Il Decreto soddisfa un’esigenza normativa, delineando un nuovo sistema di regole tecnico-operative necessarie per l’attivazione e l’accesso ai meccanismi incentivanti.
I destinatari
Il provvedimento si rivolge alle imprese a forte consumo di energia elettrica, che vogliano realizzare nuova capacità di generazione da fonte rinnovabile, o attraverso nuovi impianti o con il rifacimento degli esistenti, rispondendo a quanto indicato dal precedente DMASE 23 luglio 2024, n. 268.
Tramite quest’ultimo, il MASE, in attuazione del comma 2 dell’ articolo 1 del Decreto-Legge n. 181/2023, ha disciplinato il meccanismo per la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte dei clienti finali energivori, attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione, secondo i criteri stabiliti dall’ articolo 1, comma 2, dello stesso Decreto-Legge n. 181/2023.
Regole operative
In particolare, i commi 1 e 2, dell’ art. 8 del Decreto MASE del 23 luglio 2024, n. 268, prevedevano la necessità di approvare, su proposta del GSE, le regole operative per l’accesso al meccanismo incentivante che disciplinasse:
a) la presentazione delle manifestazioni di interesse al bando, inclusi i modelli per l’accesso alla misura;
b) la procedura di assegnazione dell’energia elettrica a titolo di anticipazione;
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c) il contratto di anticipazione nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori;
d) il contratto di restituzione nonché il sistema di garanzie richieste ai clienti finali energivori o ai soggetti terzi interessati per le fasi di anticipazione e di restituzione dell’energia elettrica rinnovabile;
e) le modalità con cui avviene la restituzione dell’energia elettrica già anticipata o dei benefici goduti nei casi di recesso del contratto di anticipazione;
f) le modalità e i termini con cui il cliente finale energivoro può modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione e la eventuale rideterminazione della nuova capacità di generazione funzionale alla sua restituzione.
Criteri
Il Decreto del Direttore Generale n. 11/2024, in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito del MASE, risponde alle elencate esigenze, individuando in ben 3 Allegati ( 1, 2 e 3) le richiamate regole operative.
Si rammenta, in ogni caso, che proprio il già citato articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge n. 181/2023, stabiliva la necessità di specificare i criteri per la definizione, attraverso un Decreto del MASE, “di un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali”, dovendo prevedere che:
a) la nuova capacità di generazione potesse essere realizzata anche per il tramite di soggetti terzi con i quali i clienti finali energivori avessero sottoscritto contratti di approvvigionamento a termine;
b) nelle more dell’entrata in esercizio della nuova capacità, i clienti finali energivori interessati avessero la facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione, per un periodo di 36 mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE da restituire in un periodo di 20 anni a decorre dall’entrata in esercizio degli impianti;
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c) l’anticipazione e la restituzione dell’energia elettrica avvenissero attraverso contratti per differenza a due vie, stipulati tra il GSE e i clienti finali energivori o i soggetti terzi interessati, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente aventi in uso tecnologie mature competitive.
Decreto MASE – Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche, 30 ottobre 2024, n. 11
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