Il nuovo processo di secondo grado non ha ribaltato il “vecchio” verdetto. Oggi pomeriggio i giudici della quinta sezione penale della Corte d’Appello di Napoli hanno chiuso il processo bis sulla bonifica di Bagnoli con l’assoluzione di tutti gli imputati, con la formula «perché il fatto non sussiste», dall’accusa di truffa per l’erogazione di pubbliche fornitore. È una decisione che va contro le severe motivazioni con le quali, nel luglio del 2023, la Corte di Cassazione (prima sezione penale) annullava le precedenti assoluzioni e disponeva un nuovo processo in Appello. Dopo la condanna in primo grado, gli imputati erano stati assolti nel successivo grado di giudiziario.
Gli ‘ermellini’ però annullarono la sentenza, rimandando indietro le carte perché sostennero che la sentenza di assoluzione fosse «viziata» in quanto «le prove sono travisate, dimenticate, occultate, mentre l’intero ragionamento del primo giudice, frutto di uno sforzo analitico e descritto encomiabile, non è stato neppure esaminato ma soltanto ‘sostituito’ da quello del giudice di appello che ha, senza un adeguato sforzo motivazionale, prestato adesione alle critiche difensive». Il nuovo vaglio processuale, tuttavia, ha certificato nuovamente l’assoluzione dell’ingegnere Gianfranco Caligiuri (ex direttore tecnico di Bagnoli Futura, difeso dagli avvocati Alfonso e Guido Furgiuele), del notaio Sabatino Santangelo (all’epoca presidente ed ex vice sindaco di Napoli, difeso dall’avvocato Giuseppe Fusco), l’ingegnere Mario Hubler (ex direttore generale di Bagnoli Futura, difeso dal professore Alfonso Furgiuele e dall’avvocato Luca Bancale), l’architetto Giuseppe Pulli (all’epoca dirigente del settore ambiente del Comune di Napoli, difeso dall’avvocato Claudio Botti), il tecnico Alfonso De Nardo (responsabile del dipartimento provinciale dell’Arpac, difeso dall’avvocato Loiacono).
Al centro del processo c’era la bonifica del sito di Bagnoli dal 2005 al 2013. La Corte di Cassazione, nel rispedire gli atti a una nuova sezione dell’Appello, aveva indicato che la questione da chiarire era se le opere di bonifica (compiute da Bagnoli Futura, ndr) avessero «a loro volta costituito una distanza condotta di disastro per lo spargimento degli inquinanti e per la contaminazione di aree che in precedenza non erano inquinate o lo erano in misura minore!. Questa verifica era ritenuta determinante dalla Cassazione per segnare «il discrimine tra la bonifica fallita o errata e una condotta potenzialmente qualificabile alla stregua del disastro».
Non resta, adesso, che attendere le motivazioni della sentenza dei giudici della Corte d’Appello, ennesima pagina di una storia giudiziaria che si trascina da circa dieci anni.
martedì, 29 Ottobre 2024 – 21:21
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