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Il meccanismo del prossimo bando al centro del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268

Energia da fonti rinnovabili: nuova quota del Gse in arrivo per le imprese energivore tramite un bando di prossima emanazione. Ad annunciarlo è il decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268, che ha dettato la disciplina del meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del Gse e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

La pubblicazione del D.M. n. 268/2024 è stata resa nota tramite un comunicato del Mase sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2024, n. 177.

La tempistica

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 23 luglio 2024, n. 268, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica saranno approvate, su proposta del Gse, le regole operative per l’accesso al meccanismo.

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui sopra, il Gse pubblicherà il bando.

Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando, i clienti finali energivori presenteranno una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse sarà stipulato il contratto.

Altri punti del D.M. n. 268/2024

Fissati anche:

  • il tetto del contributo per il costo della garanzia;
  • il contratto di restituzione (che scatterà entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione).

Di seguito il testo del decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268.

Energia da fonti rinnovabili

Decreto del ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 23 luglio 2024, n. 268

Disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore

 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”;

VISTA la proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato energia e clima, comunicata alla Commission europea in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, che è stata adottata il 30 giugno 2024;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione europea del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, che ha stabilito i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (nel seguito: CSEA), prevedendo che:

a)  la nuova capacità di generazione possa essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori abbiano sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;

b)  nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al Gestore dei servizi energetici – GSE (nel seguito: GSE) l’anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di venti anni a decorre dall’entrata in esercizio degli impianti;

c)  l’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvengano attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 181 del 2023 secondo cui la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE, a fronte delle richieste di anticipazione, è pari all’energia nella disponibilità del GSE medesimo derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

RITENUTO opportuno assicurare il coordinamento della misura disciplinata dal presente decreto con gli strumenti di supporto alla generazione da fonti rinnovabili gestiti dal GSE;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina un meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a)  clienti finali energivori: soggetti, controparti dei contratti di anticipazione anche per il tramite di soggetti aggregatori e dei contratti di restituzione con il GSE, iscritti, alla data di pubblicazione del bando di cui all’articolo 3 nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA;

b)  clienti finali energivori in forma aggregata: clienti finali energivori che hanno sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del presente decreto, individuando un soggetto aggregatore che agisce quale controparte del contratto di anticipazione e restituzione;

c)  energia elettrica nella disponibilità del GSE: energia elettrica nella disponibilità del GSE derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell’energia di cui all’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

d)  soggetti terzi: soggetti con i quali i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, abbiano stipulato, anche indirettamente, un contratto di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili;

e)  contratto di anticipazione: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, che prevede il diritto all’anticipazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE – e assegnata tramite procedura – e delle relative garanzie di origine per un periodo pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto medesimo;

f)  contratto di restituzione: contratto per differenza a due vie sottoscritto dal GSE con i clienti finali energivori, anche in forma aggregata, ovvero con soggetti terzi da loro delegati, che prevede l’obbligo di restituzione dell’energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative garanzie di origine, per un periodo pari a venti anni a decorrere dall’entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili;

g)  nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili: nuova capacità di generazione con una potenza complessiva pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto di restituzione realizzata:

1) mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
2) mediante interventi di potenziamento ovvero di rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;

h)  potenza oggetto del contratto di restituzione: potenza tale per cui sulla base delle stime sulla produzione attesa annua effettuate dal GSE e differenziate in ragione della tipologia e della localizzazione degli impianti, l’energia elettrica rinnovabile complessivamente ceduta al termine del contratto sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione;

i)  garanzia di origine o GO: documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

j)  contratto di approvvigionamento a termine: contratto di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stipulato, anche per il tramite di terze parti, dal cliente finale energivoro e dal soggetto terzo, avente ad oggetto la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

k)  periodo rilevante: periodo rilevante delle transazioni nel Mercato di riferimento;

l)  registro nazionale aiuti: la banca di dati istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57 che, ai sensi dell’articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha assunto la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

m) SII: Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.129;

n)  gestore del SII: Acquirente Unico S.p.A. ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2010.

o)  GME: Gestore dei mercati energetici S.p.A.;

p)  GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.

Articolo 3
(Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica da parte del GSE)

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, il GSE pubblica il bando per l’assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità, che contiene almeno le seguenti informazioni:

a)  il volume di energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa, comprese le relative garanzie di origine, nonché il profilo di cessione contrattuale;

b)  il prezzo di cessione, determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive;

c) i criteri per la determinazione della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili che deve essere realizzata, anche tramite terzi, da parte dei clienti finali energivori, in funzione del volume di energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione, sulla base dell’impegno assunto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c);

d) gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione e le garanzie richieste, sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 4

(Procedura di assegnazione dell’energia elettrica ai clienti finali energivori)

1. Entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando di cui all’articolo 3, i clienti finali energivori presentano una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità dal GSE nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)  il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In caso di aggregazione, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell’aggregazione;

b)  il cliente finale energivoro può indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale lo stesso rinuncia all’assegnazione senza escussione della cauzione di cui al comma 2;

c)  il cliente finale energivoro si impegna a:

realizzare ovvero a far realizzare da un soggetto terzo nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili la cui entrata in esercizio deve avvenire entro i quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione. Sono fatte salve cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale o al soggetto terzo;

sottoscrivere, ovvero a far sottoscrivere da un soggetto terzo, il contratto di restituzione dell’energia elettrica oggetto di anticipazione, entro i quaranta mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione;

prestare idonea garanzia nei termini e con le modalità definite dal GSE nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, anche attraverso l’eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati.

