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L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d.lgs. 14/2019) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Si tratta di un procedimento che culmina con l’omologazione del tribunale e segue le regole della procedura unitaria di accesso prevista dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Non bisogna confondere l’accordo di ristrutturazione con la ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche se il nome è simile, si tratta di un diverso istituto, volto a risolvere la crisi da sovraindebitamento del soggetto non imprenditore.

Accordo di ristrutturazione dei debiti

di Marcella Ferrari

Commentario_crisi_impresa

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Commentario breve alle leggi su crisi di impresa e insolvenza di Maffei Alberti Alberto

Premessa

L’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza abbreviato in CCI (d.lgs. 14/2019 pubblicato nella GU n. 38 del 14 febbraio 2019) ha subito diversi rinvii, anche a causa dell’emergenza epidemiologica. Inizialmente, avrebbe dovuto entrare in vigore il 15.08.2020, data poi prorogata al 01.09.2021 e, ancora, al 16.05.2022. Il CCI è entrato definitivamente in vigore il 15 luglio 2022 (così dispone l’art. 389 CCI).

Solo alcune norme sono entrate in vigore anteriormente alla suddetta data e, per la precisione, il 15 agosto 2020. Si tratta dei seguenti articoli: 27 c. 1 (competenza per materia e territorio), 350 (modifiche all’amministrazione straordinaria), 356 (albo degli incaricati della gestione delle procedure), 357 (funzionamento dell’albo), 359 (area web riservata), 363 (certificazione dei debiti contributivi e premi assicurativi), 364 (certificazione debiti tributari), 366 (modifica al TU sulle spese di giustizia), 375377378379 (modifiche al codice civile), 385386387 e 388 (modifiche in materia di garanzie per gli acquirenti di immobili da costruire).

Il CCI ha subito numerose modifiche ancor prima della sua entrata in vigore ad opera di due decreti correttivi:

In particolare, il secondo decreto correttivo ha apportato modifiche al CCI in ossequio alla cosiddetta “direttiva insolvency (direttiva 2019/1023). L’attuazione della citata direttiva “si colloca nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che il Governo si è impegnato a realizzare entro la fine del 2022. A tal fine erano stati in precedenza emanati i decreti-legge n. 118 del 2021 e n. 152 del 2021, la cui disciplina relativa all’insolvenza è confluita all’interno del Codice proprio ad opera del d.lgs. n. 83 del 20221.

Prima dell’entrata in vigore del CCI le regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento erano contenute nella legge n. 3 del 2012. Nelle diposizioni transitorie e finali (art. 390 CCI) è previsto che le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento:

  • depositate prima dell’entrata in vigore del CCI sono regolate dalla legge 3/2012;
  • lo stesso dicasi per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del CCI (15 luglio 2022)

Nel prosieguo il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sarà indicato indifferentemente sia come “d.lgs. 14/2019” sia usando l’acronimo “CCI”.

Gli strumenti di regolazione della crisi

La definizione normativa degli strumenti di regolazione della crisi è stata introdotta dal d.lgs. 83/2022; il legislatore ha ritenuto di fornire una definizione, atteso che tale espressione ricorre frequentemente all’interno del Codice della crisi d’impresa.

Con il sintagma “strumenti di regolazione della crisi” ci si riferisce alle misure, agli accordi e alle procedure “volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi” (art. 2 c. 1 lett. m-bis) d.lgs. 14/2019, lettera aggiunta dal d.lgs. 83/2022).

Il Titolo IV del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è rubricato “Strumenti di regolazione della crisi” e vi rientrano:

  • gli accordi (Capo I), come il piano attestato di risanamento (art. 56 CCI) e gli accordi di ristrutturazione qui in commento (art. 57 CCI);
  • il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Capo I-bis, art. 64-bis CCI introdotto dal d.lgs. 83/2022),
  • le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (Capo II) come la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI) e il concordato minore (art. 74 CCI),
  • il concordato preventivo (Capo III, art. 84 CCI)

Gli strumenti di regolazione della crisi non vanno confusi con la composizione negoziata della stessa (Titolo II). Quest’ultima, infatti, non è una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice (così si legge nella relazione illustrativa2).

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I – Accordi

Piano attestato di risanamento (art. 56 CCI)

Accordi di ristrutturazione (art. 57 CCI)

Capo I-bis – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione

Capo II – Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI)

Concordato minore (art. 74 CCI)

 

Liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 268 CCI) – Si trova nel Titolo V – Capo IX ma rientra nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 62 c. 1 CCI

Differenza tra accordo di ristrutturazione e ristrutturazione dei debiti del consumatore

La terminologia impiegata dal Codice della crisi d’impresa può provocare un po’ di confusione atteso che viene utilizzato il sostantivo “ristrutturazione” sia con riferimento agli accordi (art. 57 CCI) nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi sia con riferimento al sovraindebitamento e al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCI). Si tratta di due istituti distinti:

  • gli accordi di ristrutturazione dei debiti riguardano l’imprenditore, richiedono il consenso o, meglio, l’accordo con i creditori che rappresentino una certa percentuale rispetto alla totalità dei crediti, si tratta di un atto a natura negoziale (postula l’incontro di volontà tra debitore e creditore) che è soggetto all’omologazione del Tribunale;
  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore riguarda il consumatore, non occorre l’accordo o il consenso dei creditori (che, però, possono opporsi) e viene omologato dal Tribunale.

Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi

 

Capo I – Sezione II

accordi di ristrutturazione dei debiti

Capo II – Sezione II

ristrutturazione dei debiti consumatore

Natura

Diversi orientamenti:

-negoziale

-concorsuale (Cass. 1182/2018 sull’art. 182-bis legge fall.)

«Negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale» (così Cass. 28013/2022 con riferimento al piano del consumatore ex lege 3/2012)

Soggetto

Imprenditore

Consumatore

Procedura

Omologazione del Tribunale

Necessario consenso di una data percentuale di creditori

Omologazione del Tribunale

Non necessario consenso creditori

Definizione

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 d. lgs 14/2019) rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. In termini semplicistici, si può definire come un accordo formato con un numero di creditori che rappresentino:

e “certificato” dalla relazione di un professionista abilitato, il quale attesti la veridicità dei dati, nonché l’attuabilità dell’intesa. La sua ratio è di consentire il salvataggio dell’impresa e di sanare la crisi, garantendo ai creditori non aderenti l’integrale soddisfazione del credito. Con l’accordo di ristrutturazione è l’imprenditore stesso che continua a dirigere la propria impresa e – su istanza di parte – il suo patrimonio è assistito da alcune tutele (come il blocco delle azioni esecutive e cautelari), per consentirgli di realizzare il risanamento.

Ambito soggettivo di applicazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore, anche non commerciale, e diverso dall’imprenditore minore, che si trovi in stato di crisi o insolvenza: così recita il primo comma dell’art. 57 d.lgs. 14/2019. Pertanto, tali accordi sono aperti all’imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici, delle grandi imprese soggette all’amministrazione straordinaria e delle imprese assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa.

Gli accordi di ristrutturazione non si applicano all’impresa minore. È tale secondo l’art. 2 lett. d) d.lgs. 14/2019 «l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell’articolo 348».

Condizioni e doveri delle parti

Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza.

  • Per crisi s’intende «lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi» (art. 2 lett. a) d. lgs 14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022). Dalla definizione originaria è stata espunta la nozione di “difficoltà economico-finanziaria”.
  • Per insolvenza s’intende «lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 2 lett. b) d. lgs 14/2019).

Nel corso delle trattative e dei procedimenti per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 d.lgs. 14/2019 come sostituito dal d.lgs. 83/2022).

In particolare, il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all’articolo 12 c. 1 CCI (ossia condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza), durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l’impresa durante i procedimenti nell’interesse prioritario dei creditori,

d) rappresentare la propria situazione all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16 c. 4 CCI richiamato dall’art. 4 c. 2 CCI; viene altresì richiamato l’art. 21 CCI alla cui lettura si rinvia).

I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con i soggetti preposti e con gli organi nominati dall’autorità giudiziaria e di rispettare l’obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite (art. 4 c. 4 CCI). Si rinvia all’art. 16 commi 5 e 6 CCI ove vengono ribaditi tali obblighi.

Natura dell’accordo

Sulla natura dell’accordo di ristrutturazione, dottrina e giurisprudenza sono da tempo divise. Secondo un orientamento, l’accordo di ristrutturazione ha natura privatistica, giacché si tratta di un contratto plurisoggettivo tra il debitore e i creditori (una sorta di pactum de non petendo); un’altra tesi lo considera come un particolare concordato preventivo. Infine, un’altra interpretazione lo qualifica come una procedura concorsuale autonoma. In relazione a tale ultima esegesi si riporta un passaggio di una pronuncia di legittimità secondo cui «l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali.» (Cass. 1182/2018).

Il codice della crisi d’impresa ha introdotto tre diverse tipologie di accordo di ristrutturazione:

A) l’accordo ordinario (art. 57 d.lgs. 14/2019),

B) l’accordo agevolato (art. 60 d.lgs. 14/2019),

C) l’accordo ad efficacia estesa (art. 61 d.lgs. 14/2019)

Schema: le tre tipologie di accordo

Accordo ordinario

(art. 57 CCI)

Accordo agevolato

(art. 60 CCI)

Accordo ad efficacia estesa

(art. 61 CCI)

Accordo con creditori che rappresentino il 60% dei crediti

Accordo con creditori che rappresentino il 30% dei crediti

Accordo con creditori che rappresentino il 75% dei crediti appartenenti ad una categoria omogenea

Soddisfazione integrale dei restanti creditori non aderenti

Soddisfazione integrale dei restanti creditori non aderenti

-Accordo esteso anche ai creditori non aderenti che vanno soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale

-Creditori non aderenti possono proporre opposizione

Sì moratoria con riferimento ai creditori non aderenti

No moratoria per i creditori non aderenti all’accordo

-Prosecuzione dell’attività, no carattere liquidatorio

-Se nella categoria vi sono banche e intermediari finanziari, l’accordo può essere liquidatorio

Il debitore può chiedere misure protettive

Rinuncia a chiedere misure protettive

A) Accordo di ristrutturazione ordinario (art. 57)

Come sopra ricordato, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono un accordo concluso tra l’imprenditore (anche non commerciale e diverso dall’imprenditore minore), che versi in stato di crisi o di insolvenza, ed i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Il suddetto accordo è soggetto all’omologazione del Tribunale, secondo quanto disposto dall’art. 48 d.lgs. 14/2019.

