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sad piggy bank with the words tfr (severance pay), 3d illustration

In quali casi il lavoratore dipendente di un’azienda insolvente ha diritto al trattamento di fine rapporto a carico dell’Inps.

Il Tfr, o trattamento di fine rapporto, non è un extra che spetta solo al lavoratore che viene licenziato: fa invece parte a pieno titolo della retribuzione del dipendente. In particolare, il Tfr fa parte della retribuzione differita che, pur spettando tutti i mesi, viene erogata- salvo particolari eccezioni, come le ipotesi di anticipazione- alla fine del rapporto di lavoro, anche se il dipendente è dimissionario. Ma che cosa succede se l’azienda, alla cessazione del rapporto, non è in grado di liquidare il trattamento di fine rapporto? In questi casi, va inviata, per il

Tfr, domanda al fondo di garanzia Inps.

Il Fondo di garanzia Inps per il Tfr [1] è stato istituito con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento della liquidazione del dipendente, una volta terminato il rapporto di lavoro. Il Fondo, tra l’altro, interviene anche per le retribuzioni maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto.

Sono i datori di lavoro a finanziare il Fondo di garanzia, mediante il versamento di un contributo all’Inps, che ammonta allo 0,20% per la generalità degli iscritti all’Inps, allo 0,40% per i soli dirigenti industria ex Inpdai e allo 0,30% per i giornalisti iscritti Inpgi.

L’intervento del Fondo di garanzia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente, a prescindere dalla causa, alla sussistenza di un credito per il Tfr o di crediti retributivi insoluti ed allo stato di insolvenza del datore di lavoro.

Non beneficiano del Fondo di garanzia i lavoratori dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, Regioni, Province e Comuni, i lavoratori dipendenti da aziende agricole (limitatamente a impiegati e dirigenti, il cui Tfr risulta accantonato all’Enpaia e gli operai a tempo determinato), i lavoratori iscritti al Fondo Esattoriali e al Fondo Dazieri.

Domanda Tfr al fondo di garanzia: azienda soggetta al fallimento

Se il dipendente cessato dal rapporto non ha ricevuto il Tfr o le ultime 3 retribuzioni, il Fondo di garanzia dell’Inps può erogare, al posto del datore di lavoro, i crediti spettanti.

Perché intervenga il Fondo di garanzia, qualora il datore di lavoro sia un’azienda o un ente assoggettabile alle procedure concorsuali, è necessario che:

  • il rapporto di lavoro subordinato risulti cessato;
  • sia accertato lo stato d’insolvenza;
  • sia aperta una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • sia accertata l’esistenza del credito a titolo di Tfr e/o delle ultime 3 mensilità nello stato passivo della procedura.

L’importo erogabile corrisponde all’importo del credito accertato nello

stato passivo.

Domanda Tfr al fondo di garanzia: azienda non soggetta al fallimento

Perché intervenga il Fondo di garanzia, qualora il datore di lavoro sia un’azienda o un ente non assoggettabile alle procedure concorsuali, è necessario che:

  • il rapporto di lavoro subordinato sia cessato;
  • al datore di lavoro risultino in concreto inapplicabili le procedure concorsuali: questo requisito è dimostrato con l’esibizione del decreto di rigetto dell’istanza di fallimento emesso dal tribunale;
  • sia verificata l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto;
  • le garanzie patrimoniali del datore di lavoro, a seguito dell’esecuzione forzata, risultino insufficienti; per la precisione, il requisito si realizza se il lavoratore prova di aver tentato di realizzare il proprio credito in modo serio e adeguato ricercando, con la normale diligenza, i beni del datore di lavoro nei luoghi ricollegabili alla sua persona.

Non è necessario esibire il decreto di rigetto dell’istanza di fallimento quando:

  • si dimostra, dai bilanci dei 3 anni precedenti, che la società non ha i requisiti per poter essere soggetta a fallimento:
    • attivo patrimoniale non superiore a 300mila euro per ciascun esercizio;
    • ricavi lordi non superiori a 200mila euro per ciascun esercizio;
    • ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore a 500mila euro nell’ultimo bilancio considerato;
  • si dimostra che il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non ha avuto in media più di 3 dipendenti in ciascuno dei 3 anni precedenti;
  • il datore di lavoro risulta cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno.

Accesso al Fondo di garanzia: esecuzione infruttuosa

Per

accedere al Fondo è necessario che l’esecuzione sia risultata infruttuosa per insufficienza delle garanzie patrimoniali. Questo si verifica:

  • se il datore è un imprenditore individuale, quando il lavoratore esibisce:
    • il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda e nel luogo di residenza del datore di lavoro;
    • il pignoramento mancato attestato dall’ufficiale giudiziario per irreperibilità o assenza del datore;
  • se il datore è una società di persone, quando il lavoratore esibisce:
    • il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso i locali dell’azienda;
    • il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato nel luogo di residenza di tutti coloro che rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali;
  • se il datore è una società di capitali, quando il lavoratore esibisce il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso le sedi della società, legale e operativa;
  • se il datore è deceduto, dimostrando l’esito negativo delle azioni esecutive eseguite nei confronti degli eredi.

Per quanto riguarda il

pignoramento immobiliare, il lavoratore ne dimostra l’infruttuosità rilasciando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti, sulla base degli atti della Conservatoria dei registri immobiliari:

  • che il datore non è proprietario di beni immobili nei luoghi di nascita e di residenza;
  • che il datore è titolare di beni immobili gravati da ipoteche, per un valore superiore a quello del bene stesso.

Per quanto riguarda le società di capitali cancellate dal Registro delle imprese, il decreto di chiusura della procedura concorsuale dimostra l’insufficienza delle garanzie patrimoniali.

La Cassazione, con una recente sentenza [2], ha confermato che il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti del datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l’Inps:

  • deve verificare la mancanza o l’insufficienza della garanzia del patrimonio del datore di lavoro, attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata;
  • se, una volta eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, è possibile avvalersi di ulteriori forme di esecuzione:
    • deve esperire quelle che, secondo l’ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose;
    • non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o rischiose, qualora, in base a una valutazione verosimile, i costi certi della procedura appaiano superiori ai benefici futuri.

Presentazione della domanda Tfr al fondo di garanzia

La

domanda di Tfr al Fondo di garanzia va presentata dal lavoratore esclusivamente attraverso i servizi telematici del sito dell’Inps, presso i Patronati o presso il call center dell’Istituto [3].

La richiesta può essere inviata a decorrere dalla data in cui il credito del lavoratore risulti definito dalla procedura concorsuale o dall’esito negativo dell’esecuzione individuale.

Se il datore non può essere assoggettato alle procedure concorsuali, va allegata la copia conforme del titolo esecutivo sulla base del quale è stata tentata l’esecuzione forzata.

Pagamento del Tfr

II pagamento viene eseguito dal Fondo di Garanzia entro 60 giorni dalla richiesta, con accredito sul conto corrente del beneficiario.

Approfondimenti

Per sapere a quanto ammonta il Tfr ed approfondire tutte le regole leggi l’articolo: Guida al Tfr.

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