Bonus psicologo: chiusura domande 2024
I richiedenti in possesso di un ISEE con omissioni e/o difformità hanno 30 giorni di tempo per la regolarizzazione attraverso le modalità previste (INPS – messaggio 5 giugno 2024 n. 2133)
All’esito del termine ultimo per la presentazione delle domande (31 maggio 2024), sono pervenute 400.505 domande.
Per consentire l’istruttoria delle domande e la corretta elaborazione delle graduatorie regionali/provinciali, i richiedenti in possesso di un’attestazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) rilasciata con omissioni e/o difformità, hanno trenta giorni di tempo per regolarizzare l’ISEE, attraverso le tre modalità alternative:
– presentare una nuova dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
– presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
– rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite il Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine di 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità riscontrata, l a domanda viene considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
A seguire, si provvede a elaborare le graduatorie, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore dell’ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
L’Inps pubblicherà le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e contestualmente comunicherà ai beneficiari, attraverso i recapiti presenti nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o indicati all’atto della presentazione della domanda, l’importo assegnato e il codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia. Il beneficiario ha 270 giorni di tempo per usufruire del Bonus psicologo, decorrenti dalla pubblicazione delle graduatorie.
A decorrere dalla pubblicazione delle graduatorie, viene resa disponibile per i professionisti la procedura per le prenotazioni e la conferma delle sedute.
L’erogazione del beneficio è subordinata all’effettivo trasferimento all’INPS dei fondi da parte delle Regioni e/o Province autonome.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
- INPS – messaggio 5 giugno 2024 n. 2133
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