L’accordo deve contenere l’indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l’esecuzione; il suddetto piano deve essere redatto secondo le modalità previste per gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento (art. 56 d.lgs. 14/2019). Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all’articolo 39 d.lgs. 14/2019 (amplius infra).

Nell’accordo di ristrutturazione ordinario è prevista una moratoria (assente nell’accordo agevolato di cui all’art. 60 d.lgs. 14/2019); l’intesa, infatti, deve assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

a) entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;

b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L’attestazione deve specificare l’idoneità dell’accordo e del piano ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini sopra indicati.

Schema della procedura: accordo ordinario

Accordo di ristrutturazione ordinario

Oggetto

Accordo tra imprenditore e creditori soggetto ad omologazione

Debitore

Imprenditore anche non commerciale

In stato di crisi o insolvenza

No imprenditore minore

Creditori

Creditori che rappresentino almeno 60% dei crediti

Documenti

-Piano economico-finanziario

-Attestazione di veridicità e fattibilità da professionista indipendente

-Allegati documenti indicati dall’art. 39 CCI

Iter

Ricorso presso Tribunale competente

Omologazione

Sentenza di omologazione

Effetti

-Liberazione dei fideiussori del debitore (art. 59 c. 1 CCI che richiama l’art. 1239 c.c.)

-Contratti in caso di concessione di misure protettive: no rifiuto unilaterale di adempimento da parte del creditore

-In ambito societario vedasi art. 64 CCI

-No revocatoria nella liquidazione giudiziale per atti e pagamenti effettuati in attuazione dell’accordo di ristrutturazione (art. 166 c. 3 lett. e CCI)

Moratoria

Pagamento integrale dei creditori non aderenti

-entro 120 gg dall’omologazione per i crediti già scaduti

-entro 120 gg dalla scadenza per i crediti non scaduti alla data dell’omologazione

No omologazione

Sentenza con cui il tribunale non omologa gli accordi di ristrutturazione e, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, apre la liquidazione giudiziale

 

B) Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60)

Si tratta di un accordo “semplificato” rispetto a quello ordinario appena descritto e trova la propria disciplina nell’art. 60 d.lgs. 14/2019. Le caratteristiche precipue sono:

  1. la percentuale del 30% dei creditori (contro il 60% dell’accordo ordinario);
  2. nessuna moratoria nel pagamento dei creditori estranei agli accordi (invece, prevista nell’accordo ordinario), tali crediti, pertanto, vanno pagati alle rispettive scadenze senza dilazione;
  3. rinuncia alle misure protettive temporanee (che possono essere richieste nell’accordo ordinario).

C) Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61)

L’accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa si applica anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. La norma (art. 61 CCI), quindi, deroga espressamente agli articoli 1372 c.c. (efficacia relativa del contratto) e 1411 c.c. (contratto a favore di terzi). A tal proposito, preme ricordare che, in ambito negoziale, vige il generale principio di relatività del contratto, in virtù del quale gli effetti dello stesso non possono estendersi ai terzi, salvo i casi previsti dalla legge. Ebbene, l’art. 61 d.lgs. 14/2019 prevede una deroga al suddetto principio, statuendo che l’accordo esteso produca effetti anche verso i creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Affinché l’accordo esteso trovi applicazione devono essere rispettare le seguenti condizioni:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria devono essere stati informati dell’avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e devono aver ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti;

b) l’accordo deve avere carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell’art. 84 CCI (lettera così modificata dal d.lgs.147/2020);

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria devono rappresentare il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell’accordo possano risultare soddisfatti in base all’accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

e) il debitore deve aver notificato l’accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo.

I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell’accordo possono proporre opposizione ai sensi dell’articolo 48, c. 4 d.lgs. 14/2019 (così art. 61 c. 3 CCI). Per essi, il termine di 30 giorno entro cui proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.

Ai fini dell’accordo di ristrutturazione esteso non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Al contrario, per effetto dell’accordo, non si può imporre ai “creditori estesi” l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

Come l’art. 182 septies legge fallimentare, anche l’art. 61 d.lgs. 14/2019 si occupa di una particolare categoria di creditori: le banche e gli intermediari finanziari. Nel caso in cui i debiti verso la predetta categoria siano in misura non inferiore alla metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con ricorso, può chiedere che gli effetti dell’accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. In questo caso, la domanda può essere proposta anche se non risulta avverata la condizione di cui alla lettera b) (ossia che l’accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell’attività d’impresa in via diretta).

Modifiche al piano o agli accordi (art. 58)

L’art. 58 d.lgs. 14/2019 introduce una novità rispetto al passato, infatti prevede una disciplina specifica in caso di modifiche agli accordi già conclusi tra debitore e creditore. Vi sono due distinte ipotesi, a seconda del momento in cui si verifica l’emenda.

