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La Crif , come noto, è l’ente che gestisce l’EURISC, il principale sistema di informazioni creditizie in Italia.

L’EURISC rappresenta un complesso di informazioni creditizie in cui confluiscono i dati relativi alle esposizioni debitorie – c.d. crediti in sofferenza – dei consumatori e delle imprese nei confronti delle banche o qualsiasi altro intermediario di credito e raccoglie dagli istituti di credito i dati relativi ai finanziamenti richiesti dai consumatori e dalle imprese, inserendo sia dati relativi a finanziamenti con rimborso regolare, sia i dati riferiti a finanziamenti con rimborso irregolare o assente.

I crediti in sofferenza sono i crediti la cui riscossione non è certa, sia in ordine alla scadenza, sia per ciò che concerne l’ammontare.

Si tratta dei cosiddetti crediti NPL (non performing loans), ovvero i crediti in sofferenza o deteriorati.  Sono i crediti la cui riscossione, da parte delle banche, è diventata incerta a causa di una situazione di insolvenza del creditore. I crediti non performanti sono, infatti, generalmente il risultato di una situazione economica avversa del debitore.

In applicazione del regolamento UE 227/2015 la Banca d’Italia ha previsto una nuova classificazione degli attivi deteriorati, prevedendo, nel dettaglio: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate (da oltre 90 giorni), le inadempienze probabili (ovvero i crediti per i quali la banca giudichi improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie) ed infine le sofferenze (che riguardano i debitori che si trovano in stato d’insolvenza o in situazioni equiparabili).

I crediti pari o superiori ai 30mila euro e i crediti in sofferenza (definiti come crediti verso soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente) di qualunque importo sono inseriti nel sistema della Centrale Rischi (sistema informativo sull’indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie), organismo creato da Banca d’Italia.

In sintesi, nella Centrale Rischi di Banca d’Italia la posizione del cattivo pagatore è inserita solo a sofferenza conclamata, in CRIF, invece, i  dati dei cattivi pagatori sono visibili sin dall’inizio della sofferenza.

Come sancito dalla Corte di Cassazione, la segnalazione di una posizione in sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non per forza coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958; Corte di Cassazione n. 15609/2014).

Per la Cassazione è, invece, legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Crif anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti.

La Suprema Corte ricorda che per Crif non valgono, infatti, i medesimi criteri che regolano le segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, essendo diverse le “finalità” perseguite dai due istituti. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento, così non è per le Sic le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.

Si legge, infatti, nella sentenza, che va esclusa, l’applicabilità alla Crif dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (Cass. sent. n. 20896/18 del 22.08.2018).

Il contenzioso tra le banche e i clienti


È da evidenziare che la semplice iscrizione in uno o più sistemi di informazioni creditizie, che avviene mediante segnalazione dell’istituto di credito erogante il finanziamento non rimborsato secondo le dovute modalità, comporta il rischio di futuri dinieghi di finanziamento da parte degli istituti di credito.

L’indicazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie Crif è, però, illegittima se non preceduta dalla comunicazione circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato (Art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie).

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, infatti, l’Istituto di credito è tenuto a notiziare l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati nel registro Crif (Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).

In caso di mancata comunicazione cautelativa al debitore, sotto il profilo formale, è da ritenere irrituale l’iscrizione per violazione delle succitate disposizioni.

L’istituto bancario/finanziario, perciò, prima di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per l’accertamento della posizione di sofferenza del credito.

Ad oggi non sono previste sanzioni in merito alla iscrizione nel sistema in assenza di preventiva comunicazione. Stante la previsione normativa è auspicabile sancire ex lege  gli effetti della mancata comunicazione preventiva sulla relativa iscrizione.

Una segnalazione errata a sofferenza può determinare l’impossibilità di accedere al credito bancario per il soggetto che subisce l’iscrizione.

Ciò costituisce un irreparabile pregiudizio, idoneo a determinare l’accoglimento del ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c., in caso di  presenza dei presupposti processuali del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Per ciò che concerne il fumus boni iuris, è possibile rilevare sia i possibili vizi procedurali, sia la mancanza dei presupposti di merito che comportano l’iscrizione del soggetto passivo nei registri di informazioni creditizie.

In merito ai vizi procedurali si evidenzia che è illegittima, come già accennato, la segnalazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi Crif, se non preceduta dalla comunicazione dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento, così come previsto dall’art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, a norma del quale al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l’Istituto creditizio avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie quali Crif.

Inoltre, circa la presenza del “buon diritto” da far valere in giudizio, si indica  che la segnalazione di una posizione in sofferenza in Centrale Rischi non può mai scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro e dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza quale grave difficoltà economica.

Per ciò che riguarda il pericolo grave ed irreparabile, è da segnalare in primo luogo che l’illegittima segnalazione negli indicati registri comporta, di per sé, un rischio imminente e molto elevato di grave pregiudizio per quanto riguarda l’eventuale preclusione di concessione di nuovi finanziamenti.

Al di là del grave pregiudizio, quale danno in re ipsa, versione del danno ostata dalla giurisprudenza maggioritaria,  è, inoltre, da rilevare come la condotta dell’ente creditizio segnalante costituisca una grave ed ingiustificata lesione dell’immagine del soggetto passivo rispetto ai rapporti commerciali e civili del medesimo tenuto conto della stigmatizzazione derivante dall’identificazione del soggetto quale cattivo pagatore, nonché della difficoltà derivante dalla stessa nella concessione di future concessioni creditizie.

Tali errate segnalazioni possono arrecare, pertanto, pregiudizio al normale svolgimento delle attività economiche, nonché alle relazioni commerciali del soggetto indebitamente gravato dalla iscrizione.

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(Altalex, 18 gennaio 2019. Articolo di Corrado Cristian Manni)

 

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