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Min.Lavoro: contributo per l’assunzione di assistenti sociali #finsubito prestito immediato


 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana,  che
al comma 1, lettera m), attribuisce allo Stato legislazione esclusiva
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo», a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in  particolare,  l'art.  45,  con  il
quale e' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
e gli sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in
materia di politiche sociali, e l'art. 46, con il quale sono definite
le relative aree funzionali; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali», e, in particolare, l'art. 22, comma 4, secondo il quale  le
leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati,  prevedono
per ogni ambito di cui all'art. 8, comma 3, lettera a),  l'erogazione
di specifiche prestazioni incluso il servizio sociale professionale e
segretariato sociale per informazione e consulenza al  singolo  e  ai
nuclei familiari; 
  Visto l'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,  che,  al  comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto l'art. 1, comma 592 della legge n.  234  del  2021  il  quale
dispone che  «a  decorrere  dall'anno  2022,  al  fine  di  garantire
l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle  funzioni  di  competenza
degli enti territoriali correlate  con  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni, nonche' con i  relativi  fabbisogni,  costi  standard  e
obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti,
in  ordine  alle  modalita'  di  riparto  delle  risorse  finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi,  ad
acquisire il  preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti  delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  29
dicembre 2023, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello  Stato
per l'anno finanziario 2024  e  per  il  triennio  2024-2026»  ed  in
particolare, la tabella 4 - Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 3 dell'11  gennaio  2024,  registrato  dall'Ufficio  centrale  del
bilancio al n. 16  del  18  gennaio  2024,  che  assegna  le  risorse
finanziarie per l'anno 2024 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di
livello  generale  appartenenti  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, attribuite ai capitoli delle missioni e  programmi
di spesa della citata tabella 4,  di  cui  fa  parte  la  Missione  3
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma  3.2
«Trasferimenti  assistenziali  a  enti  previdenziali,  finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio  e  valutazione
politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12); 
  Visto l'art. 22, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  settembre
2017, n. 147, con cui e' stata istituita la Direzione generale per la
lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono state
trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le
politiche sociali, contestualmente soppressa; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2023, n. 230, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  e  degli  uffici  di
diretta collaborazione» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 38  del  15  febbraio  2024
entrato in vigore il 1° marzo 2024; 
  Visti gli articoli 17 e 20 del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri che tra l'altro prevedono l'articolazione  del
Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie
in tre uffici  di  livello  dirigenziale  generale  ivi  compresa  la
Direzione generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle poverta'; 
  Vista la direttiva  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali n. 26 del 27 febbraio 2024, concernente  la  riorganizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  in  particolare
la regolamentazione e la gestione della fase transitoria  in  cui  si
dispone che il Dipartimento  per  le  politiche  sociali,  del  terzo
settore e migratorie si avvale della Direzione generale per la  lotta
alla poverta' e per la programmazione sociale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo  2024,
registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con
il quale e' stato conferito al dott. Alessandro  Lombardi  l'incarico
di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per
le politiche sociali, del terzo settore e  migratorie  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta', relativo  al  triennio  2018-2020,  approvato  con  il
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  18  maggio
2018, che declina come primo  obiettivo  quantitativo  assicurare  un
numero congruo di assistenti sociali,  quantificabile  in  almeno  un
assistente ogni 5.000 abitanti, almeno  come  dato  di  partenza  nel