1) Prima dell’omologazione

In questo caso, se intervengono modifiche sostanziali del piano e degli accordi, è rinnovata l’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano da parte di un professionista indipendente (art. 57 c. 4 d.lgs. 14/2019). Inoltre, il debitore deve chiedere il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi.

2) Dopo l’omologazione

In caso di modifiche sostanziali del piano, successive all’omologazione, l’imprenditore apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell’attestazione da parte del professionista indipendente (art. 57 c. 4 d.lgs. 14/2019). Il piano modificato e l’attestazione rinnovata sono pubblicati nel Registro delle Imprese; i creditori sono avvisati della pubblicazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all’art. 48 d.lgs. 14/2019.

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Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59)

Il codice della crisi d’impresa dedica un articolo ai coobbligati e ai soci illimitatamente responsabili. In particolare, si prevede l’applicazione dell’art. 1239 c.c. ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione. La norma del codice civile, in materia di remissione del debito, stabilisce che la remissione accordata al debitore principale libera anche i fideiussori. La remissione accordata ad uno dei fideiussori libera gli altri limitatamente alla parte del fideiussore liberato. Infine, se gli altri fideiussori hanno acconsentito alla liberazione, rimangono obbligati per l’intero. In altre parole,

  • i creditori aderenti all’accordo non possono agire verso i fideiussori per la porzione del credito non soddisfatta dall’accordo;
  • i creditori non aderenti conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti dei coobbligati, dei soci illimitatamente responsabili e degli obbligati in via di regresso.

Nel caso in cui gli accordi di ristrutturazione riguardino una società, questi esplicano efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Competenza per materia e territorio

Competente a conoscere la domanda sull’accordo di ristrutturazione è il Tribunale in composizione collegiale (art. 40); la competenza territoriale è indicata nell’art. 27 (come modificato dal d.lgs. 83/2022); al di fuori di quanto disposto nel comma 1 (dedicato ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e alle imprese in amministrazione straordinaria), è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2 c. 1 lett. m) d.lgs. 14/2019). Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale;

b) per la persona fisica non esercente attività d’impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma;

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell’attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.

Invece, nelle fattispecie indicate nell’art. 27 c. 1 d.lgs. 14/2019 (relativamente ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e alle imprese in amministrazione straordinaria) è competente il Tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all’art. 1 d.lgs. 168/2003 (sull’istituzione di sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d’appello). Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell’art. 4 d.lgs. 168/2003, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il procedimento unitario

Il Codice della crisi d’impresa delinea un procedimento unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e della liquidazione giudiziale. Si tratta di un procedimento sommario che si incardina con ricorso.

Procedimento in sintesi

Il procedimento dettato dal codice della crisi d’impresa è unitario e possono individuarsi diverse fasi:

  1. il deposito della domanda di accesso:

    1. con accordo già concluso (art. 57)

    2. con accordo con riserva di deposito di documentazione (artt. 44 ss.)

    3. il piano economico-finanziario

    4. gli allegati

    5. rinuncia alla domanda (art. 43)

    6. opposizione

  2. omologazione (artt. 44 ss.)

  3. esecuzione dell’accordo

    Possono verificarsi delle fasi eventuali, come

  4. l’impugnazione contro l’omologazione degli accordi: reclamo (art. 51)

  5. la sospensione dell’accordo (art. 52)

  6. la revoca dell’omologazione dell’accordo (art. 53)

1) Il deposito della domanda di accesso

– Accordo perfezionato (art. 57)

La domanda si propone con ricorso del debitore (art. 37 d.lgs. 14/2019) come disposto nel Capo IV dedicato all’accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e alla liquidazione giudiziale. Il ricorso deve indicare (art. 40 c. 2 CCI integralmente sostituito dal d.lgs. 83/2022):

  • l’ufficio giudiziario,
  • l’oggetto,
  • le ragioni della domanda,
  • il piano di risanamento e gli allegati (amplius infra),
  • le conclusioni,
  • la sottoscrizione del difensore munito di procura.

Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti deve essere approvata e sottoscritta a norma dell’articolo 120-bis CCI (introdotto dal d.lgs. 83/2022), ossia:

  • la decisione di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza spetta, in via esclusiva, agli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano;
  • la decisione deve risultare da verbale redatto da notaio
  • ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese;
  • la domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

Si ricorda che il patrocinio del difensore è obbligatorio (art. 9 c. 2 d.lgs. 14/2019). La domanda del debitore è comunicata dal cancelliere al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito della stessa (art. 40 c. 3 d.lgs. 14/2019). L’iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e, quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive, il conservatore, nell’eseguire l’iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al Pubblico Ministero.

Avverso la domanda del debitore di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione degli accordi nel Registro delle Imprese.

