I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’attivazione della Convenzione con la Presidenza del Consiglio per la gestione del contributo per le assunzioni a tempo indeterminato di disabili con età inferiore a 35 anni intervenute tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024.
Arriverà entro il 31 dicembre 2024 il contributo agli Enti del Terzo Settore che hanno assunto a tempo indeterminato disabili di età inferiore a 35 anni tra il 1° agosto 2020 ed il 30 settembre 2024 per lo svolgimento di attività conformi al proprio statuto. Agli interessati spetterà l’una tantum di 12 mila euro più mille euro per ciascun mese di assunzione. La somma sarà erogata in unica soluzione direttamente sul conto corrente indicato al momento della domanda.
Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nel messaggio n. 3588/2024 in cui spiega che è stata attivata la Convenzione, prevista dalla procedura istitutiva, tra Inps e Presidenza del Consiglio dei Ministri per la gestione delle domande pervenute.
Il contributo
Il decreto interministeriale 27 giugno 2024 (pubblicato in G.U. n. 197 del 23 agosto 2024), in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 28, co. 1, del dl n. 48/2023 convertito con legge n. 85/2023 (cd. decreto Calderone) ha previsto un contributo economico per sostenere l’assunzione stabile di giovani disabili presso le organizzazioni di volontariato.
Il contributo vale 12 mila euro (una tantum) più mille euro per ogni mese dalla data di assunzione (non anteriore al 1° agosto 2020) fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.
Per la presentazione delle domande c’era tempo dal 2 settembre al 31 ottobre 2024 a pena di decadenza. L’Inps ha fornito istruzioni in merito con messaggio n. 2906/2024.
Destinatari
Il contributo spetta agli:
enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.
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