Solo in determinati casi, si può permettere una certa flessibilità o dialogo tra lo Stato e specifiche categorie economiche o imprese:
1. Accordi preventivi (Advance Pricing Agreement, APA): In materia di imposte sui redditi, le grandi imprese o gruppi multinazionali possono stipulare con l’Agenzia delle Entrate accordi preventivi, principalmente per quanto riguarda la determinazione dei prezzi di trasferimento (transfer pricing). Questi accordi servono a evitare conflitti e contenziosi fiscali.
2. Ruling fiscale: Questo strumento consente a determinate categorie di contribuenti di ottenere, da parte dell’amministrazione finanziaria, chiarimenti anticipati su questioni fiscali specifiche che riguardano l’interpretazione delle normative tributarie.
3. Regimi agevolativi: Ci sono regimi fiscali agevolati, che vengono concessi a determinate categorie economiche o settori. Ad esempio, esistono regimi fiscali agevolati per start-up innovative, per i lavoratori autonomi con regime forfettario o per i settori agricoli. Anche se queste agevolazioni sono stabilite dalla legge, possono essere frutto di negoziazioni o pressioni da parte di gruppi di interesse o associazioni di categoria durante il processo legislativo.
4. Convenzioni con associazioni di categoria: In alcuni casi, lo Stato o le Regioni possono stipulare convenzioni o accordi con associazioni di categoria per gestire la riscossione di determinati tributi o la regolamentazione di specifiche situazioni fiscali (es. il settore artigiano o agricolo). Tali accordi non modificano l’obbligo fiscale, ma possono facilitare il processo di pagamento o ridurre la complessità amministrativa.
5. Concordato preventivo e concordato di massa: Questi strumenti possono riguardare la definizione agevolata di controversie o la sanatoria di situazioni irregolari, ma di solito non rappresentano una negoziazione sulle modalità di assolvimento del dovere fiscale per una categoria intera, bensì piuttosto su singole posizioni debitorie.
In generale, mentre ci possono essere forme di dialogo e cooperazione tra lo Stato e specifiche categorie economiche, i principi di capacità contributiva e uniformità del trattamento fiscale restano alla base del sistema tributario italiano. Pertanto, una categoria economica non può trattare liberamente con lo Stato l’assolvimento del proprio dovere fiscale, se non all’interno dei limiti e delle condizioni stabilite dalla legge. Soprattutto non può trattare di non pagare imposte ma di anticiparne il pagamento previa totale esenzione di quanto sarebbe dovuto. Non fosse altro quale ristoro alla collettività di quanto indebitamente prelevato con l’esercizio asimmetrico delle prerogative di mercato.
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