La legge offre diverse strade per ottenere l’importo dell’assegno dovuto all’ex coniuge ed ai figli dopo la separazione o il divorzio: dal pignoramento dei beni alla denuncia penale.
L’assegno di mantenimento, da versare periodicamente nell’importo stabilito dal giudice a seguito della sentenza di separazione o di divorzio, è una cosa seria. La sua finalità è assistenziale e serve a garantire un adeguato sostegno economico all’ex coniuge ed ai propri figli. Dal provvedimento del giudice scaturisce un vero e proprio obbligo a corrispondere l’assegno mensile agli aventi diritto. Ma, al di là dei principi, che fare se l’obbligato non paga il mantenimento?
Questi casi sono, purtroppo, molto frequenti. C’è chi adduce difficoltà economiche, chi si disinteressa completamente dell’ex coniuge e della prole, chi minaccia, boicotta o ricatta, per far sentire il peso della sua superiorità finanziaria o, per motivi di rancore, paga solo il dovuto per i figli ma non dà nulla all’ex moglie, chi pensa soltanto alle esigenze della nuova compagna trascurando le esigenze della vecchia famiglia, chi semplicemente scompare e si rende irreperibile. Non si tratta solo di questioni private: la legge offre vari strumenti per reagire di fronte a tali fenomeni e ci sono diverse strade percorribili, sia a livello civile sia in ambito penale.
Se l’obbligato non paga il mantenimento si può sporgere una querela per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare: è prevista la pena della reclusione fino a un anno, o, in alternativa, della multa fino a 1.032 euro. La norma, però, punisce chi «si sottrae» ai versamenti periodici: non basta, quindi, ritardare o saltare un paio di mesi. Se il coniuge inadempiente ha un’adeguata capacità patrimoniale, sono più efficaci gli strumenti civilistici, come il pignoramento dei beni o il prelievo diretto delle somme dovute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Vediamo come fare per ottenere il dovuto nel modo più efficace.
Mantenimento non versato: i rimedi civili
L’assegno di mantenimento che viene riconosciuto in favore dell’ex coniuge economicamente non autosufficiente e dei figli minori (o anche maggiorenni, se ancora privi di lavoro o inabili) nell’accordo di separazione omologato dal giudice, nel provvedimento di separazione giudiziale dei coniugi o nella sentenza di divorzio è un
titolo esecutivo giudiziale.
Questo significa che l’inadempimento all’obbligo di versare periodicamente le somme stabilite è riconosciuto in automatico, senza dover svolgere una causa per accertarlo. Perciò, se sei il beneficiario dell’assegno e non ottieni puntualmente quanto dovuto dal tuo ex coniuge – per te ed anche per i figli – la prima cosa da fare è inviare, con raccomandata o Pec, una lettera di diffida all’obbligato, intimando un breve termine – solitamente di 15 giorni – per versare tutte le somme sino a quel momento scadute. Meglio evitare il “fai da te” e rivolgersi a un avvocato, che saprà come scrivere e quali espressioni utilizzare per rilevare l’inadempimento dell’ex coniuge.
La lettera, però, potrebbe non avere gli effetti sperati: l’obbligato continua a non pagare. E allora, se la diffida non viene riscontrata, il legale redigerà un atto di precetto, cioè un ordine di pagamento del dovuto, da saldare entro il termine perentorio di 10 giorni. Se anche il precetto rimane inadempiuto, scattano gli strumenti di esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, perché, come abbiamo visto, il beneficiario dell’assegno di mantenimento è già munito in partenza di un titolo esecutivo. Così diventa possibile attuare questi strumenti coercitivi:
- il pignoramento dei beni mobili e immobili dell’ex coniuge, come le case di sua proprietà, gli autoveicoli, il suo conto corrente e gli altri depositi bancari o postali;
- il sequestro conservativo dei medesimi beni suscettibili di pignoramento, se c’è il fondato pericolo che il debitore li disperda e si sottragga all’adempimento [1];
- l’ordine di pagamento, rivolto a qualunque soggetto che deve soldi all’ex coniuge (come il suo datore di lavoro o il suo ente pensionistico) di versare direttamente al beneficiario le somme dovute [2].
