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Oggi vi parleremo di pignoramento simultaneo e concorso di cause: cosa significa? (scopri le ultime notizie su bonus, Rdc e assegno unico, su Invalidità e Legge 104, sui mutui, sul fisco, sulle offerte di lavoro e i concorsi attivi. Leggile gratis su WhatsApp, Telegram e Facebook).

Pignoramento simultaneo e concorso di cause: cosa significa?

È possibile subire più pignoramenti dello stipendio nello stesso momento? , il pignoramento simultaneo è stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile, secondo cui “le somme dovute a titolo di stipendio o di salario sono pignorabili fino a un limite massimo della metà del loro ammontare, solo nel caso in cui vi sia concorso simultaneo fra cause creditorie, tra quelle considerate nell’articolo 545, commi 3 e 4, del codice di procedura civile”.

Esistono, infatti, tre categorie di crediti:

  • Crediti derivanti da imposte e tributi (es. Agenzia delle Entrate Riscossione e Incaricati per la riscossione delle imposte locali);
  • Crediti per alimenti e sostentamento (es. ex coniuge o prole per il mantenimento, parente in stato di necessità che reclama il sostegno);
  • Altri crediti privati (es. canone di locazione, utenze, spese condominiali, istituzioni finanziarie, banche, controparte in un procedimento legale, vicino di abitazione, etc.).

Nel caso in cui i debiti contratti abbiano diversa natura, si può subire un pignoramento simultaneo dello stipendio. In caso contrario, se la natura dei debiti contratti è la stessa (ad esempio cartelle esattoriali non pagate), lo stipendio potrà essere pignorato di un quinto per volta.

I crediti eccedenti tale misura potranno essere pignorati solo in seguito al soddisfacimento del precedente debito: in pratica, una volta finito di pagare il primo debito, si passa al secondo debito e così via.

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Pignoramento simultaneo dello stipendio: qual è il limite massimo di importo?

Per legge, comunque, esiste un limite massimo di pignoramento dello stipendio da non oltrepassare, pari alla metà del suo importo.

Di conseguenza, un dipendente che percepisce un salario netto di 1.500 euro, anche se soggetto a più pignoramenti, non potrà mai avere una trattenuta superiore a 750 euro al mese.

Secondo la legge, è ammissibile il concorso dei pignoramenti anche nel caso in cui il debitore abbia precedentemente ceduto il quinto dello stipendio, come stabilito dalla Cassazione, con la sentenza numero 4584 del 22 aprile 1995.

Pignoramento dello stipendio successivo alla cessione del quinto: è possibile?

In tal caso, però, la regola prevista dall’articolo 545 del codice di procedura civile, al comma 5, deve essere coordinata con l’articolo numero 68 del decreto del Presidente della Repubblica numero 180, pubblicato nel 1950.

Questo prevede che, se il pignoramento sia successivo a una cessione del quinto, sugli stipendi dei lavoratori vige un altro limite, della metà complessiva. Significa che la quota pignorabile non può superare la differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

Quindi, la somma dei pignoramenti concorrenti non potrà eccedere la metà dello stipendio, al netto dell’importo ceduto in precedenza dal lavoratore.

La sentenza della Corte Costituzionale

E qui ci rifacciamo a una sentenza della Corte Costituzionale riguardante il pignoramento del quinto dello stipendio di un lavoratore, a causa di un debito contratto con la Provincia di Como, relativo al mancato pagamento della tassa dei rifiuti degli anni 2000 e 2001, pari a 205,29 euro.

L’ammontare dello stipendio del lavoratore, pari a 911,71 euro, era comprensivo di una trattenuta mensile di 45,96 euro, frutto di una precedente cessione volontaria del quinto, oltre che della ritenuta di 242,46 euro operata a seguito dell’ordinanza di assegnazione in favore di un altro creditore.

Sempre in favore dello stesso creditore, il lavoratore, per soddisfare un altro debito contratto, aveva ceduto il quinto dello stipendio.

Ora, come stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica numero 180 del 1950, nonostante il pignoramento sia stato disposto in seguito alla cessazione già perfezionata del quinto dello stipendio, questo può comunque avvenire nei limiti previsti dell’articolo 2 del decreto e calcolato sulla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta.

Si legge nella sentenza che, “il simultaneo concorso delle cause indica la coesistenza di più crediti verso il debitore esecutato, per cui la norma si applica anche quando una parte della retribuzione sia stata già assegnata a soddisfacimento futuro di un credito diverso da quello per cui si procede in via esecutiva (Cass. 6432/2003)“.

Pignoramento simultaneo e concorso di cause
Pignoramento simultaneo e concorso di cause: in foto un lavoratore disperato.

Faq sul pignoramento dello stipendio

Cosa accade se il pignoramento avviene direttamente in banca?

Quando il pignoramento avviene in banca, le somme presenti al momento della notifica dell’atto di pignoramento possono essere sequestrate solo se eccedono il triplo dell’assegno sociale.

Può essere pignorato lo stipendio per assegni di mantenimento non pagati?

Sì, l’ex coniuge può chiedere al tribunale competente di “colpire” il quinto dello stipendio dell’ex marito, che verrebbe pagato dal datore di lavoro direttamente al creditore. C’è solo un caso che vieta il pignoramento: quando il debitore si è opposto all’esecuzione forzata e il giudice ha proceduto a sospendere l’efficacia del titolo esecutivo. L’opposizione avviene per mezzo dell’avvocato difensore. Ad esempio, il pignoramento non avviene se la procedura ha un vizio di forma o nella sostanza.

Cosa succede al pignoramento dello stipendio se il lavoratore viene licenziato?

Se un lavoratore ha subito un pignoramento dello stipendio per un debito insoluto e viene licenziato, il pignoramento sulla retribuzione decade, ma si trasferisce automaticamente sul TFR, sempre nella misura di 1/5, ovvero il 20%.

Se il debito si estingue grazie al pagamento del 20% del TFR, il debitore sarà completamente libero e il debito sarà estinto. Nel caso in cui il debito sia superiore al 20% del TFR, il debito non si estingue, nel senso che il creditore potrà portare avanti nuove azioni esecutive; ma il pignoramento si interrompe.

C’è un limite vitale impignorabile per gli stipendi part-time?

La sentenza della Corte Costituzionale n. 248/2015 ha chiarito che anche in caso di stipendi bassi, ad esempio part-time, non esiste un limite di impignorabilità, come accade invece per le pensioni. Il pignoramento della pensione e di altre indennità di natura assistenziale, come l’invalidità civile, prevedono un importo minimo impignorabile pari a due volte l’Assegno sociale, che nel 2023 è di 503,27 euro.

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