La FIRST segnala una pronuncia del Tribunale di Torino che va in direzione opposta alla ormai nota sentenza del Consiglio di Stato sulle ore di assistenza scolastica vincolate alla disponibilità di cassa dei Comuni
In merito al diritto allo studio degli studenti con disabilità sembra di assistere ad una partita di ping pong, con sentenze (di diversi gradi) che dicono tutto e il loro contrario.
A pochi mesi dalla discussa sentenza del Consiglio di Stato, che questa estate ha provocato proteste e preoccupazione nel mondo della disabilità, stabilendo che i Comuni possono ridurre per ragioni di bilancio le ore di assistenza a bambini e ragazzi disabili scolastica previste dai Pei (il piano educativo individualizzato), arriva invece una sentenza del tribunale di Torino che va nella direzione opposta. A segnalarla è la FIRST, federazione Italiana rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con disabilità.
NUOVA SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO
Si tratta di un provvedimento del 15 ottobre 2024, con il quale il Tribunale di Torino, confermando un decreto già emesso ancora prima dell’instaurazione del contraddittorio, ha adottato una Ordinanza contro il Comune di Torino, in favore di un alunno sordo segnante, a cui il Comune aveva riconosciuto solo dieci ore di assistente alla comunicazione, ordinando la cessazione della condotta discriminatoria e prevedendo il riconoscimento del diritto alle ore indicate nel PEI (36 ore di LIS settimanali).
I PUNTI CRUCIALI
Nell’analizzare la decisione, la FIRS individua e sottolinea alcuni tra i principi affermati dal Tribunale di Torino nel rigettare le argomentazioni del Comune chiamato in causa,. Tra i putni di maggiore interesse della sentemza, evidenziativ da FIRST:
– Il PEI, e le proposte ivi contenute, sono vincolanti per la PA tenuta ad eseguire e dare attuazione alle determinazioni del GLO ( richiamando il Giudice principi giuridici granitici affermati sia dalla Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato);
– l limite delle risorse disponibili, richiamato dall’art. 3, Dlgs 66/2017, eccepito dal Comune di Torino, richiamando la Sentenza del Consiglio di Stato 7089/2024, “non coincide con il limite delle risorse assegnate ad un certo servizio “, omettendo di dimostrare il Comune di Torino di non potere accedere ad altri fondi per garantire l’assistenza richiesta dalla parte ricorrente ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio;
Infine, evidenzia FIRST, l’affermazione più radicale: “ è la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.. La sostenibilità non può essere verificata all’interno di risorse promiscuamente stanziate attraverso complessivi riferimenti numerici. Se ciò può essere consentito in relazione alle spese correnti di natura facoltativa, diverso è il caso di servizi che influiscono direttamente sulla condizione giuridica del disabile aspirante alla frequenza e al sostegno a scuola (Corte Cost. 275/2016), il pericolo, infatti, è che le risorse disponibili siano destinate a spese facoltative (come quelle documentate da parte ricorrente all’udienza del 7.10.2024), piuttosto che a garantire l’attuazione di diritti fondamentali”.
Per approfondire
la sentenza del Consiglio di Stato n. 1798/2024
Redazione
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