Come si assegnano le supplenze su sostegno da GI? Una volta esaurite le graduatorie di sostegno, si passa prima agli interpelli e poi alle graduatorie di posto comune? Oppure al contrario?
Supplenze sostegno graduatoria di istituto
Le supplenze dalle graduatorie di istituto sono assegnate secondo le disposizioni di cui all’art. 13 dell’OM n. 88/2024, che dedica i commi 18 e 19 all’attribuzione di quelle su posto di sostegno. Queste ultime sono attribuite secondo un preciso ordine, che inizia dagli elenchi/graduatorie degli specializzati e termina con le graduatorie di posto comune.
Ecco gli elenchi/graduatorie da scorrere, nell’ordine, ai fini dell’assegnazione della supplenza su sostegno (si passa da un elenco/graduatoria alle altre in caso di esaurimento o incapienza delle precedenti):
- elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie di istituto (vi sono collocati i docenti specializzati inclusi in GaE) della scuola in cui vi è la disponibilità;
- II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (vi sono inclusi i docenti della prima fascia delle GPS posto di sostegno) e, dal 2025/26, elenco aggiuntivo alla seconda fascia (cui saranno inclusi i docenti inseriti nell’elenco aggiuntivo alla prima fascia delle GPS prima fascia sostegno) della scuola in cui vi è la disponibilità;
- III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (cui sono inclusi i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS sostegno) della scuola in cui vi è la disponibilità;
- elenchi aggiuntivi prima fascia graduatorie di istituto delle scuole viciniori sino all’intera provincia;
- II fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno (e, dal 2025/26, relativo elenco aggiuntivo) delle scuole viciniori sino all’intera provincia;
- III fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno delle scuole viciniori sino all’intera provincia;
- graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia della scuola in cui vi è la disponibilità. In tal caso, le fasce si scorrono nell’ordine (I, II e III) e, per la scuola secondaria, si incrociano le graduatorie, ossia per ciascuna fascia si fanno confluire in una sola graduatoria i docenti delle varie classi di concorso, in base al miglior punteggio spettante;
- graduatorie di istituto posto comune di I, II e III fascia delle scuole viciniori, secondo quanto detto nel punto precedente.
Qualora non fosse possibile attribuire la supplenza secondo quanto detto sopra, si ricorre agli interpelli, previsti dall’art. 13, comma 23, della suddetta OM 88/24.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
In una scuola dove sono inserito nelle GI (A28 seconda fascia con abilitazione, scuola secondaria di primo grado) è stato pubblicato un’interpello per la copertura di due supplenze brevi classe di concorso ADMM. Nel bando dell’interpello è specificato come siano esaurite o incapienti le GI sostegno sia della scuola che delle scuole vicine, ma a quel punto non dovevano essere utilizzate le graduatorie di istituto incrociate (dove sarei confluito anche io)?
Stando all’art. 13 dell’OM succitata, una volta esaurite le GI di posto di sostegno della scuola interessata, come detto sopra, si passa a quelle sempre di sostegno delle scuole viciniori (sino all’intera provincia), poi a quelle di posto comune – prima della scuola interessata e poi delle scuole viciniori – infine agli interpelli.
Quindi, stando all’OM n. 88/2024, come afferma il lettore, dopo le GI di sostegno delle scuole viciniori, si devono scorrere quelle di posto comune della scuola interessata. A questo punto sorge un dubbio: può darsi che la scuola abbia data un’interpretazione diversa, pensando di dare priorità ad eventuali specializzati tramite interpello? Sebbene l’OM dica altro, non sarebbe errato assegnare la supplenza ad un docente fornito di apposito titolo, piuttosto che ad uno non specializzato, tuttavia ciò andrebbe indicato o meglio disciplinato dal Ministero e non dalle singole scuole che, per tutelare gli alunni con disabilità, rischiano di andare contro la normativa.
In definitiva, sebbene la procedura seguita dalla scuola possa essere considerata “nobile” (se si cerca di assegnare la supplenza a docenti specializzati), la stessa sta andando contro le disposizioni di cui all’OM 88/24.
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