2. Il cliente finale energivoro presenta idonea cauzione a conferma della volontà di partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica oggetto del contratto di anticipazione, con le modalità e nella misura stabilite dal GSE nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, da svincolarsi con la sottoscrizione del contratto di anticipazione di cui all’articolo 5 o con la dichiarazione di rinuncia ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo.

3. Il volume di energia elettrica e le relative garanzie di origine offerti in anticipazione dal GSE sono assegnati, su base annua, ai clienti finali energivori, in relazione alla quantità richiesta ai sensi del comma 1. Nel caso in cui l’ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella sua disponibilità, il GSE provvede ad assegnare la quantità in modo proporzionale alle richieste presentate.

4. Il volume di energia elettrica non aggiudicato in esito alla procedura di cui al presente articolo resta nella disponibilità del GSE.

Articolo 5

(Contratto di anticipazione)

1. In esito alla procedura di cui all’articolo 4, in relazione al volume di energia elettrica e delle relative garanzie di origine assegnati, il GSE, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, stipula con ciascun cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, un contratto di anticipazione che prevede i seguenti elementi:

a)  l’obbligo del cliente finale energivoro a realizzare ovvero a far realizzare da un soggetto terzo, la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, assicurandone l’entrata in esercizio entro quaranta mesi successivi alla data di sottoscrizione del contratto di anticipazione. Sono fatte salve le cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione, sempreché il ritardo non sia imputabile o ascrivibile al cliente finale o al soggetto terzo;

b)  le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE calcola, per un periodo di trentasei mesi, in relazione al volume di energia elettrica assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione di cui all’articolo 3, comma 1 lettera b) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell’energia elettrica, e provvede, nel caso in cui la suddetta differenza sia negativa, ad erogare il relativo importo al cliente finale ovvero, nel caso in cui la differenza stessa risulti positiva, a conguagliare o a richiedere al cliente finale l’importo corrispondente;

c)  l’obbligo del cliente finale energivoro a sottoscrivere, o ad assicurare la sottoscrizione da parte del soggetto terzo nel caso in cui la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili è realizzata da quest’ultimo, il contratto di restituzione entro i quaranta mesi successivi alla data di stipula del contratto di anticipazione, nei termini e alle condizioni di cui all’articolo 7;

d)  il divieto di cessione ad altri soggetti del contratto di anticipazione ovvero, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale energivoro aggregatario;

e)  la facoltà di recesso, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, fermo restando l’obbligo di restituzione dei benefici goduti comprensivi del valore economico delle garanzie d’origine;

f)  la facoltà per il cliente finale energivoro di modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione secondo termini e modalità definite dallo stesso GSE nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1, il GSE acquisisce idonee garanzie, commisurate al valore dell’energia anticipata, secondo termini e modalità definite dallo stesso GSE nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, anche attraverso l’eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i clienti finali energivori interessati.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), il contratto si risolve di diritto e il cliente finale energivoro è tenuto alla restituzione dei benefici goduti. Nell’ipotesi di mancata restituzione delle somme dovute il GSE provvede all’escussione della garanzia ovvero all’attivazione degli strumenti di ripartizione dei rischi tra i medesimi clienti finali energivori interessati, qualora istituiti.

4. Ove il contratto di cui al comma 1 sia stipulato tra il GSE e clienti finali energivori in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che i relativi effetti siano trasferiti ai medesimi clienti finali energivori interessati.

5. Il GSE rende disponibile l’energia elettrica oggetto di anticipazione sul mercato elettrico gestito dal GME, nei limiti della produzione attesa.

Articolo 6

(Contributo per il costo della garanzia)

1. A copertura dei costi sostenuti dai clienti finali energivori per la garanzia di cui all’articolo 5, comma 2, può essere riconosciuto un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «de minimis» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo può essere richiesto nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, su base annua, fino ad un massimale di 300.000 euro per ciascuna impresa nell’arco di tre anni, considerati su base mobile, secondo quanto stabilito dall’articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento europeo.

