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Vinto il ricorso al Tar contro il Ministero che bloccava la riduzione delle sanzioni Inarcassa per gli iscritti che non sono in regola con il pagamento dei contributi

Con la sentenza n. 9566/2019 del Tar Lazio viene accolto il ricorso di Inarcassa proposto contro il provvedimento con il quale il Ministero Vigilante avevano bocciato gli atti adottati da Inarcassa per mitigare le sanzioni da applicare ai propri iscritti in caso di tardivo pagamento dei contributi previdenziali.

La sentenza, in pratica, sancisce l’autonomia di Inarcassa e, nel caso specifico, le permette di ridurre sanzioni ed interessi sui pagamenti avvenuti in ritardo; tale esigenza nasce a seguito della grave crisi che ha riguardato, e riguarda, ingegneri ed architetti.

Negli ultimi anni, infatti, i tecnici italiani hanno avuto sempre più difficoltà a pagare regolamentante i contributi.

Il presidente Inarcassa a tal proposito ha dichiarato:

Con nostra grande soddisfazione, il TAR ha legittimato il diritto alla scelta di sanzioni sostenibili contro il ricorso al condono, alle sanatorie ed alle rottamazioni. Viene così confermata la lettura del perimetro e del contenuto dell’autonomia di Inarcassa e quindi, per converso, dei limiti dell’esercizio del potere di vigilanza. Ciò  costituisce un importante precedente a presidio dell’autonomia degli Enti previdenziali privati e privatizzati.

E’ un passo importante che coglie l’interesse degli iscritti e che, ci auguriamo, possa avere una rapida conclusione.

Il ricorso Inarcassa

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti ha impugnato la nota della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative concernente la modifica dell’art. 10 del Regolamento Generale di Previdenza 2012 e la allegata nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2017.

Il ricorso si basava sui seguenti presupposti forniti dalla Cassa:

  • secondo quanto previsto dal Regolamento Generale di Previdenza in vigore, i professionisti sono tenuti entro il 31 ottobre di ciascun anno, a comunicare il proprio reddito ad Inarcassa; e conseguentemente a versare il contributo soggettivo e quello integrativo
  • il Regolamento Generale di Previdenza disciplina, inoltre, le conseguenze del tardivo pagamento da parte degli iscritti delle somme dovute a titolo di contributi previdenziali
  • è previsto il pagamento sia di interessi che di sanzioni
  • gli interessi, calcolati in base alle variazioni del tasso BCE maggiorato di 4,5 punti (art. 10.2 RGP), devono garantire, alla data in cui è effettivamente versato, l’attualità del valore del contributo dovuto alla scadenza che non è stata rispettata; ciò in modo da sterilizzare gli effetti negativi del tardivo pagamento sul sistema pensionistico
  • per il tardivo pagamento è prevista una sanzione pari al 2% del dovuto per ciascun mese di ritardo fino ad un massimo del 60% (art. 10.1. RGP)
  • questa misura è stata introdotta nel 2012, in luogo della precedente, che prevedeva una sanzione flat del 15% che, da un lato, risultava particolarmente iniqua, in quanto sanzionava allo stesso modo il ritardo trascurabile (anche solo un gior-no) rispetto al ritardo assai più consistenti e, dall’altro, non incentivava la rapida regolarizzazione delle posizioni dei contribuenti morosi, in quanto appunto il decorso del tempo non incideva sull’ammontare della sanzione
  • la riduzione del fatturato degli iscritti alla Cassa, spesso, non ha consentito la rapida soluzione delle posizioni di morosità, con la conseguenza che la misura delle sanzioni previste dall’attuale versione dell’art. 10.1. RGP per gli iscritti morosi è risultata non sostenibile
  • ciò ha comportato un duplice effetto negativo: il progressivo aumento della posizione debitoria degli iscritti sia con riferimento al numero dei contribuenti morosi che all’ammontare del debito e, per converso, un progressivo aumento dell’esposizione della Cassa con una crescente difficoltà di incasso anche a fronte dell’aumento degli accertamenti eseguiti
  • si è reso necessario, pertanto, un intervento capace di interrompere l’effetto distorsivo dell’attuale previsione e di recuperare la capacità della sanzione di incentivare un comportamento virtuoso da parte degli iscritti, sia di quelli regolari, che temendo la sanzione non si rendono morosi, sia di quelli morosi che, per evitare il progressivo aumento dell’ammontare della sanzione, provvedono quanto prima a sanare la loro posizione
  • a tal fine, l’unica soluzione percorribile è quella di ridurre l’ammontare della sanzione per renderla sostenibile;
  • all’esito di queste verifiche istruttorie è stato deliberato di mitigare l’ammontare delle sanzioni in una misura equa e sostenibile da parte degli iscritti.
  • con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati 2 – 3 marzo 2017 è stato di rideterminato l’ammontare delle sanzioni previste per il ritardato pagamento dei contributi.

Le modifiche che Inarcassa vorrebbe introdurre in tema di sanzioni

A tal fine, è stato adottato un nuovo testo dell’art. 10.1. RGP, secondo il quale:

il ritardo nei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento comporta una maggiorazione a titolo di sanzioni da applicarsi sui contributi non corrisposti nei termini pari a:

  1. 1 % mensile per i primi 12 mesi di ritardo
  2. 2 % mensile dal ventiquattresimo mese di ritardo.

La maggiorazione è fissa al 12 % dei contributi non corrisposti nei termini per i ritardi ricompresi tra il tredicesimo e il ventiquattresimo mese.

La sanzione complessiva non può superare il 30 dei contributi non corrisposti nei termini. Sono altresì dovuti gli interessi decorrenti dalle rispettive scadenze.

La decisione del Tar

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Per il Tar il ricorso è fondato, infatti per i Giudici, Inarcassa deve garantire il perseguimento della tutela previdenziale degli iscritti e svolge questa attività con autonomia gestionale, organizzativa e contabile (art. 2 D.Lgs. 509/1994).

Le amministrazioni vigilanti chiamate ad esercitare il loro potere devono verificare che il soggetto vigilato non assuma iniziative tali da compromettere il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto dell’autonomia dell’Ente.

Ne consegue che la limitazione dell’autonomia dell’Ente, concretizzatasi nel rigetto della proposta di riduzione delle sanzioni per tardivo pagamento dei contributi, potrebbe essere giustificata solo se comprometterebbe il funzionamento dell’Ente. I provvedimenti impugnati, non riescono a dare conto di questa eventualità, non spiegando perché la misura di mitigazione delle sanzioni costituisca un depotenziamento del sistema sanzionatorio.

In tale relazione si spiega che la riduzione dell’ammontare delle sanzioni non solo risulta compatibile con l’attuale equilibrio del vigente bilancio, ma addirittura, proprio in quanto incentiva e rende possibile la regolarizzazione in tempi contenuti della posizione contributiva degli iscritti morosi, concorre a rendere l’equilibrio di lungo periodo effettivo.

 

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