Sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 07-11-2024 è stata pubblicata la Legge 28 ottobre 2024, n. 162 recante “Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti”, che entrerà in vigore il prossimo 22 novembre.
Il testo si inserisce nel quadro delle riforme mirate a promuovere l’innovazione e la competitività del sistema Paese.
La legge interviene sulle agevolazioni fiscali e sui finanziamenti in favore delle startup e delle PMI innovative e sui requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice.
In particolare, la nuova legge interviene sulla normativa previgente e, dopo aver specificato l’ambito applicativo delle nuove norme (articolo 1), detta disposizioni fiscali per:
- favorire la fruizione dei benefìci fiscali già previsti dalla precedente disciplina relativamente agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle Pmi innovative (articolo 2)
- chiarire e specificare l’esenzione delle plusvalenze derivanti da cessione di quote in imprese innovative, al fine di rendere l’agevolazione coerente con i requisiti imposti dalla vigente disciplina in materia di aiuti de minimis (articolo 4)
- esentare da imposizione sui redditi l’insieme di proventi percepiti dalle persone fisiche, ove provenienti dalla partecipazione a Oicr che investono in imprese innovative (articolo 4)
- rendere le disposizioni previste conformi alla disciplina in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico (articolo 4)
- consentire l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice – Sis (articolo 5).
Investimenti e detrazioni (art. 2, c. 1 e 2) – Con l’entrata in vigore della nuova legge, viene superato il limite di detraibilità in caso di incapienza da parte delle persone fisiche relativamente alla detrazione Irpef del 50% per investimenti in start-up e Pmi innovative. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.
Inoltre, tale ammontare, potrà può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute, oppure essere fruito in compensazione con debiti d’imposta, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate previgenti, che, in caso di incapienza, consentiva la detrazione dell’eccedenza solo fino al terzo periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Le operazioni di investimento oggetto di agevolazione sono quelle effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 .
Investimenti effettuati in regime de minimis ( art. 4, c.1, lett. a) e b) ) – Con le modifiche apportate, l’esenzione fiscale delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di quote di startup innovative (articolo 14 del Dl 73/2021) non viene più applicata agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui al regolamento n. 1407/2013/Ue (detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di start-up innovative o Pmi innovative, disciplinati dall’articolo 29-bis) restando, pertanto, agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%, rimuovendo il riferimento all’articolo 29-bis del DL 179/2012 e limitando il riferimento all’articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015.
Requisiti dell’ investimento (Art. 4, c. 1, lett. b) ) – Al momento dell’investimento iniziale, al fine dell’esenzione sulle plusvalenze da partecipazione ex c. 2 dell’art. 14 del DL n. 73/2021 le Pmi innovative partecipate devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni previste dal paragrafo 5 dell’articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014, in materia di aiuti di Stato:
- non avere operato in alcun mercato
- operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale
- necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l’ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni .
Esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) – Le nuove disposizioni tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dall’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, riguardante l’esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale.
Nello specifico, si prevede l’esenzione per i proventi di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) che investono prevalentemente nel capitale sociale di dette start-up e Pmi innovative. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli Oicr devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni. Sono ricompresi nella definizione di Oicr tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58/1998, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf), nonché i fondi di fondi.
Godono dell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di Oicr dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012, per le start-up innovative, e dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 n. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2015, per le PMI innovative (Articolo 4, comma 1, lettera c).
Per evitare, poi, fenomeni di abuso, si prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell’investitore al 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 1).
Inoltre, integrando il testo del comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, sono ricomprese, tra le Pmi innovative nelle cui azioni o quote è previsto l’obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi previsto, solo le Pmi in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 21 del citato regolamento (Ue) n. 651/2014 (Articolo 4, comma 1, lettera d, punto 2).
E ancora, l’ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, nel capitale di start-up e Pmi innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese non gode dell’esenzione prevista, specificatamente, per le sottoscrizioni di capitale sociale avvenute dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14. Richiamando, poi, il comma 4 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 73/2021, si ribadisce che le esenzioni di commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (Ue) n. 651/2014, e in particolare dell’articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio (Articolo 4, comma 1, lettera e).
Infine, si stabilisce che l’esenzione fiscale dei proventi di Oicr, di cui all’introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (Articolo 4, comma 2)
Innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto da considerare per i criteri di accesso ai benefici, previsto per le società di investimento semplice SIS ( Art. 5 ) – Per ampliare l’ammontare delle somme da destinare a detti investimenti agevolabili è aumentato da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).
Fonte: Agenzia delle Entrate
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