– Accordo con riserva di deposito di documentazione (art. 44)

Ut supra ricordato, il deposito della domanda di accesso può recare un accordo già perfezionato oppure il debitore può riservarsi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In quest’ultimo caso, i documenti da unire all’istanza sono quelli indicati nell’art. 39 d.lgs. 14/2019 (v. infra). Il Tribunale, su richiesta del debitore, con decreto fissa un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile di non oltre 60 giorni per giustificati motivi, entro il quale il debitore deposita l’accordo di ristrutturazione dei debiti perfezionato e la documentazione ulteriore. Con il decreto di fissazione del termine, il Tribunale ordina l’iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese. I termini sopra indicati non sono soggetti a sospensione feriale (art. 44 c. 3 d.lgs. 14/2019). Una volta depositato, l’accordo viene pubblicato nel Registro delle Imprese e acquista efficacia dal giorno della pubblicazione. In questa fase, il debitore può formulare istanza di adozione di provvedimenti cautelari e di misure protettive (art. 54 d.lgs. 14/2019), come si vedrà più diffusamente in un paragrafo successivo. Preme ricordare che il “blocco” delle azioni cautelari ed esecutive non scatta automaticamente al momento della pubblicazione della domanda di accesso, ma necessita di apposita istanza di parte.

– Il piano economico-finanziario

Nella domanda di accesso alla procedura, il debitore deve presentare un piano economico-finanziario, si tratta di un documento contenente le modalità e le tempistiche di adempimento dell’accordo o della proposta di accordo. Il suo contenuto è indicato nell’art. 56 – richiamato dall’art. 57 c. 2 CCI – rubricato “accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento” (così come sostituito dal d.lgs. 147/2020). Il piano deve contenere:

  1. la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

  2. le principali cause della crisi;

  3. le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

  4. i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

  5. gli apporti di finanza nuova;

  6. i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto,

  7. il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario

Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono recare data certa (art. 56 c. 5 d.lgs. 14/2019).

Il piano economico-finanziario deve essere redatto da un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dello stesso (art. 57 c. 4 d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022). Per professionista indipendente s’intende (art. 2 c. 1 lett. o) d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022): «il professionista incaricato dal debitore nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti 1) essere iscritto all’albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell’impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa».

– Gli allegati

Come abbiamo visto:

  • il debitore può presentare domanda con un accordo già perfezionato, in tal caso deve allegare i documenti di cui all’art. 39 c. 1 CCI;
  • oppure, la sua domanda può essere finalizzata ad ottenere la concessione di un termine (ex art. 44 c. 1 lettera a) CCI), in tal caso il debitore deposita la documentazione di cui all’art. 39 c. 3 CCI e, alla scadenza del termine, la documentazione ulteriore.

Documenti da depositare

 

  • scritture contabili e fiscali obbligatorie,

  • le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti

  • ovvero l’intera esistenza dell’impresa o dell’attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata,

  • le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi,

  • i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,

 

art. 39 c. 1 CCI

Anche in formato digitale:

 

  • una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata,

  • uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,

  • un’idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi,

  • l’elenco nominativo dei creditori e l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione

  • nonché l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto (Tali elenchi devono contenere l’indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti)

art. 39 c. 1 CCI

Anche in formato digitale:

 

art. 39 c. 2 CCI

  • bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all’obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti,

  • l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l’indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.

  • l’ulteriore documentazione (prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 39) va depositata nel termine assegnato dal tribunale (ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett a) CCI).

art. 39 c. 3 CCI

– La rinuncia alla domanda di accesso

Per completezza, si segnala che è ammessa la rinuncia alla domanda di accesso, in questo caso la procedura si estingue; fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 43 c. 1 d.lgs. 14/2019 come sostituito dal d.lgs. 83/2022). Il Tribunale provvede con decreto di estinzione e, nel dichiarare l’estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese (art. 43 c. 2 d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 147/2020). Quando la domanda è stata iscritta nel Registro delle Imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

– L’opposizione

Dopo il deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese, possono proporre opposizione mediante memoria (art. 48 c. 4 d.lgs. 14/2019 come sostituito dal d.lgs. 83/2022):

  • i creditori
  • qualunque interessato

Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale – se nominato – disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza gli accordi.

2) L’omologazione

Il tribunale può accogliere o rigettare la richiesta di omologazione (art. 48 d.lgs. 14/2019 come sostituito dal d.lgs. 83/2022).

  1. In caso di accoglimento il tribunale decide con sentenza (art. 48 c. 5 d.lgs. 14/2019).
    Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria a determinate condizioni (amplius infra).
    La sentenza che omologa gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell’articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell’
    art. 133 c. 1 c.p.c., ossia dal deposito in cancelleria. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese (art. 48 c. 5 d.lgs. 14/2019). Avverso la sentenza con la quale il Tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione può essere proposto reclamo presso la cancelleria della Corte d’Appello, entro 30 giorni (art. 51 c. 1 d.lgs. 14/2019).

  2. Invece, se il tribunale non omologa gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 48 c. 6 d.lgs. 14/2019). L’apertura della liquidazione giudiziale non avviene d’ufficio, ma solo su istanza degli interessati ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 commi 1 e 2 (come sostituito dal d.lgs. 83/2022).

