Diversamente da come affermato da qualcuno, la sanatoria dei
piccoli abusi edilizi, pur semplificata, non sarà certamente
gratuita (almeno
per i privati) ma necessiterà di una istanza presentata da un
tecnico abilitato, certamente dei diritti istruttori e una sanzione
che in alcuni casi può essere molto importante.
Abusi edilizi: cambia la classificazione
Una delle novità della nuova versione del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) post Decreto
Legge n. 69/2024 (Decreto Salva Casa),
è rappresentata dalla riclassificazione dell’abuso edilizio e le
possibilità di sanatoria previste per le “difformità parziali”.
Fuori dai casi delle nuove
tolleranze costruttive-esecutive (entro le quali la difformità
non costituisce più una violazione), il Decreto Salva Casa ha
suddiviso gli abusi edilizi tra quelli:
- realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali; - realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o
dalla segnalazione certificata di inizio attività leggera o
pesante.
Nel primo caso resta vigente l’attuale versione dell’art. 36 del
Testo Unico Edilizia (TUE) che sostanzialmente prevede:
- sanatoria vincolata al requisito della conformità alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della
realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda (la doppia conformità); - pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione
in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge,
commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al
costo di costruzione, secondo le modalità indicate all’art. 16 del
TUE; - silenzio-rigetto sull’istanza in caso di mancata pronuncia
dell’amministrazione entro 60 giorni.
Soprattutto il primo requisito (la doppia conformità) ha da
sempre escluso la possibilità che l’amministrazione potesse
condizionare il rilascio della sanatoria alla realizzazione di uno
o più interventi/prescrizioni. La sanatoria condizionata, come
ammesso dalla giurisprudenza amministrativa, postulerebbe l’assenza
del requisito della doppia conformità richiesto dalla normativa
edilizia.
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