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promozione e sviluppo passano dalle nuove regole per chi investe #finsubito prestito immediato


Il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sulla “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”. La legge è potenziata rispetto al testo originario, con l’introduzione di modifiche da parte del Senato che la Camera ha ora confermato. Si interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle startup e delle PMI innovative e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice. Pertanto, diventa più conveniente per i privati investire nelle startup in Italia: sono previste detrazioni Irpef, esenzione delle plusvalenze che derivano da cessione di quote in imprese innovative, nonchè capital gain esentasse che diventano legge.

La legge interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle startup e delle PMI innovative (art. 1-4) e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (art. 5).

La legge sulla “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime de minimis, ossia una detrazione dall’Irpef lorda, dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, di un importo pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più startup innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

La novità è che questa detrazione è ora riconosciuta anche in caso di incapienza del contribuente ovvero qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente. In questi casi, però, l’eccedenza non detraibile si trasforma in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. La disposizione si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Altra novità, riguarda le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese startup innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in startup e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.

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Pertanto, le plusvalenze, al ricorrere delle condizioni, potranno ora contare solo sulla detrazione o deduzione del 30% e non anche di quella de minimis (ossia del 50%). La condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Le nuove norme aggiungono un’ulteriore condizione per godere dell’esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell’art. 21 del regolamento europeo 651 della Commissione, del 17 giugno 2014, detto GBER – General Block Exemption Regulation.

Inoltre, i redditi da capitale (capital gain) percepiti dalle persone fisiche, che derivano dalla partecipazione a fondi o organismi di investimento collettivo del risparmio che investono nel capitale sociale di una o più startup o PMI innovative, sono esentati dall’imposizione.

La legge innalza da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis), con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti che possono operare come Sis, ossia veicoli che investono esclusivamente nelle PMI non quotate su mercati regolamentati, o in società che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (startup financing) e avvio dell’attività (early stage financing).

Al Senato, inoltre, è stata modificata la disciplina del patrimonio destinato, volta ad ampliarne le facoltà operative per sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.

Infine, per promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, nella legge, si è previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, siano stabiliti con decreto del ministero della Università i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.

Qual è la definizione di startup e PMI innovativa

Cosa cambia per le detrazioni Irpef sugli investimenti in startup e PMI innovative

La legge interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in de minimis (di cui all’art. 29- bis del decreto-legge n. 179 del 2012) per gli investimenti in startup e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, o nel caso in cui la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente.

In caso di incapienza, si dispone che l’eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

La disposizione si applica in base agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

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Gli oneri di queste disposizioni sono pari a 1,8 milioni di euro dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica).

Quali sono le misure per favorire gli investimenti in PMI

L’art. 3 della legge “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” amplia le facoltà operative del Patrimonio destinato attraverso una modifica della legge istitutiva del Patrimonio stesso.

Al comma 1 dell’art. 3 si aggiunge il comma 5-bis all’art. 27 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modifiche, dalla legge n. 77 del 2020, specificandone la finalità nel sostegno alla patrimonializzazione delle imprese italiane e al rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche.
Il comma 5-bis amplia le facoltà di investimento del Patrimonio destinato prevedendo che esso, limitatamente all’operatività alle condizioni di mercato, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione, può effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell’art. 34, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, o da gestori autorizzati.

Il Patrimonio destinato può effettuare gli interventi alle seguenti condizioni:

1) tenendo conto delle priorità e finalità del Patrimonio destinato, gli organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro;

2) per la quota non prevalente, al fine di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono investire, secondo i limiti, criteri e condizioni stabiliti, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale e stabile organizzazione in Italia;

3) le disposizioni precedenti si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;

4) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli organismi di investimento collettivo possono anche investire, secondo i limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’area Euro e dalla Commissione europea;

5) l’ammontare delle quote o azioni dell’organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio destinato è mantenuto nel limite del 49% dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell’ammontare del patrimonio dell’organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato.

Come cambia il regime fiscale delle plusvalenze derivanti da cessioni di quote di start up innovative

L’art. 4 della legge “Promozione e sviluppo delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti” modifica in più punti l’art. 14 del decreto-legge n. 73/2021 (Sostegni-bis), che ha esentato da imposizione, in via temporanea, le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di startup innovative e PMI innovative, nonché le plusvalenze reinvestite in startup e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell’investimento nel tempo.
La norma chiarisce che, al fine dell’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative, vengono agevolati gli investimenti nel capitale delle startup innovative di cui agli art. 29 (detrazione al 30%) e 29-bis del D.L. n. 179/2012.

Si elimina, pertanto, l’applicazione dell’esenzione agli investimenti effettuati in regime de minimis, sopra menzionati (art. 29-bis) e restano dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Si ricorda che l’art. 29-bis disciplina gli incentivi fiscali in de minimis, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative

Vengono esentate da imposizione, a specifiche condizioni, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in PMI innovative. Condizione per fruire dell’esenzione è che le plusvalenze siano realizzate da persone fisiche e derivino dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative e siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1°giugno 2021 al 31 dicembre 2025 nonché possedute per almeno tre anni.

Ulteriore condizione per godere dell’esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER – General Block Exemption Regulation.

Pertanto, per beneficiare dell’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle condizioni:

a) non avere operato in alcun mercato;

b) operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

c) necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

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Vengono esentati dalle imposte sui redditi i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’UE o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative o di una o più PMI innovative.

Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

Sono concessi specifici incentivi fiscali per il reinvestimento di plusvalenze in startup e PMI innovative. In particolare, sono esenti da imposizione le plusvalenze purché realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in startup innovative o in piccole e medie imprese innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

Esclusivamente nel caso in cui:

– le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell’agevolazione, devono essere già in possesso dell’investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021;
– si comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei requisiti, previsti dall’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;

– si dispone che non goda dell’esenzione fiscale l’ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito nel capitale di startup e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione.

L’esenzione fiscale dei proventi di OICR trova applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Inoltre, si dispone, al fine di promuovere la ricerca applicata e l’innovazione, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.

Qual è il nuovo limite di patrimonio netto delle Società di investimento semplice

La legge innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (Sis), con l’obiettivo di aumentare il numero di soggetti che possono operare come Sis, ossia veicoli che investono esclusivamente nelle PMI non quotate su mercati regolamentati, o in società che si trovano nella fase di sperimentazione (seed financing), costituzione (startup financing) e avvio dell’attività (early stage financing).

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