Anna non riceve da un anno l’assegno di mantenimento di 500 euro mensili per sé e per i figli. L’ex marito, Marco, è un lavoratore dipendente e riceve tutti i mesi lo stipendio di 1.500 euro. Anna si rivolge al giudice civile, che ordina al datore di lavoro di Marco di versare direttamente ad Anna i 500 euro al mese, detraendoli dalla retribuzione di Marco.
Tieni presente che anche il Tfr dell’obbligato al mantenimento può essere pignorato e sequestrato, quindi il trucco di dare le dimissioni per evitare il prelievo di parte dello stipendio non funziona: anzi, è un’ottima occasione per gli aventi diritto di ricevere tutti gli arretrati non corrisposti, soddisfacendosi sul trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge.
Sempre a livello civile, ci sono altri strumenti idonei a rendere difficile la vita all’obbligato inadempiente, come la richiesta di affidamento esclusivo dei figli minori, basata sul disinteresse affettivo e materiale dimostrato dal genitore che non provvede al loro mantenimento e, dunque, li trascura. Infatti a volte, e specialmente nei casi più gravi e ingiustificati, chi non paga il mantenimento perde l’affido dei figli.
Mantenimento omesso: la tutela penale
Ti abbiamo anticipato all’inizio che l’omesso mantenimento è reato. Precisamente, si tratta del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, che è perseguibile a querela di parte quando si tratta dell’ex coniuge, mentre è procedibile d’ufficio se riguarda soltanto i figli minori. La condotta punita penalmente è quella di chi «si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio», o di chi in qualsiasi altro modo «vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli»
[3].
Non finisce qui, perché per rafforzare la tutela penale nei casi di omissione protratta e ingiustificata del versamento del mantenimento, l’art. 570 bis del Codice penale – introdotto nel 2018 – stabilisce che si applicano le pene della reclusione fino a un anno e della multa fino a 1.032 euro «al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli».
In sostanza, con la nuova previsione a seguito della riforma, ora non serve più, come in passato, la prova del fatto che la condotta omissiva dell’ex coniuge obbligato ai pagamenti abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza all’ex coniuge beneficiario ed ai figli, perché si presume che l’assegno di mantenimento e quello divorzile servano proprio a questo scopo nel momento in cui stabiliscono in partenza la misura del contributo economico necessario.
La Corte di Cassazione [3] ha precisato che la querela della madre copre i figli minorenni rimasti anch’essi privi di assegno di mantenimento, ma non i figli maggiorenni che ancora ne beneficiano, non avendo raggiunto l’autosufficienza economica: dunque, se i figli hanno raggiunto l’età di 18 anni dovranno sporgere una querela autonoma.
Chi non può pagare il mantenimento se la cava?
Tieni presente che il reato è punibile a titolo di dolo, dunque rilevano anche le cause e i motivi oggettivi dell’inadempimento. Ad esempio, c’è chi potrebbe difendersi di non poter pagare perché è stato licenziato ed è rimasto disoccupato senza sua colpa, non riuscendo a trovare un altro lavoro. Non c’è solo chi non vuole pagare: c’è anche chi proprio non può; i giudici penali ne tengono conto e, in tali casi, non pronunciano una sentenza di condanna, ma assolvono l’imputato quando riscontrano che egli risulta assolutamente impossibilitato all’adempimento.
È importante sapere che la violazione penale non scatta semplicemente quando si verifica un’
omissione di pagamento dell’assegno di mantenimento nell’importo fissato ed entro le rispettive scadenze, ma soltanto se è connotata da dolo. Quindi, la querela non è un’arma per ottenere il pagamento del dovuto, ma, al più, uno strumento di pressione (non particolarmente efficace, perché il procedimento penale dura anni) e un modo per ottenere la punizione del colpevole. L’illecito civile, invece, sussiste in presenza di qualsiasi inadempimento, a prescindere dalle ragioni, e i rimedi che ti abbiamo indicato sono percorribili in tutti i casi di omesso versamento dell’assegno di mantenimento.
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