2. Il contributo è riconosciuto sulla base dei costi documentati delle garanzie richieste dal GSE, attraverso la regolazione degli importi nell’ambito dei contratti di anticipazione cui all’articolo 5, comma 1 e alle seguenti condizioni:

a)  per ciascun cliente finale energivoro richiedente, tramite il registro nazionale degli aiuti, sia rispettato il massimale «de minimis» di cui al comma 1, notificando gli esiti dell’accertamento al cliente medesimo. L’esito negativo di tale accertamento è ostativo alla concessione del contributo. Ove il valore del contributo richiesto risultasse superiore al valore di detto massimale al netto degli altri aiuti «de minimis» già concessi nel medesimo periodo di riferimento, lo stesso è concesso in misura ridotta e fino a concorrenza del massimale residuo.

b)  il valore complessivo dei contributi concessi non sia superiore a 100.000.000 di euro. Nel caso il valore delle richieste superi il predetto limite, si procede a riproporzionare le risorse disponibili in base alle richieste presentate.

3. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) disciplina le procedure per il riconoscimento del contributo in base a quanto previsto dai commi 1 e 2, individuando il soggetto gestore per la valutazione delle richieste e la concessione del contributo.

Articolo 7

(Contratto di restituzione)

1. Entro quaranta mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, il cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, ovvero il soggetto terzo dallo stesso delegato sottoscrive il contratto di restituzione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a)  nel caso in cui si intenda procedere alla restituzione da una pluralità di impianti con cui si è realizzata la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, è sottoscritto un contratto di restituzione per ciascun impianto;

b)  la potenza oggetto del contratto di restituzione o, nel caso di una molteplicità di impianti, dei contratti di restituzione, sia pari in valore atteso a quella oggetto di anticipazione;

c)  nel caso in cui la restituzione abbia a oggetto una quota parte della potenza degli impianti, l’energia elettrica ceduta al GSE è determinata secondo un piano di restituzione, mediante ripartizione pro quota in ciascun periodo rilevante sulla base della potenza contrattualizzata;

d)  il prezzo di restituzione è pari al prezzo di cessione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), senza rivalutazione per l’inflazione. È fatta salva la previsione relativa all’applicazione di indicizzazioni durante il periodo di restituzione, ove prevista negli schemi di contratto tipo utilizzati dal GSE per il supporto alla produzione di energia rinnovabile;

e)  la produzione attesa dell’impianto o degli impianti, per la quota parte oggetto di restituzione, al netto di quella di cui alla lettera f), è resa disponibile dal cliente finale energivoro o dal soggetto terzo sul mercato elettrico gestito dal GME;

f)  con riferimento all’energia elettrica relativa alla potenza oggetto di restituzione, autoconsumata in sito ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2.1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il contratto di restituzione prevede la regolazione tra il cliente finale energivoro e il GSE dell’importo pari al prodotto tra il volume di energia prodotta e autoconsumata e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il prezzo di restituzione di cui alla lettera d). ARERA definisce le modalità con le quali i dati di misura necessari all’attuazione di quanto previsto nel periodo precedente sono messi a disposizione del GSE;

g)  fatto salvo quanto previsto alle lettere da a) a f), è applicata la disciplina contrattuale prevista in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature, in quanto compatibile con le finalità e la disciplina di cui al presente decreto.

2. Ai fini della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1, il GSE acquisisce idonee garanzie, secondo le modalità previste dal GSE stesso nell’ambito delle regole operative di cui all’articolo 8, comma 1, in coerenza con quelle previste in materia di supporto alla produzione di energia rinnovabile da impianti che utilizzano tecnologie mature.

Articolo 8

(Disposizioni finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo.

2. Le regole operative di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

a)  la presentazione delle manifestazioni di interesse al bando di cui all’articolo 4, inclusi i modelli per l’accesso alla misura.

b)  la procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione di cui all’articolo 4, comma 3;

c)  il contratto di anticipazione di cui all’articolo 5 nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori;

d)  il contratto di restituzione di cui all’articolo 7 nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori o ai soggetti terzi interessati per le fasi di anticipazione e di restituzione dell’energia elettrica rinnovabile;

e)  le modalità con cui avviene la restituzione dell’energia elettrica già anticipata o dei benefici goduti nei casi di recesso del contratto di anticipazione;

f)  le modalità e i termini con cui il cliente finale energivoro può modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione.

3. Il GSE, in coordinamento con il GME, individua le modalità di utilizzo della piattaforma di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con riferimento ai contratti di approvvigionamento a termine.

4. Alla copertura dei costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, si provvede mediante un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione triennale, nei limiti di 1,5 milioni di euro l’anno, secondo le modalità previste dall’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

5. L’ARERA definisce le modalità con le quali, a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, trovano copertura le risorse necessarie all’attuazione dell’articolo 6.

6. Il GSE effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali energivori ai fini del presente decreto e sullo stato di attuazione degli impegni assunti dai medesimi clienti finali energivori o dai soggetti terzi.

7. Il Gestore del SII e il GME forniscono al GSE le informazioni necessarie ai fini delle verifiche di cui al comma 6 nonché del rispetto degli impegni previsti dal presente decreto.

8. Il GSE trasmette al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ARERA, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un rendiconto della gestione dei contratti di anticipazione e dei contratti restituzione e un rapporto di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei programmi di sviluppo della nuova capacità.

9. I clienti finali energivori e i soggetti terzi interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui al presente decreto.

10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica http://www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



 

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