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Sul supplemento ordinario n. 26/L alla Gazzetta ufficiale n. 151
del 29 giugno 2019 è stata pubblicata la legge 28 giugno 2019, n.
58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi
” unitamente al testo coordinato del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto
Decreto Crescita”).

Il decreto composto dai seguenti Capi:

  • Capo I – Misure fiscali per la crescita
    economica (artt. 1-16)
  • Capo II – Misure per il rilancio degli
    investimenti privati (artt. 17-30)
  • Capo III – Tutela del Made in Italy
    (artt. 31-32)
  • Capo IV – Ulteriori misure per la crescita
    (artt. 33-50)

e, quindi, costituito originariamente da 50
articoli
, nel testo finale pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale consta di ben 118 articoli.

In allegato sia il testo della legge 28 giugno 2019, n. 58 di
conversione che il testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
coordinato con la legge di conversione.

Riportiamo di seguito le principali misure previste per il
rilancio dell’edilizia.

Articolo 7 – Incentivi per la valorizzazione edilizia e
disposizioni in materia di vigilanza assicurativa

L’articolo 7, modificato durante l’esame presso la Camera dei
deputati, reca un regime di tassazione agevolata per incentivare
gli interventi su vecchi edifici, allo scopo di conseguire classi
energetiche elevate e nel rispetto delle norme antisismiche. Esso
consiste nell’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro
e delle imposte ipotecaria e catastale sui trasferimenti di detti
beni.

In particolare, il comma 1, primo periodo dell’articolo 7
dispone in via temporanea (sino al 31 dicembre 2021) l’applicazione
dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale
nella misura fissa di duecento euro ciascuna, per i trasferimenti
di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di
ristrutturazione immobiliare che entro i successivi dieci anni
provvedono:

  • alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con
    variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove le
    norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione oppure, per
    effetto delle modifiche apportate dalla Camera, agli interventi di
    manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento
    conservativo, nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia,
    come definiti dal TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 3,
    comma 1, lettere da b) a d));
  • all’alienazione degli stessi.

Per accedere alla tassazione agevolata, i predetti interventi
devono essere conformi alla normativa antisismica e permettere il
conseguimento della classe energetica A, B o NZEB – Near Zero
Energy Building.

La norma, al fine di favorire trasferimenti di fabbricati da
sottoporre ad interventi di recupero, introduce un incentivo
fiscale rispetto all’attuale regime: l’importo complessivo e fisso
del trasferimento è di 600 euro in luogo dell’applicazione
dell’imposta di registro dei trasferimenti immobiliari pari al 9%
del valore dell’immobile dichiarato, più ipotecarie e catastali
complessivamente pari a 100 euro.

Articolo 7-bis – Esenzione TASI per gli immobili
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla
vendita

L’articolo 7-bis esenta dal pagamento del tributo per i servizi
indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita
a decorrere dal 1° gennaio 2022. In particolare il comma 1 dispone
che sono esentati dal pagamento della TASI i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il
comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione
dell’articolo in esame, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2022, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal
presente decreto.

Articolo 7-ter – Estensione interventi agevolativi Fondo
di garanzia imprese in difficoltà settore edile

L’articolo 7-ter
consente, per le piccole e medie imprese
del settore edile, specifiche condizioni di accesso alla Sezione
speciale
del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese istituita dall’articolo 1 del D.L. 135/2018. Tale Sezione
speciale è stata istituita, dalla citata norma, per le PMI che
siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche
Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di
finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari.
La norma novella in più punti l’articolo 1 del D.L. n.
135/2018.

Articolo 8 – Sismabonus

L’articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi
di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e
ricostruzione di interi edifici anche all’acquirente delle unità
immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2
e 3. Si ricorda che in luogo della detrazione, i beneficiari
possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno
effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, esclusi
gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è
ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa
per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Articolo 10 – Modifiche alla disciplina degli incentivi
per gli interventi di efficienza energetica e rischio
sismico

L’articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che
sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi
di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di
ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo
anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto
forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è
recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari
ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali
di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di
compensabilità.

Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all’articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni
fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la
possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di
efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal
fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul
corrispettivo spettante.

Articolo 19 – Rifinanziamento del Fondo di garanzia per
la prima casa

L’articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro
per l’anno 2019 (a carico delle risorse previste dall’art. 50) del
Fondo di garanzia per la prima casa. Viene altresì ridotta, dal 10
all’8%, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a
copertura del rischio.

Articolo 25 – Dismissioni immobiliari enti
territoriali

L’articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di
bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018) che hanno introdotto un
Programma di dismissioni immobiliari. L’obiettivo delle modifiche è
l’estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che
possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici
(comma 1) e l’allineamento della normativa alla giurisprudenza
costituzionale secondo la quale gli introiti delle vendite
immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere
destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato (comma
2).

