Chi vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa
ed entro un anno ne compra un’altra in presenza delle condizioni
per usufruire degli stessi benefici, ha diritto a un
credito d’imposta pari all’imposta di
registro o all’Iva pagata per il primo acquisto
agevolato, anche quando il riacquisto avviene con
contratto di appalto o di permuta.
Il credito d’imposta spetta anche quando il primo immobile non
sia stato ancora rivenduto, ma l’alienazione deve avvenire comunque
entro un anno dal nuovo acquisto.
Riacquisto prima casa: il Fisco sul credito d’imposta
A ribadirlo è Fisco Oggi in risposta a un contribuente, che ha
acquistato una nuova abitazione con le agevolazioni prima casa
senza ancora avere alienato l’immobile precedentemente acquistato
con gli stessi benefici.
Sul punto, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate ha
ricordato che, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 448/1998, il
soggetto che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni
fiscali “prima casa” ed entro un anno ne compra un’altra, ha
diritto, qualora sussistano le condizioni richieste dalla normativa
per usufruire degli stessi benefici, a un credito d’imposta fino a
concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta con il
primo acquisto agevolato.
Come utilizzare il credito d’imposta
Il credito d’imposta non può comunque essere superiore
all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a
scelta del contribuente:
- in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo
acquisto; - per l’intero importo, in diminuzione delle imposte di registro,
ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni
dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito - in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima
dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto - in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede
di versamenti unitari con il modello F24.
In quest’ultimo caso, se utilizzato solo parzialmente, la somma
residua non compensata potrà essere indicata nell’apposito quadro
dei modelli di dichiarazione dei redditi per poter essere
utilizzata nei successivi periodi d’imposta.
Ok al credito anche se il primo immobile non è stato ancora
venduto
Non solo: tenendo conto delle modifiche introdotte dall’art. 1,
comma 55 della Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), il
credito d’imposta spetta anche quando la nuova abitazione viene
acquistata prima di vendere quella già posseduta, come confermato
dal Fisco stesso con la Circolare n. 12/2016.
Il credito d’imposta invece non spetta ai soggetti che non
fruiscono dei benefici fiscali al momento dell’acquisto
dell’immobile, oppure in caso di decadenza dal beneficio (Iva o
imposta di registro agevolata).
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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