primo triennio di attuazione del Reddito  di  Inclusione  di  cui  al
decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta' per il triennio 2021-2023 (Piano  poverta'  2021-2023),
costituente il capitolo III del Piano nazionale  degli  interventi  e
dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del Ministro del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 30  dicembre  2021  che  determina,
altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del fondo  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale 2021-2023; 
  Visto l'art. 1 della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che in particolare: 
    al comma 797, al  fine  di  potenziare  il  sistema  dei  servizi
sociali comunali e i servizi di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, stabilisce  di  attribuire,  a
favore di ogni ambito  territoriale  di  cui  all'art.  8,  comma  3,
lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, sulla base del  dato
relativo alla popolazione complessiva residente: 
      a) un contributo pari a 40.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 5.000; 
      b) un contributo pari a 20.000 euro annui per  ogni  assistente
sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai  comuni
che ne fanno parte, in termini  di  equivalente  a  tempo  pieno,  in
numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e  fino  al  raggiungimento
del rapporto di 1 a 4.000; 
    al comma 798 stabilisce che entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,
ciascun ambito territoriale di cui all'art. 8, comma 3,  lettera  a),
della legge 8 novembre 2000, n.  328,  anche  per  conto  dei  comuni
appartenenti allo stesso, invia  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali,  secondo  le  modalita'  da  questo  definite,  un
prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per
ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni
per l'anno corrente: 
      a) il numero medio di assistenti sociali in servizio  nell'anno
precedente  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte   dell'ambito   o
direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al personale con rapporto
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  secondo   la   definizione   di
equivalente a  tempo  pieno,  effettivamente  impiegato  nei  servizi
territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione; 
      b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui
alla lettera a) per area di attivita'; 
    al comma 799 stabilisce che il contributo di cui al comma 797  e'
attribuito dal Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  a
valere sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione  sociale
sulla base dei prospetti  di  cui  al  comma  798,  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30  giugno  di
ciascun  anno.  In  particolare,  sulla  base  dei   prospetti   sono
determinate  le  somme  necessarie  all'attribuzione  dei  contributi
previsti  per  l'anno  corrente,   di   seguito   denominate   «somme
prenotate», e  quelle  destinate  alla  liquidazione  dei  contributi
relativi  all'anno   precedente,   di   seguito   denominate   «somme
liquidabili». Le somme prenotate sono considerate  indisponibili  per
l'anno corrente e per tutti i  successivi  in  sede  di  riparto  del
Fondo. Eventuali  somme  prenotate  in  un  anno  e  non  considerate
liquidabili nell'anno successivo rientrano nella  disponibilita'  del
Fondo per la lotta alla poverta'  e  all'esclusione  sociale  e  sono
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
4 febbraio 2021, n. 15, con il quale sono stabilite le  modalita'  in
base alle quali il contributo attribuito all'ambito  territoriale  e'
da questo suddiviso assegnandolo ai comuni  che  ne  fanno  parte  ed
eventualmente all'ambito stesso; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
25 giugno 2021, n. 144, con il quale sono state determinate le  somme
prenotate per il contributo riconosciuto in relazione  al  numero  di
assistenti sociali assunti a tempo  indeterminato  sulla  base  delle
informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro  il  28
febbraio 2021; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 126 del 13 luglio 2022, con il quale  sono  state  determinate  le
somme liquidabili per le assunzioni di assistenti sociali in servizio
al  31  dicembre  2021  e  prenotate  quelle  per  le  assunzioni  di
assistenti sociali a tempo indeterminato del 2022  sulla  base  delle
informazioni inserite, in fase preventiva, dagli ambiti entro  il  28
febbraio 2022; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 163 del 22 settembre 2022, con il  quale  sono  state  determinate
ulteriori somme liquidabili per le assunzioni di  assistenti  sociali
in servizio al 31 dicembre 2021 e prenotate ulteriori  somme  per  le
assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato  per  il  2022
sulla base delle informazioni inserite, in fase preventiva, da alcuni
ambiti territoriali entro il 28 febbraio 2022  che  non  erano  state
finalizzate per mero errore materiale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
recante «Nomina dei Ministri», ivi  compresa  quella  della  dott.ssa
Marina Elvira Calderone a  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 110 dell'8 agosto 2023, con il quale  sono  state  determinate  le
somme  liquidabili  annualita'  2022  in  relazione  al   numero   di
assistenti sociali assunti a tempo indeterminato in  servizio  al  31
dicembre 2022 e le somme prenotate annualita' 2023 per il  contributo
di cui trattasi sulla  base  delle  informazioni  inserite,  in  fase
preventiva, dagli ambiti entro il 28 febbraio 2023; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
n. 137 del 9 novembre 2023, con il quale sono state rideterminate  le
somme liquidabili annualita' 2022 e le somme prenotate  per  il  2023
sulla  base  delle  informazioni   comunicate,   da   alcuni   ambiti
territoriali in merito ai dati inseriti in fase preventiva  entro  il
28 febbraio  2023  non  correttamente  finalizzate  per  mero  errore
materiale; 
  Vista la  nota  direttoriale  n.  1898  del  31  gennaio  2024,  di
trasmissione delle istruzioni operative con le  quali  sono  definite
dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,  le
modalita' di presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali
dei prospetti riassuntivi relativi al numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo  di  cui  al   comma   797   per   l'annualita'   2023   e
contestualmente la certificazione del numero  di  assistenti  sociali
contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente  in  virtu'
del decreto ministeriale n. 110 dell'8  agosto  2023  e  del  decreto
ministeriale n. 137 del 9 novembre 2023; 
  Ritenuto  opportuno  informare  la  Commissione   tecnica   per   i
fabbisogni standard che con il presente decreto sono  individuate  le
somme liquidabili  agli  ATS  sulla  base  degli  assistenti  sociali
effettivamente in servizio nel  2023  e,  in  fase  preventiva,  sono
determinate le somme prenotate in relazione al personale previsto  in
servizio nel 2024, sulla base di prospetti compilati dagli ATS  senza
alcuna valutazione discrezionale in ordine alle modalita' di  riparto
delle risorse e ai criteri di assegnazione delle medesime; 
  Acquisiti i prospetti relativi ai dati inseriti nel sistema SIOSS e
finalizzati entro il 28 febbraio 2024 con il numero degli  assistenti
sociali effettivamente in servizio nel 2023  e  la  previsione  degli
assistenti sociali  in  servizio  nell'anno  2024,  presentati  dagli
ambiti sociali territoriali nel  rispetto  delle  modalita'  definite
nelle istruzioni sopra citate; 
  Vista la nota prot. n. 9364 del 14 luglio  2023  con  la  quale  e'
stata avviato  il  procedimento  di  rendicontazione  del  contributo
ricevuto dagli ATS  assegnatari  delle  risorse  2021  attraverso  la
presentazione di certificazione  del  numero  di  assistenti  sociali
contrattualizzati a tempo indeterminato in forza all'ente  in  virtu'
del decreto ministeriale n. 126 del 13  luglio  2022  e  del  decreto
ministeriale n. 163 del 22 settembre 2022; 
  Vista la nota prot. n. 5635 del 22 marzo 2024 con la quale e' stata
avviato il procedimento di rendicontazione  del  contributo  ricevuto
dagli ATS assegnatari delle risorse 2022 mediante la presentazione di
certificazione del numero di assistenti sociali  contrattualizzati  a
tempo  indeterminato  in  forza  all'ente  in  virtu'   del   decreto
ministeriale n. 110 dell'8 agosto 2023 e del decreto ministeriale  n.
137 del 9 novembre 2023; 
  Considerato che dall'esito delle rendicontazioni tramesse, mediante
l'inserimento delle certificazioni  sottoscritte  dai  rappresentanti
legali e responsabile dei servizi finanziari, sono stati rilevati dei
differenziali tra il dato inserito in piattaforma SIOSS  relativo  al
numero  degli  assistenti  sociali  preso  a   riferimento   per   le
liquidazioni delle risorse e il dato fornito  con  le  certificazioni
presentate in riscontro alle note  prima  indicate  n.  9364  del  14
luglio 2023 e n. 5635 del 22 marzo 2024; 
  Ritenuto  di  dover  rideterminare  in  diminuzione  le  somme  del
contributo liquidato agli ATS sulla base  del  numero  di  assistenti
sociali full time equivalent certificati, effettivamente in  servizio
presso l'ente di appartenenza nelle annualita' 2021 e 2022, nei  casi
di una certificazione di personale a tempo indeterminato con  profilo
di assistente sociale in termine di full time equivalent inferiore al
dato consuntivato in piattaforma SIOSS; 
  Considerato che il Piano per gli interventi e i servizi sociali  di
