Il cumulo dei massimali
In base alla Circolare 24/2020, l’Agenzia delle Entrate ha
dichiarato che, qualora si realizzino più interventi riconducibili
a diverse fattispecie agevolabili, “il contribuente potrà
fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano
distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente
previsti in relazione a ciascuna detrazione”.
Anche la Circolare del 31.05.2007 n. 36/E aveva fornito a suo
tempo dei chiarimenti in tal senso. Al paragrafo 6 chiarisce che
“nel caso in cui siano stati attuati più
interventi agevolabili il limite
massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli
importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i
quali è previsto un importo massimo di detrazione di euro 60.000,
ed è stato sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per
il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura
di euro 30.000, è possibile fruire della detrazione massima di euro
90.000”.
Per quanto riguarda le spese sostenute per l’abbattimento delle
barriere architettoniche vale lo stesso principio. In sostanza, se
le spese sono riferite a due diversi interventi, non esiste alcuna
norma che precluda la fruizione del bonus casa, di cui all’articolo
16-bis del Tuir Dpr 917/1986, per spese relative a un immobile e,
contemporaneamente, la fruizione del bonus barriere architettoniche
al 75 per cento, di cui all’articolo 119-ter del Dl 34/2020, per
spese diverse relative allo stesso immobile. Diversamente da ciò
che è previsto nel super-sismabonus, in cui gli interventi trainati
di abbattimento delle barriere architettoniche richiamati al comma
2 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 rientrano nel limite di spesa
previsto di 96.000 euro per unità immobiliare e sono assorbiti dal
limite di spesa previsto per il sismabonus.
Pertanto, alla luce del chiarimento
dell’Agenzia, un committente potrà andare ben oltre il
limite di 96.000 euro previsti come limite di spesa
per la ristrutturazione dell’abitazione principale se
saprà pianificare gli interventi e facendo attenzione alla distinta
contabilizzazione delle spese.
Ad esempio, un committente può prevedere di sostenere nel 2025
le seguenti spese sulla propria abitazione principale
unifamiliare:
- 40.000 euro per rifacimento del bagno, nuova disposizione dei
tramezzi, sostituzione dei pavimenti, rifacimento dell’impianto
idrico ed elettrico; - 50.000 euro per l’installazione di un ascensore interno;
- 70.000 euro per la sostituzione dei serramenti e la
coibentazione delle strutture opache; - 25.000 euro per la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento; - 25.000 euro per l’installazione di sistemi di Building
Automation.
In questo esempio, il committente rientra in tutti i limiti (sia
di spesa che di detrazioni) previsti dalla normativa e può
cumularli tra loro. In totale, spenderà 210.000 euro e potrà
portare in detrazione tutto al 50% ad eccezione delle spese per
l’abbattimento delle barriere architettoniche che detrarrà al
75%.
E nel caso in cui il suo reddito di riferimento sarà inferiore a
75.000 euro, non avrà limiti alla detrazione delle spese.
In conclusione, il committente detrarrà 80.000 euro per quanto
riguarda le spese detraibili al 50% e 37.500 euro per quanto
riguarda le spese detraibili al 75%, per un totale di 117.500 euro
in dieci rate costanti annuali di 11.750 euro.
A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
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Esperto in bonus edilizi
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