Sulla costituzione del fondo speciale ex art. 1135 comma 1 n. 4
del codice civile e sul motivo della sua esistenza quando vengono
effettuati degli interventi sulle parti comuni di un condominio, si
è parlato nel recente articolo dell’11
novembre 2024.
Fondo speciale per i lavori in condominio
L’argomento, alquanto delicato nell’ambito delle agevolazioni
edilizie, assume un tono a tinte fosche per l’assenza di
chiarimenti ufficiali quando gli interventi sono “pagati” tramite
l’opzione dello sconto in fattura di cui al comma 1, lettera a),
dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L’introduzione del meccanismo dello sconto in fattura modifica,
di fatto, la modalità del pagamento delle fatture all’impresa
appaltatrice e ai tecnici incaricati agli espletamenti delle
pratiche. Il versamento del denaro non avviene con il bonifico
bancario parlante bensì tramite la cessione del credito maturato a
seguito dell’esecuzione degli interventi e delle consulenze.
Pertanto, è quasi naturale non far caso all’obbligo di costituzione
del fondo speciale previsto dal codice civile.
Il meccanismo ha funzionato quasi perfettamente nei primi due
anni del superbonus per una serie di motivi che si possono così
sintetizzare:
- gli ampi margini concessi dalla norma consentivano, nei primi
stati di avanzamento lavori, di rientrare nei limiti di spesa senza
accollo per il committente; - la percentuale di detrazione del 110% consentiva di coprire
tutta la spesa; - la lunga proroga a tutto il 2023 dell’aliquota maggiorata non
invogliava gli amministratori più distratti a costituire un fondo
che, in fin dei conti, non sarebbe servito a nulla se i lavori
fossero terminati entro il 31 dicembre 2023.
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La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.
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