contrasto alla poverta' per il  triennio  2021-2023  (Piano  poverta'
2021-2023), costituente il capitolo III  del  Piano  nazionale  degli
interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze  del  30  dicembre  2021  che
determina, altresi', il riparto delle risorse della quota servizi del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale  2021-2023,
prevede nell'annualita' 2023 la chiusura del ciclo di  programmazione
triennale; 
  Valutato pertanto di determinare  le  risorse  liquidabili  per  il
2023, in considerazione della conclusione del ciclo di programmazione
triennale 2021-2023, al netto delle maggiori somme gia' incassate per
l'annualita' 2021 e 2022 rispetto alle certificazioni acquisite; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di  riparto
del Fondo poverta' 2021-2023 ed in particolare l'art. 4, commi 3, 7 e
8 con i quali  sono  stati  considerati  quali  autonomi  criteri  di
riparto il riconoscimento a ciascun ambito sociale, per tramite della
regione di appartenenza, di una somma pari al 50% nel 2022 e  al  35%
nel 2023, della  differenza  fra  la  somma  massima  attribuibile  a
ciascun ambito ai fini dell'incentivo e  la  somma  prenotata,  sulla
base delle comunicazioni presentate da parte degli  ambiti  ai  sensi
del comma 798 e delle successive integrazioni; 
  Considerata  l'istruttoria  svolta   dalla   competente   Direzione
generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale; 
  Ritenuto di  dover  altresi'  determinare  il  valore  delle  somme
prenotate per  l'anno  2024  per  il  riconoscimento  del  contributo
spettante in  relazione  agli  assistenti  sociali  assunti  a  tempo
indeterminato dai comuni che fanno parte degli ambiti o  direttamente
dagli ambiti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Fondo poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
    b) «Riparto del  Fondo  poverta'»:  il  riparto  agli  ambiti  di
ciascuna regione del Fondo  poverta'  secondo  criteri  definiti  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'art.  7,  comma  4,
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
    c)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    d) «Contributo spettante  agli  ambiti»:  il  contributo  di  cui
all'art. 1,  comma  797,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,
attribuito agli ambiti territoriali dal Ministero del lavoro e  delle
politiche sociali a valere sul Fondo poverta' in ragione  del  numero
di assistenti sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  assunti
dall'ambito, ovvero dai comuni che ne  fanno  parte,  in  termini  di
equivalenti a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1  ogni
6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000; 
    e) «Assistenti sociali in servizio  a  tempo  indeterminato»:  il
numero  medio  di  assistenti  sociali  in  servizio   nell'anno   di
riferimento  assunti  dai  comuni  che  fanno  parte  dell'ambito   o
direttamente   dall'ambito   con   rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato, effettivamente impiegati nei  servizi  territoriali  e
nella loro organizzazione e pianificazione, calcolato con riferimento
alla definizione di equivalente a tempo pieno; 
    f) «Istruzioni operative»: le istruzioni definite  dal  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 1, comma 798,
della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  inerenti  alle  modalita'  di
presentazione  da  parte  degli  ambiti  sociali   territoriali   dei
prospetti  riassuntivi  relativi  al  numero  di  assistenti  sociali
impiegati  nei  servizi  sociali  territoriali,   assunti   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  nell'anno,  ai  fini  del  calcolo  del
contributo, trasmesse agli ambiti con le note  direttoriali  n.  1447
del 12 febbraio 2021, n. 938 del 4  febbraio  2022,  n.  908  del  26
gennaio 2023 e n. 1898 del 31 gennaio 2024; 
    g) «Prospetto riassuntivo»: prospetto di cui  all'art.  1,  comma
798, della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  indicante,  per  il
complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento  all'anno
precedente e alle  previsioni  per  l'anno  corrente  gli  assistenti
sociali in  servizio  a  tempo  indeterminato,  inserito  dall'ambito
territoriale  nel  sistema  SIOSS  secondo  quanto  stabilito   nelle
istruzioni operative citate nelle premesse; 
    h) «Somme prenotate»: le somme  necessarie  all'attribuzione  dei
contributi previsti per l'anno corrente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
    i) «Somme liquidabili»: le somme destinate alla liquidazione  dei
contributi relativi all'anno precedente, determinate sulla  base  dei
prospetti riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali  ai  sensi
dell'art. 1, comma 798, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
                               Art. 2 
 