Articolo 26 – Agevolazioni a sostegno di progetti di
ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi
nell’ambito dell’economia circolare

L’articolo 26 dispone la concessione di finanziamenti agevolati
e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno
di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più
efficiente e sostenibile delle risorse nell’ambito dell’economia
circolare (comma 1). Possono beneficiare delle agevolazioni le
imprese ed i centri di ricerca che soddisfano una serie di
caratteristiche indicate (comma 2). Tali soggetti possono
presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi
di ricerca.

Articolo 30 – Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile

L’articolo 30 prevede l’assegnazione, con decreto del MISE e a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, di contributi in favore dei
comuni, per la realizzazione di progetti di efficientamento
energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite
massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 comunque commisurati
alla popolazione dei comuni beneficiari.

I contributi in questione sono corrisposti dal MEF, su richiesta
del MISE, sulla base della popolazione residente alla data del 1°
gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT). I comuni beneficiari del contributo sono tenuti
a iniziare l’esecuzione delle opere pubbliche entro il 31 ottobre
2019, a pena di decadenza automatica dall’assegnazione del
contributo stesso. I comuni beneficiari verificano la realizzazione
finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso
un sistema di monitoraggio. Quanto al procedimento di erogazione
del contributo, esso viene disposto: per il 50 per cento, previa
richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente
beneficiario dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro
il 31 ottobre 2019; per il saldo del restante 50 per cento, su
autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti nel
sistema di monitoraggio dall’ente beneficiario, in ordine al
collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Più in dettaglio, la norma assegna:

  • ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti,
    un contributo pari a 50.000 euro;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti,
    un contributo pari a 70.000 euro;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000
    abitanti, un contributo pari a 90.000 euro;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 20.00l e 50.000
    abitanti, un contributo pari a 130.000 euro;
  • ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000
    abitanti, un contributo pari a 170.000 euro;
  • ai comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e
    250.000 abitanti, un contributo pari a 210.000 euro;
  • ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, un
    contributo pari a 250.000 euro.

Sono anche specificate le misure alle quali i contributi sono
destinati. In particolare, si tratta di opere pubbliche in materia
di:

  • efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti
    all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio
    energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia
    residenziale pubblica (come specificato nel corso dell’esame presso
    Camera dei deputati), nonché all’installazione di impianti per la
    produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in
    materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per
    l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
    patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
    architettoniche.

Articolo 30-bis – Norme in materia di edilizia
scolastica

L’articolo 30-bis, molto criticato dai professionisti del
settore, consente agli enti locali, beneficiari di finanziamenti
statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad
uso scolastico, relativi al triennio 2019-2021 e nell’ambito della
programmazione triennale nazionale (articolo 10 del D.L. 104/2013),
di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e
di Invitalia S.p.A. per l’affidamento dei lavori di realizzazione.
Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di
gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da
parte degli enti locali, è consentito agli stessi enti locali di
avvalersi di una specifica procedura negoziata, con la
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove
esistenti, per l’affidamento di lavori sotto-soglia comunitaria. È
previsto altresì l’obbligo per gli edifici scolastici pubblici,
oggetto di interventi di messa in sicurezza, a valere su
finanziamenti e contributi statali, di mantenere la destinazione ad
uso scolastico per almeno cinque anni dall’avvenuta ultimazione dei
lavori.

Articolo 47 – Alte professionalità esclusivamente
tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per
la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie,
sub-appaltatrici e sub- fornitrici

L’articolo 47, comma 1 autorizza il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1°
dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo
indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità,
per efficientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Più nel
dettaglio, la suddetta autorizzazione (ed il contestuale incremento
della dotazione organica) riguarda l’assunzione, come specificato
nella Relazione illustrativa, del seguente personale (da inquadrare
nel livello iniziale dell’Area III del comparto delle funzioni
centrali):

  • 80 unità di elevata professionalità tecnica, da individuare tra
    architetti, ingegneri, geologi e, come specificato nel corso
    dell’esame in Commissione, dottori agronomi e dottori
    forestali;
  • 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.
  • 20 giuristi, esperti di gare e contratti pubblici.

Viene demandata ad apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame) la
definizione degli specifici requisiti di cui il personale deve
essere in possesso.

Articolo 48 – Modifiche ai criteri di ammissione di
progetti di efficienza energetica alla disciplina
incentivante

I commi da 1-bis a 1-quater dell’articolo 48 incidono sulle
modalità con le quali i progetti di efficienza energetica che
prevedono l’impiego di fonti rinnovabili per usi non elettrici sono
ammessi al meccanismo dei certificati bianchi, ai sensi del D.M. 11
gennaio 2017.

A cura di Redazione
LavoriPubblici.it

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