Decreto Rilancio 2020: con la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 è arrivata
finalmente anche la conferma del contributo a fondo perduto.
Vediamo di capire cos’è, a chi spetta, le condizioni di accesso e
come prestare la domanda.
Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto:
cos’è e a chi spetta
L’art. 25, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio
2020 definiscono nel dettaglio i contorni del contributo a
fondo perduto che ha l’obiettivo di sostenere i soggetti colpiti
dal lockdown per l’emergenza Covid-19.
Viene demandato il compito sia della concessione del contributo che
dell’eventuale attività di recupero, all’Agenzia delle Entrate. Si
dovrà, quindi, attendere un provvedimento attuativo dell’Agenzia
delle Entrate per capire nel dettaglio come presentare la
richiesta.
La platea di soggetti beneficiari del contributo è costituita
da:
- soggetti esercenti attività d’impresa;
- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo;
- soggetti esercenti attività di reddito agrario;
- titolari di partita IVA;
- enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore e
religiosi civilmente costituiti, in relazione allo svolgimento di
attività commerciali.
Il contributo a fondo perduto non
spetta:
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di
presentazione dell’istanza di accesso al contributo; - agli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- ad intermediari finanziari e società di partecipazione (art.
162-bis del TUIR); - ai contribuenti che hanno diritto alla percezione:
- all’indennità prevista per professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista
dall’art. 27 del D.L. n.
18/2020 (c.d. #CuraItalia); - all’indennità per i lavoratori dello spettacolo (art. 38
del #CuraItalia)
- all’indennità prevista per professionisti e lavoratori con
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti
di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto:
condizioni
I commi 3 e 4 dell’art. 25 prevedono due condizioni al ricorrere
delle quali spetta il contributo, ovvero:
- ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del
TUIR; - ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d’imposta 2019; - a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti ai
soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio
2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel
territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di
emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello
stato di emergenza Covid-19.
Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto: a
quanto ammonta
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato
applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come
segue:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019; - 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a
quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo
d’imposta 2019; - 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione
di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta
2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto,
comunque, ai soggetti beneficiari del contributo per un importo non
inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per
i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Decreto Rilancio 2020 e Contributo a fondo perduto:
come presentare la domanda
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una
istanza all’Agenzia delle Entrate con
l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni
dalla data di avvio della procedura telematica per la
presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Qualora dai riscontri emerga la sussistenza di cause ostative,
l’Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del
contributo. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di
regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei
anni. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza
stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con
procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni nonché
quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di
polizia economico-finanziaria.
Come detto, le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e
ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il
contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate
mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o
postale intestato al soggetto beneficiario.
Qualora successivamente all’erogazione del contributo,
l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli
altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario
dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è
tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del
contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi
istruttori dell’amministrazione finanziaria.
A cura di Redazione
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