SUPERBONUS SAL FORNITURE IN CANTIERE – Il Superbonus, con le sue diverse interpretazioni e applicazioni, ha sollevato molteplici interrogativi su come determinati costi e materiali possano essere inclusi nel calcolo degli stati di avanzamento lavori (SAL).
SUPERBONUS E SAL – Tra i dubbi principali, è emersa fin da subito quello attinente la possibilità di computare le forniture di materiali in cantiere, note anche come “forniture a piè d’opera” all’interno degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), che devono raggiungere una quota minima del 30% per accedere alle agevolazioni di cessione del credito o sconto in fattura.
IL PARERE DEL MEF SULLE FORNITURE IN CANTIERE – Sul punto si registra il parere espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta a un’interrogazione parlamentare del 12/11/2024, che chiedeva appunto chiarimenti sulla corretta imputazione delle forniture di materiali in cantiere all’interno dei SAL.
In risposta all’interrogazione 5/03091 IL Ministero dell’economia e finanze ha illustrato la propria posizione riguardo alla possibilità di includere le forniture di materiali in cantiere nei SAL.
La domanda poneva l’attenzione sulla possibilità di considerare le forniture di materiali, regolarmente fatturate e pagate, utili al raggiungimento della soglia del 30% per l’accesso agli incentivi.
Il Ministero, consultati gli uffici tecnici competenti, ha risposto indicando che a suo parere la normativa contabile di riferimento richiede una corrispondenza stretta tra quanto registrato nei SAL e l’effettiva esecuzione materiale delle opere in cantiere.
In sintesi, il MEF ha ritenuto di non doversi considerare le forniture di materiali, sebbene già presenti in cantiere, come utili nel computo di un SAL valido per il Superbonus. In base a questa interpretazione restrittiva, solo le lavorazioni che abbiano portato a un effettivo avanzamento materiale possono essere inserite nei SAL per il calcolo della percentuale minima richiesta.
LA GIURISPRUDENZA – Il Ministero ha richiamato Cass. 42012/2022, nella quale si legge che nei SAL non possono essere incluse lavorazioni o forniture fatturate e pagate che non siano state materialmente realizzate in cantiere.
Tuttavia, nella pronuncia in commento, la Corte ha anche ammesso che le forniture a piè d’opera possono essere contabilizzate nei SAL, a condizione che esse siano effettivamente consegnate e disponibili in cantiere, pronte per l’utilizzo.
VALENZA E IMPLICAZIONI – Questa interpretazione restrittiva crea incertezza su un punto che sembrava francamente ormai archiviato, e rischia ex post di creare rilevanti problemi, anche perché innumerevoli sono i SAL computati in questo modo da professionisti e imprese che hanno legittimamente operato ritenendo di essere nel giusto.
Si ricorda comunque che la risposta a interrogazione parlamentare, pur esprimendo l’orientamento del Ministero interpellato al momento della risposta, non ha alcuna valenza giuridica se non quella di un parere, per quanto autorevole.
Il parere sembra altresì poco documentato, facente riferimento a una non meglio citata e argomentata “giurisprudenza consolidata”, oltre che intempestivo e al di fuori della realtà operativa professionale.
Leggi a seguire il testo della risposta
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5-03091 Fenu: Chiarimenti circa l’inclusione delle «forniture a piè d’opera» nel calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e di sconto in fattura.
TESTO DELLA RISPOSTA
Gli Onorevoli soggiungono che non si rinviene nella disciplina agevolativa del Superbonus una definizione del concetto di stato di avanzamento che deve essere ricercata nella normativa tecnica vigente.
Tutto ciò premesso, Gli Onorevoli interroganti chiedono di sapere «se (si) conferma la possibilità di considerare le forniture a piè d’opera, regolarmente fatturate e pagate nonché eseguite in cantiere, utili ai fini del calcolo del limite del 30 per cento previsto in materia di cessione del credito e sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali e, in caso contrario, quale sia la loro corretta imputazione ai fini del SAL».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rappresenta quanto segue.
Lo stato di avanzamento lavori (SAL), è, dunque, un atto, «ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto» in favore dell’esecutore, dove vengono riassunte «tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione».
Il direttore dei lavori, dal canto suo, procede quindi, in attuazione della sua funzione di controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione del documento contabile in esame, all’accertamento e alla
registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti di competenza del RUP.
Una lettura «a contrario» di tale normativa, da interpretarsi in combinato disposto con le previsioni del vigente codice dei contratti pubblici, così come confermate anche dalla costante giurisprudenza in materia, suggerisce, pertanto, di includere ordinariamente nella nozione di SAL solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.
Tale tesi troverebbe conferma nello stesso decreto cosiddetto «Asseverazioni» (decreto ministeriale 6 agosto 2020) e, segnatamente, nell’Allegato 2, il quale, nel disciplinare le asseverazioni del tecnico, fa esclusivo riferimento a lavori «realizzati».
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