Fondo di garanzia PMI: prolungamenti garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa TCTF
In materia di Fondo di garanzia PMI, fornite indicazioni sui prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework (MCC – circolare 30 maggio 2024, n. 9)
In analogia a quanto già previsto dalla Circolare n.9/2022, per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (“TF Covid”), c’è la possibilità di applicare, alle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del Temporary Crisis and Transition Framework, senza condizioni ulteriori e senza vincoli di durata massima, la disciplina per i prolungamenti della durata della garanzia per temporanea difficoltà dell’impresa.
Pertanto, per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi della Sezione 2.2 del TCTF sarà possibile richiedere il prolungamento della durata della garanzia a seguito del prolungamento della durata di operazioni finanziarie relative a imprese che risultino in stato di temporanea difficoltà (a titolo esemplificativo e non esaustivo, rate scadute e non pagate, sconfinamenti, ecc.), andando anche oltre il limite massimo di 96 mesi previsti dalla disciplina del TCTF stesso.
Si rammenta che la medesima possibilità continua ad essere prevista anche per le operazioni ammesse ai sensi della Sezione 3.2 del TF Covid e che le imprese interessate da tali prolungamenti della durata della garanzia non saranno, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, paragrafo B.1. delle vigenti Disposizioni Operative del Fondo, più ammissibili all’intervento del Fondo fino a quando l’operazione in oggetto non giunga a scadenza con la totale estinzione del finanziamento.
di Anna Russo
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