               Rideterminazione delle somme spettanti 
                       annualita' 2021 e 2022 
 
  1. Gli importi relativi al contributo spettante ai sensi  dell'art.
1, commi 797 e seguenti, della legge n. 178/2020  per  le  annualita'
2021 e 2022 sulla base del numero di  assistenti  sociali  full  time
equivalent certificati, effettivamente in servizio presso  l'ente  di
appartenenza, con riferimento  agli  ambiti  territoriali  che  hanno
ricevuto importi  maggiori  rispetto  alle  risorse  spettanti,  sono
rideterminati nelle allegate tabelle  1  e  2  parte  integrante  del
presente decreto. 
                               Art. 3 
 
               Determinazione delle somme liquidabili 
                           annualita' 2023 
 
  1. Ai fini del riconoscimento del contributo spettante agli  ambiti
territoriali per l'anno 2023 per gli assistenti sociali in servizio a
tempo  indeterminato,  sulla  base  della  valutazione  operata   dal
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  dei   prospetti
riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali sociali entro il  28
febbraio 2024 e successive integrazioni contenenti  a  consuntivo  il
numero effettivo di  assistenti  sociali  a  tempo  indeterminato  in
servizio  nel  2023  e  considerata  la  conclusione  del  ciclo   di
programmazione triennale  2021-2023,  sono  determinate,  nei  limiti
delle somme prenotate, le somme liquidabili agli ambiti  territoriali
secondo la allegata tabella 3, parte integrante del presente decreto,
per un totale di euro 77.954.705,92. 
  2.  Le  somme  della  tabella  3  tengono   conto   degli   importi
rideterminati nei confronti degli ambiti territoriali interessati, di
cui alle tabelle 1 e 2, con  riferimento  sia  alla  riduzione  degli
importi altrimenti  spettanti,  sia  delle  somme  da  restituire  al
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  quanto  le
riduzioni del contributo spettante per le annualita' 2021 e 2022 sono
risultate eccedenti le risorse assegnate per il 2023. 
  3. Le somme prenotate non  considerate  liquidabili  ai  sensi  del
comma precedente, in seguito alla presenza in servizio di  un  numero
inferiore di assistenti sociali rispetto a  quelli  preannunciati  ai
fini della prenotazione delle risorse, rientrano nella disponibilita'
del Fondo poverta' e vengono ripartite in sede di riparto annuale del
Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge n. 178 del 2020. 
  4. Ai fini della determinazione delle  somme  in  sede  di  riparto
della quota servizi del Fondo poverta' 2024  si  terra'  conto  della
rideterminazione di cui all'art. 2 e degli  importi  spettanti  sulla
base dell'autonomo criterio di riparto del riconoscimento  a  ciascun
ambito sociale, per tramite della regione  di  appartenenza,  di  una
somma pari al 50% nel 2022 e al 35% nel 2023 della differenza tra  la
somma massima attribuibile all'ambito a titolo  di  contributo  e  le
risorse prenotate e non considerate  liquidabili,  sulla  base  delle
comunicazioni presentate da parte degli ambiti ai sensi del comma 798
e delle successive integrazioni. 
                               Art. 4 
 
                Determinazione delle somme prenotate 
                           annualita' 2024 
 
  1. Ai fini  della  determinazione  del  contributo  spettante  agli
ambiti territoriali per l'anno 2024 per  gli  assistenti  sociali  in
servizio a tempo indeterminato, sulla base della valutazione  operata
dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  dei  prospetti
riassuntivi presentati dagli ambiti territoriali nel  rispetto  delle
istruzioni operative, sono determinate le somme prenotate secondo  la
allegata tabella 4, per un totale di euro 108.338.844,36. 
  2. In sede di riparto del Fondo poverta', le somme prenotate di cui
alla allegata tabella 4 sono  considerate  indisponibili  per  l'anno
corrente e per tutti i successivi. Le  somme  di  cui  alla  allegata
tabella 4 saranno determinate per la successiva liquidazione entro il
30  giugno  2025.  Laddove  non  considerate  in  tutto  o  in  parte
liquidabili  nell'annualita'  2025,  in  seguito  alla  presenza   in
servizio di un numero inferiore  di  assistenti  sociali  rispetto  a
quelli preannunciati nei prospetti informativi inseriti  nel  sistema
SIOSS, rientrano nella disponibilita' del Fondo poverta'  per  essere
ripartite in sede di riparto annuale del Fondo, ai sensi dell'art. 1,
comma 799, della legge n. 178 del 2020. 
                               Art. 5 
 
                          Capitolo di spesa 
 
  1. La spesa complessiva gravera' sulla disponibilita' sul  capitolo
3550 PG  1  «Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale», Missione 3 (24)  -  Programma  3.2  (24.12)  Azione:  Lotta
contro la poverta' - iscritto nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali - Centro di  responsabilita'  n.
19 - «Dipartimento per le politiche  sociali,  del  terzo  settore  e
migratorie» per l'anno finanziario 2024. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 26 luglio 2024 
 
                                               Il Ministro: Calderone 

 
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, reg. n. 2299 
 
                             __________ 
 
Avvertenza: 
    Il testo  del  decreto  ministeriale  comprensivo  delle  tabelle
allegate 1, 2, 3 e 4, e' pubblicato sul sito del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali - sezione Pubblicita'  legale  al  seguente
link
;
default - e alla pagina Potenziamento servizi



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