Cari Lettori, Care Lettrici,
proseguiamo l’esame delle novità introdotte dal terzo Decreto Correttivo del Codice della Crisi occupandoci oggi delle modifiche alla disciplina dei piani attestati di risanamento, degli accordi di ristrutturazione e del c.d. PRO.
Piani attestati di risanamento
Il Decreto Correttivo ha in parte riscritto l’art. 56 CCII.
Il comma 2 di detto articolo, che disciplina il contenuto analitico del Piano, ora prevede che il piano deve avere data certa e deve contenere:
- l’indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell’impresa e della posizione dei lavoratori;
- una descrizione delle cause e dell’entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova;
- le strategie d’intervento;
- l’elenco dei creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti;
- gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l’attuazione del piano;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario nonché i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria;
- l’analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente.
Si legge nella Relazione Illustrativa “Il comma 1 modifica l’articolo 56 (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento) al fine di uniformare le espressioni utilizzate nel corpo del Codice avuto riguardo alla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del debitore (comma 1) e al fine di coordinarne le disposizioni rispetto a quelle, analoghe, che disciplinano il contenuto del piano degli altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (comma 2). Nel comma 4 si sostituisce la parola “creditori” con quella, più adatta, di “parti interessate” che consente di includere negli accordi tutti coloro che, pur non avendo ragioni creditorie verso l’impresa, sono interessati dall’operazione di risanamento e hanno un ruolo di rilievo al suo interno”.
Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazione fiscale.
Gli interventi sull’articolo 57 CCII (Accordi di ristrutturazione dei debiti) non sono di grande rilievo e riguardano:
– il comma 2 ove è inserito il richiamo all’art. 116 CCII al fine di rendere possibile l’applicazione della disciplina sulle operazioni societarie anche nell’ambito della ristrutturazione perseguita con gli accordi di ristrutturazione;
– la introduzione del comma 4-bis che consente al debitore di chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, esplicitando che i finanziamenti comprendono anche la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, con espressa previsione di applicabilità degli articoli 99, 101 e 102 CCII.
È stata tuttavia completamente riscritta la disciplina della transazione fiscale di cui all’art. 63 CCII.
È ora previsto che l’adesione degli enti dovrà intervenire entro novanta giorni. Ciò salvo proroghe, di ulteriori:
– 60 giorni in caso di modifica
– 90 giorni in caso di nuova proposta.
La domanda di omologazione potrà essere proposta solo una volta ottenuta l’adesione o decorsi i relativi termini.
Per quanto attiene alla disciplina del cram down fiscale è previsto che in caso di mancata adesione o di voto contrario del Fisco, l’omologazione può intervenire se l’adesione è determinante e se ricorrono congiuntamente i seguenti ulteriori requisiti:
- l’accordo non ha carattere liquidatorio;
- l’entità dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno il 25% dell’importo complessivo;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici non è deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale alla data della proposta;
- il soddisfacimento dei creditori pubblici è almeno pari al 50%, esclusi sanzioni e interessi, fermo il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale
Nel caso in cui gli altri creditori aderenti siano meno del 25%, la soglia minima di soddisfacimento di cui sopra deve essere del 60%.
Non sarà invece possibile ricorrere al cram down fiscale se:
a) nei cinque anni precedenti il deposito della proposta, il debitore ha concluso una transazione fiscale poi risolta di diritto, salvo il caso della rinegoziazione/modifica dell’accordo ai sensi dell’art. 58 (inclusi casi di successione nell’attività di un soggetto che ha concluso una transazione risolta di diritto, ovvero nei relativi debiti tributari);
b) oppure ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (i) il debito nei confronti dei creditori pubblici è pari o superiore all’80% del debito complessivo e (ii) il debito nei confronti dei creditori pubblici deriva (a) prevalentemente da omessi versamenti nel corso di 5 periodi d’imposta anche non consecutivi oppure (b) per almeno un terzo dall’accertamento di violazioni realizzate con atti fraudolenti di vario tipo.
Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO)
Come noto si tratta di uno strumento che ha la funzione di favorire la ristrutturazione delle imprese risanabili, con continuazione dell’attività diretta o indiretta, attraverso un procedimento meno formalizzato e con minori controlli mediante la predisposizione di un piano dove non è richiesto il rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
A fronte di queste rilevanti agevolazioni, l’omologazione del PRO richiede l’approvazione del piano e della proposta da parte di tutte le classi di creditori.
Con il correttivo è stata introdotta nella disciplina del PRO il comma 1-bis all’articolo 64 CCII per consentire al debitore di proporre ai creditori pubblici la decurtazione dei loro crediti. Si tratta di una disciplina che ricalca quella prevista dall’articolo 88 CCII, senza applicazione del cram-down che risulterebbe incompatibile con la richiesta di approvazione all’unanimità di tutte le classi. Viene dunque introdotta anche nel PRO la possibilità di procedere con la transazione fiscale.
È stato poi inserito il comma 9-bis che, al fine di agevolare la continuità aziendale e l’efficacia dello strumento in esame, che detta la disciplina del trasferimento d’azienda previsto prima dell’omologazione del piano. Come già previsto in altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, è disposto che il Tribunale autorizzi tale trasferimento previa verifica della sua funzionalità rispetto alla continuità aziendale ed alla migliore soddisfazione dei creditori, dettando tutte le misure ritenute opportune al fine di tutelare le istanze delle altre parti eventualmente coinvolte. È fatto salvo il rispetto dell’articolo 2112 c.c. sul mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda, ed è altresì stabilito, a garanzia della correttezza e trasparenza del trasferimento autorizzato, che il tribunale verifichi anche il rispetto dei principi di competitività nella scelta dell’acquirente effettuata dal debitore.
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