Le nuove disposizioni previste saranno efficaci a partire dal 1.01.2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito stipulati a partire da tale data.
Tra gli interventi degni di nota, confermati nel testo del Decreto Legislativo pubblicato, si segnalano i seguenti:
– l’obbligo normativo di presentare la dichiarazione di successione esclusivamente con modalità telematica, nonché l’introduzione di un meccanismo di autoliquidazione dell’imposta di successione;
– per i trust e gli altri vincoli di destinazione: la possibilità del disponente del trust (o, in caso di trust testamentario, il trustee) di optare per il pagamento dell’imposta (in via anticipata) in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero, in alternativa, all’apertura della successione. In questo caso, la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili dovranno essere determinate con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione (se i beneficiari non sono individuati, sarà applicabile l’aliquota più elevata senza tener conto franchigie). Per espressa previsione, queste disposizioni saranno applicabili (con modalità stabilite da un futuro decreto attuativo) anche ai trust già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto;
– la possibilità (per il trasferimento di partecipazioni possedute in società di capitali) di applicare l’esenzione dall’imposta di successione e donazione in caso di trasferimento (effettuato anche mediante patti di famiglia) di aziende o rami di azienda ovvero di partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge del donante/disponente (ex art. 3, c. 4-ter TUS) con prosecuzione dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento anche quando il beneficiario dovesse integrare un controllo già esistente (ipotesi non agevolabile fino ad oggi);
– l’abrogazione dell’istituto del coacervo successorio (ex art. 8, c. 4 TUS), che imponeva di includere nel valore globale netto dell’asse ereditario (ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili) anche il valore delle donazioni che il beneficiario dell’attribuzione mortis causa dovesse avere ricevuto dal donante. Viceversa, ai fini dell’imposta di donazione, è stata precisata la rilevanza del coacervo ai fini della valutazione dell’erosione delle franchigie.
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