3) L’esecuzione dell’accordo

Come già ricordato, durante le trattative e nell’esecuzione degli accordi il debitore e i creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza (art. 4 d.lgs. 14/2019). Il codice della crisi d’impresa non si occupa ex professo della fase di esecuzione dell’accordo di ristrutturazione, ossia della fase che si apre una volta ottenuta l’omologazione, quando il debitore deve adempiere alle misure concordate con i creditori. Infatti, come abbiamo visto, l’art. 58 d.lgs. 14/2019 disciplina unicamente le modifiche successive all’omologazione, ma non fa cenno all’attuazione in senso stretto. Le problematiche maggiori riguardano un eventuale inadempimento da parte del debitore.

Il mancato pagamento comporta diverse conseguenze a seconda della categoria di creditori coinvolta:

  • nel caso dei creditori aderenti all’accordo, l’inadempimento li legittima a richiedere la risoluzione dell’accordo secondo la disciplina di diritto privato (artt. 1453 c.c. ss.). Se la richiesta di risoluzione viene accolta, i crediti tornano alla loro “portata” originaria e cessa qualsiasi riduzione o dilazione. Inoltre, possono instare per l’apertura della liquidazione giudiziale;
  • nel caso dei creditori non aderenti, l’inadempimento consente loro di esperire i classici rimedi (come il procedimento monitorio o cautelare), ma non la risoluzione del contratto, in quanto non sono parti contraenti. Anche loro possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale;
  • nel caso di creditori “fiscali” (agenzia delle entrate, enti previdenziali et similia), si ha una risoluzione di diritto della transazione fiscale conclusa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione, se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 63 c. 3 CCI come modificato dal d.lgs. 147/2020). 

Fasi eventuali

4. L’impugnazione contro l’omologazione degli accordi: reclamo (art. 51)

La sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione è impugnabile tramite reclamo, proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della Corte d’Appello. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione della corte di appello competente;
  • le generalità dell’impugnante e del suo procuratore e l’elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;
  • l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l’impugnazione, con le relative conclusioni;
  • l’indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

Il reclamo va proposto entro 30 giorni:

  • dalla notifica telematica del provvedimento che s’intende impugnare; nel nostro caso, la sentenza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione, (per le parti);
  • dalla pubblicazione del Registro delle Imprese, (per gli altri interessati).

La proposizione del reclamo non sospende l’efficacia del provvedimento salvo gravi motivi (art. 52 d.lgs. 14/2019); il suo accoglimento, invece, comporta la revoca del provvedimento (art. 53 d.lgs. 14/2019).

Procedimento:

  1. deposito del ricorso;
  2. nei 5 giorni successivi, il Presidente designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso;
  3. il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza vengono notificati a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro 10 giorni.
  4. Tra la data della notificazione e quella dell’udienza deve intercorrere un termine non minore di 30 giorni.
  5. La costituzione delle parti resistenti devono avvenire almeno 10 giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza. La costituzione si effettua mediante il deposito di una memoria contenente l’esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
  6. L’intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste (ossia almeno 10 giorni prima dell’udienza a pena di decadenza).
  7. Il collegio, all’udienza di comparizione, sentite le parti, assume, anche d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari.
  8. Esaurita la trattazione, la corte provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di 30 giorni.
  9. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al Registro delle Imprese a norma dell’articolo 45.
  10. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla notificazione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo (art. 51 c. 14 come modificato dal d.lgs. 83/2022)

L’art. 51 c. 15 rinvia all’art. 96 c.p.c. in materia “responsabilità aggravata” e stabilisce che il giudice, in sede di impugnazione, possa dichiarare se la parte soccombente abbia agito o resistito con mala fede o colpa grave. In caso di condotta responsabile, il giudice revoca con efficacia retroattiva l’eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l’ente al pagamento delle spese dell’intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all’art. 9 del T.U. in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). 

5. La sospensione dell’accordo (art. 52)

L’istanza di sospensione si propone:

  • con reclamo, per il reclamante
  • con l’atto di costituzione, per le altre parti.

Il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti, nonché al pubblico ministero. La corte di appello decide con decreto non ricorribile per cassazione.

In caso di reclamo avverso la omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, se ricorrono gravi e fondati motivi, il giudice può ordinare l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti. Nella stessa sede, la corte d’appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

La revoca dell’omologazione dell’accordo (art. 53 c. 5)

In caso di revoca dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d’appello

  • dichiara aperta la liquidazione giudiziale;
  • rimette gli atti al tribunale per l’adozione dei provvedimenti relativi all’apertura del procedimento di liquidazione (art. 49 c. 3 d.lgs. 14/2019).
  • La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d’appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al Registro delle Imprese.
  • Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca. Su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l’attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

La corte d’appello, prima di procedere all’apertura della liquidazione giudiziale, verifica i requisiti soggettivi del debitore (art. 121 d.lgs. 14/2019). Deve trattarsi di un imprenditore che non sia minore e deve trovarsi in stato di insolvenza.

Misure cautelari e protettive negli accordi di ristrutturazione (art. 54)

Le misure protettive sono “le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, anche prima dell’accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” (art. 2 c. 1 lett. p) d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022). La nuova definizione comprende anche le misure concesse nel corso della composizione negoziata della crisi (ex artt. 18 e 19 CCI).

Le misure cautelari sono “i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza” (art. 2 c. 1 lett. q) d.lgs. 14/2019 come modificato dal d.lgs. 83/2022). Anche in questo caso, la nuova definizione comprende le procedure relative alla composizione negoziata della crisi.

Per il “blocco” delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non è previsto alcun automatismo, ma occorre l’espressa richiesta, su istanza di parte, dell’adozione delle misure protettive.

Il Tribunale può emettere provvedimenti cautelari idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza di omologazione degli accordi di ristrutturazione. I suddetti provvedimenti sono assunti su istanza di parte. Un esempio di provvedimento cautelare può consistere nella nomina di un custode d’azienda (art. 54 c. 1 d.lgs. 14/2019).

Le misure protettive possono essere richieste dall’imprenditore nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, sia di quelli ordinari (art. 57) che ad efficacia estesa (art. 61). Occorre allegare la documentazione di cui all’art. 57 e la proposta di accordo va corredata da un’attestazione del professionista indipendente, da cui risulti che sono in corso trattative con i creditori e che la proposta è idonea ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori non aderenti.
Dalla data della pubblicazione della domanda nel Registro delle Imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 54 c. 2 d.lgs. 14/2019).

La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di 12 mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all’articolo 18 (art. 8 CCI come sostituito dal d.lgs. 83/2022).

Per completezza espositiva, si ricorda che non sono soggetti ad azione revocatoria «gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis omologato e dell’accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in esser dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione. L’esclusione opera anche con riguardo all’azione revocatoria ordinaria» (art. 166 c. 3 lett. e) d.lgs. 14/2019 come modificata dal d.lgs. 83/2022).

Convenzione di moratoria (art. 62)

La convenzione di moratoria rappresenta un’altra tipologia di accordo, che diverge dall’accordo di ristrutturazione stricto sensu inteso, in quando difetta della fase di omologazione.

La convenzione di moratoria conclusa tra debitore e creditori può avere ad oggetto:

  • la dilazione delle scadenze dei crediti,
  • la rinuncia agli atti,
  • la sospensione delle azioni esecutive e conservative,
  • ovvero ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito.

La suddetta convenzione produce i propri effetti anche nei confronti dei creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria, in deroga al principio di relatività (artt. 1372, 1411 c.c.). Le condizioni per la conclusione della convenzione in moratoria sono simili a quelle richieste per l’accordo esteso (art. 61 d.lgs. 14/2019). In particolare, occorre che:

  1. tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.a);

  2. i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.c);

  3. vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all’esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale (medesima condizione richiesta ex art. 61 c. 2 lett.d);

  4. un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l’idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

Anche in questa fattispecie (art. 62 c. 3) si reitera quanto previsto in materia di accordo esteso (art. 61 c. 4), ossia non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Al contrario, per effetto dell’accordo, non si può imporre ai creditori non aderenti l’esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l’erogazione di nuovi finanziamenti.

La convenzione di moratoria unitamente alla relazione del professionista indipendente e deve essere comunicata ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale. Entro trenta giorni dalla prefata comunicazione può essere proposta opposizione avanti al Tribunale, il quale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo in corte d’appello (art. 51).

Transazione fiscale e accordi su crediti tributari e contributivi (art. 63)

In sede di accordo di ristrutturazione sia esso ordinario (art. 57), agevolato (art. 60) esteso (art. 61) il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato,

Anche in questo caso, si rende necessaria l’attestazione di un professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e previdenziali; la relazione suddetta deve riguardare specificatamente la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale.

La proposta di transazione, unitamente alla documentazione relativa agli accordi di ristrutturazione, è depositata presso il competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.

Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

L’adesione alla proposta è espressa:

  • su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio;
  • per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell’atto negoziale. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis (infra), l’eventuale adesione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione

Infine, la transazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 63 c. 3 CCI).

L’omologazione senza adesione (art. 63 c. 2 bis) e le modifiche del decreto “salva infrazioni”

L’art. 63 è stato oggetto dell’intervento del d.lgs. 83/2022 che ha introdotto il comma 2-bis recante un’interessante novità: il tribunale può omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Si parla anche di “cram down”, l’espressione si riferisce al fatto che i creditori si vedano costretti ad “inghiottire” la decisione del giudice, nonostante siano in disaccordo.
La nuova disposizione fa espresso riferimento agli accordi ordinari e agevolati, mentre non menziona quelli ad efficacia estesa, pertanto, è discusso se sia estensibile (o meno) ad essi.

L’art. 63 c. 2-bis CCI ammette l’omologazione senza adesione alle seguenti condizioni:

  • l’adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1 (accordo ordinario), e 60, comma 1 (accordo agevolato),
  • e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento predetti soggetti sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria3.

L’applicazione del succitato comma 2-bis dell’articolo 63 CCI è stata sospesa dal cosiddetto “decreto salva infrazioni” (art. 1-bis d.l. 69/2023), sino all’entrata in vigore del decreto legislativo integrativo o correttivo dell’art. 63 CCI, in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i principi della direttiva insolvency (2019/1023).

Il recente d.l. 69/2023 (art. 1- bis) ammette l’omologazione forzosa del Tribunale alle seguenti condizioni:

  1. gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

  2. l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per l’accordo ordinario (art. 57 c.1 CCI) e agevolato (art. 60 c. 1 CCI);

  3. il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è pari ad almeno un quarto dell’importo complessivo dei crediti;

  4. la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o dei predetti enti, tenuto conto delle risultanze della relazione del professionista indipendente, è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale in sede di omologa;

  5. il soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è almeno pari al 30% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi.

Quanto sopra trova applicazione anche se l’ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell’importo complessivo dei crediti (art. 1-bis comma 3 d. l. 69/2023):

  • se la percentuale di soddisfacimento dei crediti dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie non è inferiore al 40% dell’ammontare dei rispettivi crediti, inclusi sanzioni e interessi,
  • e la dilazione di pagamento richiesta non eccede il periodo di dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi di dilazione in base al tasso legale vigente nel corso di tale periodo.

In caso di deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, con annessa transazione fiscale, il debitore avvisa dell’iscrizione della domanda nel registro delle imprese l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’istante, a mezzo posta elettronica certificata. Il termine per proporre opposizione (ex art. 48 c. 4 CCI) decorre, per l’amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, dalla ricezione dell’avviso.

L’eventuale adesione alla transazione (ex art. 63 c. 2 CCI) deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione.

Infine, le disposizioni di cui all’art. 1-bis d. l. 69/2023 – sopra esposte – si applicano alle proposte di transazione fiscale depositate ex art. 63 commi 1e 2 CCI in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto. 

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive (art. 64)

Dalla data del deposito della domanda per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione ordinari (art. 57), agevolati (art. 60), estesi (art. 61) ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive (art. 54) relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all’omologazione, non si applicano:

  • gli articoli 2446 c. 2, 3 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società per azioni;
  • 2447 c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società per azioni;
  • 2482-bis c. 4, 5, 6 c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite nelle società a responsabilità limitata;
  • 2482-ter c.c. in materia di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale nelle società a responsabilità limitata;
  • Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.

Il d.lgs. 83/2022, oltre ad aver modificato la rubrica dell’art. 64, ha introdotto i commi 3 e 4.

Nell’ipotesi in cui siano chieste misure protettive nel corso delle trattative (ex art. 54 c. 3 CCI) oppure siano chieste in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono in modo unilaterale:

  • rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione,
  • anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande.

Un accordo in senso contrario è improduttivo di effetti.

Fermo quanto sopra (art. 64 c. 3 CCI), i creditori interessati dalle misure protettive non possono in modo unilaterale:

  • rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione,
  • né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore.

La norma precisa che si considerano essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività del debitore.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (artt. 64 bis – art. 64 quater): cenni

Il d.lgs. 83/2022 ha introdotto il Capo I-bis avente ad oggetto il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. Si tratta di un nuovo strumento di risoluzione della crisi d’impresa introdotto per dare attuazione alla direttiva comunitaria. L’istituto prescinde dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto (così si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 83/2022).

Disposizioni penali relative agli accordi di ristrutturazione (artt. 341, 342)

Le disposizioni relative alla bancarotta fraudolenta (art. 322 CCI) e alla bancarotta semplice (art. 323 CCI) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in virtù degli accordi di ristrutturazione dei debiti omologati (così art. 324 CCI).

Senza pretesa di completezza, si riportano le norme penali aventi rilievo in materia di accordi di ristrutturazione. Il codice della crisi di impresa le colloca nel Titolo IX, Capo III, recante le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa. In particolare, rilevano l’art. 341 rubricato “concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” e l’art. 342 avente ad oggetto il reato di falso in attestazioni e relazioni.

Secondo l’art. 341 c. 1 CCI è punito con la reclusione da uno a cinque anni l’imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 63 comma 2-bis CCI, si applicano:

  1. le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

  2. la disposizione dell’articolo 333 agli institori dell’imprenditore;

  3. le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

L’art. 342 CCI punisce con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro il professionista che nelle relazioni o attestazioni riguardanti gli accordi di ristrutturazione espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati. Inoltre, la pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. Infine, se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

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NOTE

[1] Fonte: “Il decreto legislativo n. 83 del 2022 per l’attuazione della dir. UE 2019/1023” tratto dal sito della Camera dei Deputati al seguente link https://temi.camera.it/leg19DIL/post/il-decreto-legislativo-n-83-del-2022-per-l-attuazione-della-dir-ue-2019-1023.html

[2] Fonte: sito del Ministero della Giustizia, “Schema di D.Lgs. – Modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione” al seguente link

[3] Secondo la Relazione tecnica al d.lgs. 83/2022, «la soluzione prospettata dalle norme in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi la stessa favorirà la conclusione degli accordi e la formalizzazione del piano assestato di risanamento producendo altresì effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, in quanto l’organo giudiziario per omologare quanto sopra, non sarà vincolato all’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali, ma potrà procedere direttamente, valutando le conclusioni contenute nella relazione del professionista indipendente che ha condotto le trattative, se le stesse si rivelino favorevoli per le casse dell’Erario» .

 

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