L’indennità della Carta del docente è “finalizzata alla formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”: lo dice l’ordinanza C-451/21 della Corte di Giustizia Europea e lo stanno ribadendo i tribunali d’Italia sollecitati attraverso i ricorsi Anief.
Anche a Vicenza il giudice lo ha scritto a chiare lettere assegnando 2.500 euro ad un insegnante che ha svolto cinque supplenze annuali senza vedersi assegnare un euro per l’aggiornamento professionale.
Nella sentenza, il Tribunale del lavoro veneto ha anche citato “la recente pronuncia della Corte di Cassazione (sent. n. 29961/2023, cui si rinvia ai sensi dell’art. 118, disp. att. c.p.c.), che ha innanzitutto chiarito che “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento, per poi individuare come pienamente comparabili ai destinatari in ruolo della misura pagina 5 di 8normativa (quantomeno) “i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “arrivati a questo punto sarebbe buona cosa che tutti i precari o ex precari con supplenze di lunga durata, anche frutto di contratti ‘brevi e saltuari’, decidano di presentare ricorso gratuito con Anief per il recupero totale più interessi della Carta del docente. I giudici si stanno oramai in modo pressoché inanime sulle posizione della Suprema Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia Europea, come accaduto a Vicenza con la sentenza di fine ottobre”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VICENZA
PQM
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
– condanna il Ministero all’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121 l. n. 107/2015 in dotazione al ricorrente della somma pari ad euro 2.500,00 da spendersi non oltre il 24° mese decorrente dalla data di costituzione della carta stessa;
– condanna il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 600,00 oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione della somma in favore deI procuratori antistatari.
Vicenza, 31/10/2024.
Il Giudice
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