Gli indirizzi operativi per il 2024 forniti dall’Agenzia delle Entrate agli Uffici sono stati l’occasione per fornire alcuni chiarimenti in materia di consulenza.
La disciplina ha subito una profondo rinnovamento a seguito del DLgs. 219/2023, il decreto attuativo della riforma fiscale che ha modificato lo Statuto dei diritti del contribuente. In particolare:
– il nuovo art. 10-sexies della L. 212/2000 identifica i diversi documenti di prassi che vengono forniti dall’Amministrazione a supporto dei contribuenti per l’interpretazione delle norme (circolari interpretative e applicative, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata);
– il nuovo art. 10-septies della L. 212/2000 contiene la disciplina relativa alle circolari;
– il nuovo art. 10-octies della L. 212/2000 introduce nell’ordinamento l’istituto della consulenza giuridica;
– il nuovo art. 10-nonies introduce il servizio di consultazione semplificata, una banca dati che dovrà essere necessariamente interrogata per poter presentare l’interpello;
– ulteriori modifiche agli interpelli sono state effettuate modificando l’art. 11 della L. 212/2000.
Una delle novità che ha suscitato maggior dibattito riguarda l’obbligo di subordinare la presentazione dell’istanza di interpello al pagamento di un contributo.
La direttiva chiarisce che, in attesa dell’emanazione dei decreti con i quali saranno definite le modalità di corresponsione, la presentazione delle istanze di interpello non deve intendersi subordinata al versamento del contributo.
Alle medesime conclusioni si giunge in relazione al servizio di consultazione semplificata, una sorta di banca dati grazie alla quale persone fisiche (anche non residenti), società e soggetti equiparati in contabilità semplificata potranno ricevere risposta a quesiti su casi specifici. Nelle more dei decreti, eventuali istanze che dovessero richiamare la consultazione semplificata dovranno essere gestite come istanze di interpello, qualora siano in possesso dei requisiti formali e sostanziali.
Sul punto, è bene ricordare che la formulazione del quesito alla banca dati, quando il sistema entrerà a regime, sarà condizione di ammissibilità dell’interpello.
Per quanto attiene al procedimento, il legislatore delegato ha previsto, per la prima volta, la sospensione dei termini per la “pausa estiva” e la proroga in caso di giorno festivo.
Con riferimento alla sospensione estiva (art. 1 della L. 742/69), si evidenzia che la stessa si applica al termine per la risposta dell’Agenzia a seguito della ricezione della documentazione integrativa richiesta.
Diversamente, non è applicabile al termine di trenta giorni ex art. 3 comma 3 del DLgs. 156/2015 per la richiesta di regolarizzazione.
In relazione alla proroga al primo giorno non festivo successivo (L. 260/49), la stessa è operante:
– in caso di richiesta di integrazione documentale dell’interpello;
– in relazione al termine di novanta giorni per la risposta, nonché per la richiesta di documentazione integrativa al contribuente, calcolato dalla data di presentazione/regolarizzazione dell’istanza;
– al termine di trenta giorni ex art. 3 comma 3 del DLgs. 156/2015 per la richiesta di regolarizzazione.
Applicazione ad ampio raggio della sospensione feriale
Da ultimo, anche con riferimento alla consulenza giuridica (art. 10-octies della L. 212/2000), in attesa dell’emanazione di un apposito decreto, l’istruttoria potrà essere regolata tramite le istruzioni contenute nelle circolari nn. 42 del 5 agosto 2011 e 19 dell’8 agosto 2019.
Sono legittimati a presentare un’istanza in relazione a questioni legate all’interpretazione di norme tributarie gli enti privati legittimi portatori di “esponenziali interessi collettivi” per questioni che attengono alla cura o rientrano nell’ambito di tali interessi.
Se, ad esempio, una società commerciale presenta un’istanza, essa verrà considerata inammissibile per carenza di legittimazione a meno che, eventualmente, possa essere qualificata come interpello nel caso in cui il dubbio interpretativo prospettato sia riconducibile a una fattispecie concreta e personale.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?
Clicca qui