Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 1552 del 16 settembre 2024, ha stabilito che l’impresa va pagata anche se non consegna il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Il condominio non può dunque rifiutarsi di onorare la fattura emessa dalla ditta incaricata dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ascensore per il sol fatto di non aver rilasciato tale documento. Ha però diritto di compensare il danno patito con il debito maturato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda.
L’importanza del DURC nei lavori condominiali e le conseguenze della sua mancanza
Il condominio proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui l’impresa chiedeva il pagamento dei lavori inerenti all’impianto di ascensore presente nell’edificio.
Secondo la compagine, la somma fatturata non era dovuta in ragione della condotta sleale dell’impresa la quale, rifiutando di rilasciare il DURC, aveva impedito al committente di accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge e inizialmente concordati.
Com’è noto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi a INPS, INAIL e Casse edili, affinché il committente possa verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa.
Nel caso di specie, tale inadempimento risultava relativo a un’obbligazione accessoria: quello – assunto in contratto – di far conseguire al committente le detrazioni fiscali.
Pur sussistendo l’inadempimento a questa obbligazione, esso non risultava proporzionato al rifiuto di pagare il corrispettivo pattuito per la manutenzione dell’ascensore.
Il Tribunale di Ancona rammenta infatti che l’eccezione d’inadempimento è istituto che mira a conservare, in caso d’inadempimento di una delle parti, l’equilibrio sostanziale e funzionale del negozio, e perciò richiede quel giudizio sulla ragionevolezza del rifiuto di adempiere espresso dal secondo comma dell’art 1460 c.c. con la formula della non contrarietà alla buona fede.
Ove venga proposta da una parte l’eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere a una valutazione comparativa degli opposti adempimenti, avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico individuale del contratto e alla rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse.
L’eccezione di inadempimento deve apparire conforme all’obbligo di buona fede e correttezza che grava sulle parti ex art. 1175 c.c., tenuto conto degli interessi perseguiti con la conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 14739 del 2005; Cass. n. 13133 del 2006).
Nell’indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, la giurisprudenza ha affermato assumere importanza non secondaria la circostanza che la giustificazione del rifiuto di adempimento sia stata resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio da quest’ultima instaurato, e non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti al fine di ottenere la spontanea esecuzione del contratto (Cass., n. 22353/2010).
Nel caso di specie, l’obbligazione dedotta in contratto, cioè l’esecuzione della manutenzione straordinaria sull’ascensore, era stata correttamente eseguita a regola d’arte; pertanto, era obbligo del condominio pagare.
Per il giudice marchigiano, non v’è proporzionalità tra i due contrapposti inadempimenti; pertanto, l’eccezione risulta contraria a buona fede e correttezza.
Conseguenze del mancato rilascio del DURC nel pagamento dei lavori condominiali
Secondo il Tribunale di Ancona, l’omesso rilascio del DURC, pur non giustificando il rifiuto di pagare i lavori correttamente eseguiti, legittima tuttavia la compensazione con il danno che tale inadempimento ha causato al condominio, con la conseguenza che dalla somma dovuta all’impresa va scomputata quella che la compagine ha perduto per colpa della mancata consegna del DURC.
In sintesi, il tribunale marchigiano ha statuito che:
- l’omessa consegna del DURC finalizzato all’ottenimento di agevolazioni fiscali a favore del committente non legittima quest’ultimo a non pagare la fattura ai sensi dell’art. 1460 c.c.;
- al contempo, l’inadempimento dell’impresa comporta un danno per il committente, eccepibile in compensazione.
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