro. Per tale intervento può fruire del bonus ristrutturazioni 50% di cui all’articolo 16-bis del TUIR. La detrazione totale spettante è pari a 43.000 euro (86.000×50%), da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (incentivo annuo 4.300 euro). Se, in tutti gli anni dell’incentivo, il signor Rossi ha una capienza fiscale minore di 4.300 (ad esempio, 4.000 euro), la parte residua della quota annua detraibile (nel nostro caso, 300 euro) non potrà essere recuperata in alcun modo. |
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Copyright © – Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a
IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi
Disdici quando vuoi entro il periodo di fatturazione
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui