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Per stabilire se il fideiussore sia consumatore, occorre valutare le condizioni personali del garante e non del garantito.

Con l’ordinanza 23 gennaio – 8 maggio 2020 n. 8662 (testo in calce), la Corte di Cassazione, sezione VI-3 civile, ribadisce il nuovo orientamento in merito alla possibile applicazione della disciplina consumeristica al fideiussore, nel caso in cui l’obbligato principale sia un imprenditore.

In conformità alla giurisprudenza europea, si afferma che, se il fideiussore ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la società debitrice, può considerarsi a pieno titolo un consumatore. Infatti, la circostanza che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude, di per sé, che il fideiussore possa essere un consumatore.

La vicenda

Un imprenditore agricolo otteneva un cospicuo finanziamento (oltre un milione di euro) concludendo un contratto di mutuo agrario, garantito da fideiussioni personali di tre parenti e dalla fideiussione pari all’80% del debito da parte di una società incorporata nell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). A seguito del mancato pagamento di alcuni ratei, l’istituto di credito comunicava la risoluzione del contratto di mutuo, la decadenza dal beneficio del termine e chiedeva la restituzione del dovuto. L’ISMEA pagava l’intero importo garantito (circa 800 mila euro); il creditore ricorreva in via monitoria verso il debitore principale e i fideiussori.

Avverso il decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione; in particolare, i fideiussori eccepivano l’incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto ritenevano operante il foro del consumatore, qualificandosi come tali. Il tribunale separava i giudizi, disponeva la prosecuzione dell’opposizione del debitore davanti a sé e rimetteva ad altro tribunale i fideiussori, accogliendo l’eccezione di incompetenza. L’ISMEA proponeva regolamento di competenza ritenendo che il rapporto fideiussorio abbia natura accessoria all’obbligazione principale, rispetto alla quale va individuata la competenza territoriale.

Al fideiussore è applicabile il foro del consumatore

La giurisprudenza più recente (Cass. 32225/2018), seguendo le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ha ritenuto applicabile la disciplina consumeristica anche in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da una persona fisica in favore di una società. Infatti, i requisiti soggettivi richiesti per l’applicazione della disciplina più favorevole prevista per il consumatore devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione, e non già del distinto contratto principale.

Preme ricordare che ad una controversia avente ad oggetto il rapporto contrattuale tra un istituto di credito e il cliente – come nel caso di specie – si applica la disciplina del codice del consumo. Pertanto, opera anche il foro esclusivo del consumatore (33 c. 2 lett. u d.lgs. 206/2005), il quale “esclude” l’applicabilità di qualsiasi altro foro concorrente o alternativo.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea

La Corte di Cassazione rigetta il regolamento di competenza e fonda la propria decisione sull’insegnamento della giurisprudenza eurounitaria (ordinanza del 19.112015, causa C-74/15 Tarcau contro Banca Comercialà Intesa Sanpaolo Romania SA e altri; ordinanza sez. X, 14.09.2016, n. 534). In particolare, le pronunce menzionate dai supremi giudici riguardano l’interpretazione della direttiva 93/13 avente ad oggetto le clausole abusive nei contratti con i consumatori.

La Corte di Giustizia ritiene applicabile la suddetta direttiva ad un contratto di garanzia immobiliare concluso tra una persona fisica e un istituto di credito. Il terzo garante che abbia stipulato la fideiussione per garantire le obbligazioni di una società (debitore principale) verso la banca, se ha agito, come persona fisica, per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, può considerarsi, a pieno titolo, un consumatore. Le decisioni comunitarie considerano il contratto di fideiussione e quello presupposto come due negozi distinti; il fatto che la garanzia sia prestata a favore di una società commerciale non esclude di per sé che il fideiussore possa essere un consumatore.

«È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito».

La nozione di consumatore

Nella disciplina contenuta nella direttiva 93/13 (art. 2 lett. b), il consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale.

Tale nozione ha un carattere oggettivo (sentenza Costea, 3.09.2015, C-110/14). Per questa ragione, occorre valutare se il contratto rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione.

Trattasi di una valutazione di merito, rimessa al giudice nazionale, il quale deve giudicare considerando tutte le circostanze della fattispecie e gli elementi di prova. «Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».

Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori

Sul tema si segnala:

Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori
Catricalà Antonio, Cassano Giuseppe, Clarizia Renato, UTET GIURIDICA, 2018

Il nuovo orientamento della Corte di Cassazione

Il ricorrente ha fondato le proprie argomentazioni sulla pregressa giurisprudenza di legittimità (Cass. 25212/2011; Cass. 24846/2016; Cass. 16827/2016), la quale affermava la natura accessoria del contratto di fideiussione rispetto all’obbligazione principale; inoltre, sosteneva che, per stabilire la condizione di consumatore del garante, dovesse individuarsi la figura dell’obbligato principale. Ebbene, tale orientamento è ormai superato dalla posizione espressa nelle pronunce più recenti (Cass. 32225/2018; Cass. 25914/2019; Cass. 28162/2019), le quali, seguendo l’insegnamento del giudice europeo, hanno stabilito che:

«i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando rilievo – alla stregua della giurisprudenza comunitaria – all’entità della partecipazione al capitale sociale nonché all’eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore».

Il nuovo orientamento non nega il rapporto di accessorietà tra il contratto principale (mutuo, nel caso in esame) e quello di garanzia (fideiussione), ma limita tale interdipendenza al contenuto delle obbligazioni assunte. Infatti, il rapporto subordinato di un contratto rispetto all’altro non può spingersi sino ad incidere sulla qualificazione di uno dei contraenti. In altre parole, l’accessorietà non può far diventare il fideiussore come il duplicato del debitore principale. Del resto, si pensi al caso in cui il fideiussore sia una banca e il debitore una persona fisica; applicando il principio per cui il garante è un professionista di riflesso, si giungerebbe alla paradossale conseguenza di considerare l’istituto di credito alla stregua di un consumatore (Cass. Ord. 742/2020).

Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte rigetta il ricorso e dichiara competente il Tribunale adito per i tre fideiussori, in applicazione del foro del consumatore. Il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità è in linea con le pronunce della Corte di giustizia, la quale, con interpretazione vincolante resa in sede di rinvio pregiudiziale, ha previsto una tutela rafforzata a favore del fideiussore. Il garante, infatti, si trova in una condizione di disparità di trattamento con la banca. Inoltre, nella valutazione della sua natura (o meno) di consumatore occorre valutare le condizioni personali del garante e non del garantito. La suddetta valutazione è rimessa al giudice di merito, che dovrà accertare, di volta in volta, se il fideiussore abbia prestato la garanzia per ragioni meramente personali, estranee alla sua attività professionale. Infine, il rapporto di parentela intercorrente tra fideiussore e obbligato principale non esclude, a priori, la qualità di consumatore. Nel caso in esame, i tre garanti, parenti dell’imprenditore agricolo, sono stati correttamente qualificati come consumatori, poiché non è emerso che la garanzia prestata fosse connessa allo svolgimento di loro attività professionali ovvero funzionalmente collegate alla società del debitore.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 8662/2020 >> SCARICA IL TESTO PDF

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